Sentenza 17 ottobre 2012
Massime • 1
Non integra il reato di falso nummario l'attività di creazione di monete o di carte di pubblico credito non realmente esistenti, né mai esistite nella storia dei rapporti economici, finanziari e commerciali.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2012, n. 4261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4261 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/10/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1095
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 24272/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
pubblico ministero presso il tribunale di Potenza;
avverso l'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame di Potenza in data 8.3.2012;
nei confronti di:
CA NO, nato a [...] il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 8.3.2012 il tribunale del riesame di Potenza, adito ex art. 309 c.p.p., annullava per difetto di gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Potenza il 6.2.2012 con cui veniva applicata nei confronti di CA NO la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui all'art. 416 c.p., commi 1, 2, 3, 5, L. 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 4, (capo A
dell'imputazione provvisoria); artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 453 c.p., n. 4, in relazione all'art. 458 c.p., L.16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 4 (capo B dell'imputazione provvisoria).
Secondo l'impostazione accusatoria il CA, unitamente ad altri numerosi soggetti, aveva ricevuto, al fine di metterli in circolazione all'interno del mercato finanziario, da chi li aveva falsificati, quattro "bond" del valore nominale ciascuno di 500 milioni di dollari U.S.A., risultanti emessi in data 30.8.1934 dalla "Federal Reserve Bank di Chicago, Stato dell'Illinois (U.S.A.)", nonché 5973 "bond", del valore nominale ciascuno di un miliardo di dollari americani, per un valore complessivo di 5973 miliardi di dollari U.S.A., apparentemente emessi nel 1934 dalla "U.S. Federal Reserve".
Inoltre gli stessi soggetti, venivano ritenuti partecipi di un'articolata associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di falso, di detenzione e di messa in circolazione di titoli di credito e di titoli di stato.
Orbene, con riferimento al delitto di cui al capo B) dell'imputazione provvisoria, osserva il tribunale del riesame che i titoli di stato statunitensi sequestrati ad alcuni degli indagati non possono qualificarsi come contraffatti o come imitazione di quelli veri, perché titoli di tale natura non sono mai esistiti, come attestato nelle note documentali provenienti dalle competenti autorità statunitensi.
Ne deriva che, nel caso in esame, si è in presenza non di una contraffazione o di un'alterazione in senso tecnico, bensì della creazione ex novo di titoli di credito, per cui estendere a tale fattispecie la previsione di cui all'art. 453 c.p., sarebbe in contrasto con il principio di legalità.
Con riferimento, poi, al delitto di cui all'art. 416 c.p., evidenzia il tribunale del riesame che, nel caso in esame, da un lato, non potendosi configurare il reato di cui all'art. 453 c.p., manca il carattere criminoso del programma associativo, dall'altro, anche se si volesse ritenere la pretesa compagine associativa come finalizzata alla consumazione di una pluralità di delitti in materia di truffa, comunque difetterebbe la dimostrazione sia dell'affectio societatis tra gli indagati, in quanto ciascuno di essi è mosso dall'esigenza individuale di negoziare i titoli, cercando contatti con gli altri soggetti, sia della consapevolezza della natura fittizia dei titoli in loro possesso.
Avverso tale ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 311 c.p.p., il pubblico ministero presso il tribunale di Potenza, che ha articolato un unico motivo di ricorso, lamentando, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale esclusivamente in relazione all'art. 453 c.p., senza formulare alcuna doglianza in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti del delitto associativo.
Deduce in particolare il ricorrente che il tribunale del riesame ha operato un'errata applicazione dei principi in materia di falso grossolano, non rilevanti nel caso in esame, in quanto, tenuto conto delle modalità di confezionamento e di custodia dei titoli, (raggruppati in blocchi da 250 unità in cassette metalliche a loro volta inserite in forzieri di legno e metallo); della circostanza che essi fossero depositati in una "Security House" svizzera;
del materiale e della carta utilizzati per la falsificazione, i titoli in questione potevano essere scambiati da una persona di comune discernimento ed avvedutezza come titoli di stato dal notevole valore economico, come ulteriormente dimostrato dal fatto che essi, una volta posti in circolazione, hanno formato oggetto di accanite contrattazioni e di ben tre relazioni dello "U.S. Secret", che ne hanno attestato la falsità, per cui non appare possibile affermare che si tratti di un falso grossolano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal pubblico ministero va rigettato, non essendo fondato il motivo che lo sostiene.
Ed invero il pubblico ministero ricorrente cade in un evidente errore di prospettiva nel ritenere che il tribunale del riesame di Potenza abbia fatto applicazione dei noti principi in materia di "falso grossolano", come da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di falso, la grossolanità della contraffazione, che da luogo al reato impossibile, non va giudicata alla stregua delle conoscenze e delle conclusioni di un esperto del settore, essendo la punibilità esclusa solo quando il falso sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento ne' alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, ne' alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (cfr. ex plurimis, Cass., sez. 5, 09/03/1999, n. 4254, Moggia, relativa ad una fattispecie in cui la falsità di un "BPT" era stata definita "grossolana" dal perito nominato dal giudice del dibattimento).
Il tribunale del riesame, invece, al fine di escludere, nel caso in esame, la configurabilità del delitto di cui all'art. 453, n. 4, in relazione all'art. 458 c.p., commi 1 e 2, che equipara alle monete "le carte di pubblico credito", dovendosi intendere per tali "oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati, ha ritenuto che i titoli oggetto di sequestro, non essendo stati creati ad imitazione di titoli del Tesoro americano, che mai, nella sua storia, ha emesso titoli di siffatta natura, come attestato dalle note provenienti dalle competenti autorità statunitensi, non possono considerarsi il prodotto dell'attività di falsificazione - che si esprime nelle due forme, alternative, della contraffazione e della alterazione - penalmente rilevante, ai sensi del citato art. 453 c.p., n. 4), che punisce "chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate".
Tale assunto va condiviso, ove si tenga conto dell'esatto significato da attribuire alle condotte di contraffazione e di alterazione. Ed invero, come evidenziato in dottrina, la "contraffazione" si concretizza in una imitatio veri, vale a dire nella creazione non consentita, da parte, cioè, di chi non sia autorizzato, di monete (o di carte di pubblico credito) che abbiano un'apparenza di genuinità, mentre la "alterazione" presuppone la genuinità della moneta (o della carta di pubblico credito), consistendo in una modificazione dello stato preesistente della sostanza con cui la moneta è fatta sostanza delle caratteristiche della moneta, finalizzata a creare l'apparenza di un valore superiore o inferiore (nel qual caso ricorrerà l'ipotesi di reato di cui all'art. 454 c.p.) rispetto a quello effettivo.
Tale interpretazione del significato delle disposizioni normative in esame è stata fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato, con pronuncia condivisa dal Collegio, che in tema di falso numerario l'alterazione integra estremi di reato (art. 453 c.p., n. 2, art. 454 c.p.) solo se vale ad attribuire alla moneta l'apparenza di un valore superiore o inferiore, mentre per contraffazione deve intendersi la creazione di cosa simile ad altra, il che avviene di norma per imitazione, ma può avvenire anche con un'alterazione-trasformazione tale da doversi assimilare alla contraffazione (cfr. Cassazione penale, sez. 5, 08/11/1984, Rossetti). La fattispecie concreta presa in esame dalla Corte di Cassazione in questa pronuncia consente di comprendere con sufficiente chiarezza la distinzione tra "contraffazione" ed "alterazione". Nell'ipotesi, dunque, in cui vengano manipolate delle banconote, tagliando una striscia verticale da un primo biglietto (ricongiunto poi con nastro adesivo) che sostituisca una striscia verticale più grande di un secondo biglietto e così via sino ad ottenere quasi mezza banconota che venga congiunta ad altra eguale porzione ottenuta con identica operazione compiuta in senso inverso da altra serie di banconote, tale alterazione, atteso il valore invariato della banconota-mezzo, può solo costituire atto idoneo diretto in modo inequivoco alla formazione della banconota-fine, mentre solo quest'ultima, ricavata in più con le dette manipolazioni, benché composta di parti di banconote genuine, deve ritenersi contraffatta, perché creata in eccedenza, cioè consistente in un tutto il cui valore monetario è fittizio, perché prima non esistente nel numero delle banconote legittimamente circolanti. Orbene non appare revocabile in dubbio che l'attività di falsificazione definita nelle due forme della "contraffazione" e della "alterazione" dall'art. 453 c.p., n. 4), presuppone necessariamente l'esistenza, nella realtà fenomenica del mondo degli scambi economici, commerciali e finanziari, di beni, rappresentati da monete o da carte di pubblico credito, effettivamente esistenti, rispetto ai quali la falsificazione opera nel senso di creare un' apparenza di genuinità o di un valore diverso da quello effettivo, idonea a trarre in inganno i terzi. Ciò appare ancor più evidente ove si rammenti che il bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici in tema di falso nummario, è la fede pubblica, da intendere, tuttavia, in questo caso, specificamente, come la fiducia riposta dal pubblico nella sicurezza della circolazione delle monete ovvero di quei titoli cartolari rappresentati dalle carte di pubblico credito, utilizzati come strumento di pagamento alla stregua delle monete, che fondano il loro valore, in ultima istanza, sulla solvibilità degli Stati che ne autorizzano l'emissione da parte dei rispettivi governi o degli istituti a ciò autorizzati. Solo un'attività di falsificazione che determini la circolazione di monete o di carte di pubblico credito che hanno l'apparenza di quelle realmente esistenti, infatti, è in grado di ledere il bene giuridico protetto della fede pubblica nel senso in precedenza indicato, mentre quando la suddetta attività si sostanzi nella creazione di una moneta o di una carta di pubblico credito sconosciuta alla realtà fenomenica ed alla storia degli scambi economici, commerciali e finanziari (anche le monete ed i titoli fuori corso, infatti, sono dotati di valore nel mercato numismatico e possono formare oggetto di contrattazioni) tale, cioè, da risultare del tutto inesistente, è altrove che va ricercata la eventuale rilevanza penale di tale condotta (che, ad esempio, potrebbe integrare gli estremi degli artifizi o dei raggiri di cui al reato di truffa previsto dall'art.640, c.p.). Può, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: non integra l'elemento oggettivo del delitto di cui agli artt. 453 e 458, c.p. l'attività di falsificazione che non consiste nella contraffazione o nella falsificazione di monete o di carte di pubblico credito effettivamente esistenti, ma nella semplice creazione di monete o carte di pubblico credito del tutto sconosciute alla storia ed alla realtà degli scambi economici, commerciali e finanziari, per non essere mai esistite.
Tale essendo la condizione dei "bond" apparentemente emessi dal Tesoro statunitense, del tutto correttamente il tribunale del riesame di Potenza ha annullato l'ordinanza con cui veniva applicata a carico dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, derivante dalla impossibilità di configurare le ipotesi di reato, ed, in particolare quella di cui all'art. 453 c.p., n. 4) e art. 458 c.p., su cui si fondava la contestazione provvisoria elevata nei confronti del CA.
Sulla base delle svolte considerazione il ricorso presentato dal pubblico ministero presso il tribunale di Potenza va, dunque, rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2013