Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2001, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 5 I 1 Z . / A N 4 / R 1 - 6 T 2 A B S I . I . R R . L G P L E . A OME EL POLO TAL0 243 7 / 0 1 A R D T REPUBBLICA ITALIANA . L U B A E B A D D I T OGGETTO I R E S 1 A Imposta di registro N T I T 3 E 1 N R S . E CORTE U REMA DI CASSAZIONE E I S A Ricorso per cassazione N T A E nei confronti dell'ufficio A M SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: R.G. N. 2383/98 Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Cron. 5006 Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Ud. 28.9.2000 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. ISOLE 24 ORE sul ricorso iscritto al n. 2383 R.G. 1998, proposto per diritti L. 1500 19 FEB. 200T da IL CANCELLIERE MALATESTA ROCCO, PORRECA STEFANO, rappresentati e difesi, con procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Michele CANCELLERIA I COSTA e Gaetano DE BONIS, il primo domiciliatario in Roma D alla via Eleonora Pimentel 2; ricorrenti
contro
UFFICIO DEL REGISTRO DI POTENZA, in persona del Direttore 'pro tempore';
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata del 22 novembre 1996, depositata col 1536 1 n. 122/5/96 il 21 dicembre 1996. Uditi, nella pubblica udienza del 28 settembre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Costa per il ricorrente e l'avv. Di Martino per il costituito Ministero delle Finanze;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo OC AT e TE RR ricorsero contro l'avviso di liquidazione (n. 55/93/A) con cui l'Ufficio del Registro di Potenza aveva preteso l'ordinaria imposta di registro in relazione ad un atto di compravendita immobiliare registrato il 3 novembre 1989, ritenendo i contribuenti decaduti dai benefici di cui all'art. 9 del d.P.R. 601/1973; i contribuenti opposero, a loro volta, la decadenza dell'ufficio impositore, in via subordinata chiedendo il riconoscimento dei benefici del d.lgs. 114/1948. La Commissione Tributaria di primo grado, con decisione n. 92/4/94 del 17 marzo 1994, accolse l'impugnativa, sotto il profilo articolato in via principale. La Commissione Regionale della Basilicata, con sentenza del 22 novembre 1996, depositata col n. 122/5/96 il 21 dicembre successivo, accogliendo l'appello dell'Ufficio, ha escluso la decadenza dello stesso dal potere di revocare i benefici, per difetto di (tempestiva) produzione della documentazione attestante i requisiti necessari ai fini del definitivo riconoscimento delle agevolazioni ai contribuenti. 2 Per la cassazione ricorrono, articolando due mezzi, il AT ed il RR, con atto notificato, all'Ufficio del Registro di Potenza, il 4 febbraio 1998. Si è costituita, con atto depositato il 15 maggio 1998, l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero delle Finanze, partecipando alla discussione. Motivi della decisione Denunziano, in ordine successivo, i contribuenti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 76 del d.P.R. 131/1986, 1 comma 2 e 3 della legge 266/1956, in relazione all'art. 9 della legge 991/1952 ed alla legge 21/1955, per tale via riaffermando la decadenza dal potere impositivo, perché esercitato dopo il decorso dei prescritti tre anni dalla registrazione dell'atto in forma agevolata;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 343 c.p.c. e 54 e 56 del d.lgs. 546/1992, per avere, il giudice 'a quo', omesso di pronunziarsi sul motivo dell'originaria impugnativa proposto in via gradata. Il ricorso è inammissibile. L'impugnazione, diretta nei confronti dell'ufficio territoriale in persona del dirigente 'pro tempore' ed allo stesso notificata nella sua sede, appare formulata in contestuale violazione degli artt. 366 comma 1 n. 1) c.p.c. e 11 del r.d. 1611/1933. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., fra le più recenti, ord. 717/2000, con ulteriori richiami), infatti, il ricorso per cassazione, nelle controversie tributarie, va notificato, a 3 pena di inammissibilità, all'Amministrazione finanziaria in persona del Ministro, presso l'Avvocatura generale dello Stato. Né l'inammissibilità, da rilevarsi di ufficio, può essere superata col richiamo fatto in sede di discussione ad un 'errore - scusabile' in capo ai ricorrenti, con la possibilità di nuova notifica. L'evenienza invocata, propria del diritto amministrativo (cfr. art. 2 della legge 88/1925), può, in materia processuale, identificare unicamente un'ipotesi di rimessione in termini;
questa è tuttavia da escludere, in virtù della regola generale sulla perentorietà dettata nell'art. 153 c.p.c., non essendo d'altronde possibile applicare l'istituto previsto nell'art. 184-bis c.p.c. a situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, e, quindi, alle decadenze relative al giudizio d'impugnazione (Cass. 10094/1997, 8999/1999, 5758/2000). Alla declaratoria d'inammissibilità non conseguono statuizioni sulle spese, risultando senza effetto la costituzione E del Ministero delle finanze, non evocato in giudizio. N O I A Z I A
P.Q.M.
R 6 5 R 8 . T 9 A 1 S N T I / - 4 U G Dichiara inammissibile il ricorso. / B B E 6 I . R 2 L . R L R A T . A Così deciso in Roma, il 28 settembre 2000. P D . . D B E A L A T I T E N II Cons. estensore Il Presidente D R 1 E I E 3 S S 1 E T N . E Altjo Finocchiaro A S Enrico Papa N ar I M A tnice IL CANCELLIERE C1 Innocenze TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 FEB. 2001Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocente TT