Sentenza 6 giugno 2002
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante della minima importanza nella partecipazione al reato (art. 114 cod. pen.), è necessario aver riguardo non solo alla natura e alla consistenza dell'attività svolta dal concorrente ma piuttosto al grado di incidenza di quest'ultima in ordine all'economia generale dell'iter criminoso in cui tale contributo svolge un ruolo non determinante e, quindi, marginale. (In applicazione di tale principio la S.C non ha ritenuto di minima importanza nel concorso nel reato di resistenza a pubblico ufficiale l'azione provocatoria del correo che, invitato insieme ad altri, ad uscire fuori dal locale per essere generalizzato, dia uno schiaffo ad uno dei carabinieri, stimolando analoghe violenze da parte di quelli che erano in sua compagnia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2002, n. 30298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30298 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUCIANO DERIU - Presidente - del 06/06/2002
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 803
Dott. FRANCESCO GRAMENDOLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - N. 42738/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. IT ME, nato il [...] a [...],
2. AM CE, nato il [...] a [...];
3. TT NO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria 25 maggio 2001 n. 10 14, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palmi 21 novembre 2000, sono stati dichiarati colpevoli a) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 337 c.p., b) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 5 82 c.p., commesso in Palmi, località Scinà, il 19 novembre 2000, e condannati, con la continuazione il AN e il TT alla pena di un anno e il MP, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della resistenza a p.u., alla pena di otto mesi di reclusione.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Vito MONETTI, il quale ha chiesto per il MP e il TT la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso e il rigetto per il AN;
Sentita l'arringa dell'avv., Enrico FALCOLINI, difensore d'ufficio del AN, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria 25 maggio 2001 n. 1014 - con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palmi 21 novembre 2000 n., sono stati dichiarati colpevoli dei reati in epigrafe perché, in concorso con altri, colpivano con calci e pugni e minacciavano di morte i m.Ili CC. Donato SA e RT CA ed il carabiniere Barberi NO, impegnati nella loro identificazione, cagionando al primo e al terzo lesioni personali volontarie guaribili in gg.3 s.c. e al secondo, lesioni personali volontarie guaribili in gg.5 s.c. - AN ME, MP CE e TT NO hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- il AN:
1. la Corte d'appello si è limitata a indicare, quali prove poste a carico del AN, le affermazioni dei Carabinieri, senza alcun elemento di riscontro;
2. dalle testimonianze, sia pur generiche, rese dai proprietari del locale, emerge che i militari non si qualificarono e non mostrarono alcun tesserino;
difatti i testi affermano che videro due gruppi di giovani che si azzuffavano fuori dal locale;
3. dagli atti emerge che i militari erano in borghese e uno di loro fu, erroneamente, ritenuto uno dei camerieri del locale, per cui non stavano compiendo alcun atto d'ufficio o di servizio e manca, perciò, il presupposto della resistenza;
4. emerge dagli atti che il ricorrente è uscito dal locale in un secondo momento e, credendo che il RO fosse stato aggredito, sarebbe accorso in suo aiuto, per cui sussiste l'esimente dello stato di necessità putativo;
5. la stessa Corte d'appello ammette che il AN si sarebbe limitato a dare uno schiaffo a un militare, per cui potrebbe essere incriminato per il reato di resistenza, ma non quello di lesioni, dal quale comunque, essendo venuti meno i presupposti per la procedibilità d'ufficio, dev'essere prosciolto per mancanza di querela;
6. erronea interpretazione del fatto che due degli imputati non abbiano riportato lesioni, attribuito alla circostanza che i Carabinieri si erano limitati a difendersi, smentita dalla constatazione che il RO ha riportato lesioni analoghe a quelle riportate dal carabiniere Donato;
7. il Giudice d'appello, pur riconoscendo che il AN ha dato solo uno schiaffo a un militare, gli ha contraddittoriamente negato l'attenuante dell'art. 114 c.p.; gli ha negato ancora, ingiustificatamente, l'attenuante del giovane-adulto, avendo egli appena compiuto i diciotto anni;
e, infine, non gli ha concesso le attenuanti generiche per il solo fatto che ha commesso un precedente reato, per il quale la Corte d'appello di Genova - Sez. Minorenni - gli ha concesso il perdono giudiziale, sicché non sussiste la recidiva contestata.
- Il MP
1. Difetto di motivazione in ordine alla circostanza, affermata, che i Carabinieri, anche se non immediatamente, si qualificarono esibendo il tesserino nel corso della colluttazione;
l'incertezza sul dato avrebbe dovuto portare a escludere il reato di cui all'art. 337 c.p., per il quale si richiede la contestualità fra l'atto del p.u. e la violenza o minaccia volte a impedirlo;
inoltre, la collocazione temporale dei fatti avrebbe dovuto far escludere l'aggravante della connessione teleologica perché l'atto di violenza risultava chiaramente fine a se stesso;
2. il criterio logico-cronologico, riguardante le modalità della condotta in rapporto alla finalità dell'azione, avrebbe dovuto orientare verso il reato di violenza a p.u., con la conseguenza, derivante da tale diversa qualificazione, del venir meno dell'aggravante del nesso teleologico e della punibilità a querela di parte del reato di lesioni.
Il TT
1. Violazione e difetto di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) mancando ogni elemento di prova della presenza del ricorrente sulla scena, dedotta dalla semplice rilevazione della temperatura del cofano;
2. Carenza di motivazione in ordine al concorso nel reato di lesioni, dal momento che il Giudice di primo grado ha riconosciuto che il TT si è limitato a intimorire i Carabinieri mentre i coimputati passavano a vie di fatto;
3. Se i fatti si sono svolti così come ricostruiti in sentenza, il concorso non può operare perché l'azione dell'agente non è stata preordinata, ma improvvisa, e il suo ingresso nella scena successivo all'inizio dell'azione.
Dal testo della sentenza impugnata risulta lo svolgimento della vicenda, che ha avuto inizio il 19 novembre 2000 in una pizzeria di Palmi allorché uno degli imputati, ME RO, aveva afferrato per un braccio un Sottufficiale dei carabinieri - che insieme ad altri due colleghi in borghese si trovava nel locale - mentre gli passava accanto per recarsi alla toilette, chiamandolo cameriere e dicendogli di portargli da bere.
Il Militare aveva spiegato di non essere il cameriere, e questo chiarimento sarebbe dovuto bastare ad eliminare ogni possibile errore.
Senonché il presunto equivoco era continuato, perché un altro degli imputati seduto allo stesso tavolo, LO AN, si era alzato ed aveva strattonato a sua volta il Carabiniere, intimandogli di portare da bere al suo amico.
A questo punto il Sottufficiale si era qualificato, mostrando il tesserino, ed aveva invitato i due a seguirlo fuori del locale per essere identificati.
Allora erano usciti fuori dal locale tutti - i tre Carabinieri e i due imputati, ai quali si erano uniti anche CE MP e NO TT, che sedevano al tavolo con loro - e, appena usciti, il RO si era avventato contro il Carabiniere, urlandogli contro improperi. Quindi il AN gli aveva dato uno schiaffo e il TT e il MP avevano colpito con pugni e calci gli altri due carabinieri che intervenivano per dare manforte al loro collega. Poi erano intervenute altre persone, che avevano separato i contendenti.
Per quanto riguarda le prove, la sentenza impugnata, nel confermare quella di primo grado sul punto della colpevolezza degli imputati, fa presente che la dimostrazione del fatto che gli aggressori fossero stati questi ultimi si traeva sia dalle testimonianze assunte - che avevano descritto il diverso atteggiamento del loro gruppo, definito di scalmanati, e i Carabinieri, che cercavano di calmarli - sia dalle risultanze obiettive risultanti dalla visite mediche, che avevano riscontrato solo lesioni lievi in due degli imputati, a conferma dell'atteggiamento difensivo dei Carabinieri, che erano stati colpiti tutti e tre.
Sulla base di queste premesse risultano smentite le affermazioni del AN che la decisione del Giudice d'appello si sia fondata esclusivamente sulle dichiarazioni dei carabinieri, per cui il primo motivo d'impugnazione risulta manifestamente infondato. Con i suoi secondo e sesto motivo il AN prospetta delle questioni di fatto - peraltro già smentite dagli accertamenti dei Giudici del merito e, quindi, manifestamente infondate - che implicano una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3^ 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3^, 14 luglio 1999 n., ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo). Gli altri motivi di ricorso del AN sono del pari manifestamente infondati.
Tale è, infatti, l'affermazione per cui mancherebbe il presupposto della resistenza (terzo motivo), considerando che il reato è stato configurato rispetto all'invito rivolto dai carabinieri agli imputati perché si lasciassero identificare. Limitandosi a dare uno schiaffo a un militare il AN gli si è opposto mentre compiva l'atto d'ufficio consistente nell'identificarlo, per cui è stato giustamente incriminato e condannato sia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale che per quello di lesioni, che, contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, era procedibile d'ufficio perché aggravato dal nesso teleologico col primo, così come risulta dal capo d'imputazione regolarmente contestato (quinto motivo). Ugualmente privo di consistenza è il presunto stato di necessità putativo (quarto motivo), essendo palesemente assurda la versione, smentita dalla corretta ricostruzione dei fatti eseguita dai Giudici di merito, che si potesse anche soltanto credere che il RO, il quale aveva dato causa al grave episodio di malcostume, fosse aggredito da quello che aveva deliberatamente provocato chiamandolo cameriere, ingiungendogli di servirlo, e che insieme con gli altri due suoi colleghi si era qualificato come carabiniere;
e, per di più, che potesse crederlo il AN, il quale aveva spalleggiato il RO nella sua provocazione all'interno del locale. I due, avendo volontariamente causato il pericolo, non versavano in nessun caso, nemmeno putativamente, in stato di necessità.
Il settimo motivo di ricorso del AN è parimenti palesemente infondato.
Nel concorso di persone nel reato la minima importanza del contributo concorsuale fornito dal concorrente ai fini dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. non si giudica esclusivamente dalla natura e dalla consistenza dall'attività da lui obiettivamente svolta, ma piuttosto dal grado di incidenza da essa espresso riguardo alla condotta complessiva ed eventualmente alla produzione dell'evento, nel senso che tale contributo giuochi un ruolo non determinante, e, quindi, succedaneo nel quadro organizzativo generale dell'esecuzione del reato (Cass., 1^, 17 dicembre 1998 n. 1507, ric. De Simone;
Id., 2 luglio 1997 n. 7881, ric. Berio;
Sez. 6^, 26 gennaio 1996 n. 784, ric. Sara ed altri;
Sez. 6^, 24 novembre 1995 n. 784, ric. Sara e altri;
Sez. 1^, 24 novembre 1995 n. 675, ric. Pellegrino e altri;
Sez.4^, 7 luglio 1993 n. 6664). Pertanto, l'apporto del concorrente che, dopo aver contribuito a porre in essere un'azione provocatoria all'interno di un locale pubblico nei confronti di un carabiniere in borghese, invitato con altri suoi compagni fuori dal locale per essere generalizzato, dia uno schiaffo a uno dei carabinieri, stimolando analoghe violenze da parte di coloro che erano con lui, non può considerarsi di minima importanza nel concorso nella commissione del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Il settimo motivo è manifestamente infondato anche per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche che della sospensione condizionale della pena.
Il precedente penale costituito dalla tentata rapina aggravata, benché definito con il perdono giudiziale, è illuminante della vita anteatta del reo, per cui giustamente influisce sul giudizio prognostico quando è seguito dalla commissione di altro grave reato, come quello per cui si procede. Considerando, peraltro, che, pur negando le attenuanti generiche il Giudice d'appello ha considerevolmente ridotto, quasi dimezzandola (nove mesi e dieci giorni di reclusione), la pena inflitta con la sentenza di primo grado.
Per quanto riguarda il ricorso del MP, la sentenza impugnata ha basato la motivazione della decisione adottata sull'informativa degli inquirenti, nella quale sono riportate, oltre alle versioni degli imputati, anche le testimonianze raccolte e le risultanze degli accertamenti svolti.
Il Giudice d'appello ha esaminato tutti i dati forniti ed ha proceduto criticamente alla ricostruzione della vicenda nella sua interezza. Una vicenda la cui logica è stata completamente intuita, con individuazione dei ruoli svolti da ciascuno dei protagonisti. In particolare, la sentenza ha motivato sul punto relativo al fatto che i carabinieri si erano qualificati con esibizione del proprio tesserino, trovando riscontro all'affermazione dei militari in tal senso nell'ammissione da parte degli imputati di essere incorsi in errore nel ritenere che il carabiniere fosse un cameriere, errore che postula il chiarimento del militare in ordine alla propria identità;
nell'insistenza nel presunto errore da parte del AN, che ha reso necessario l'intervento degli altri militari ed ha giustificato l'invito ai due, il RO e il AN, di uscire per lasciasi identificare, invito che, come si argomenta correttamente nella motivazione della sentenza, non ha potuto non essere preceduto dall'esternazione della propria qualifica;
nelle testimonianze assunte, che hanno parlato di un atteggiamento dei carabinieri di compostezza e di autocontrollo, ispirato al rispetto della propria funzione e, quindi, all'osservanza della regola di qualificarsi preventivamente, essendo in borghese, per esigere dai loro aggressori che si lasciassero identificare.
Pertanto, è proprio la successione dei tempi, la cronologia delle azioni, a imprimere al fatto la qualificazione giuridica di resistenza e non di violenza a pubblico ufficiale, cioè a escludere proprio che l'atto di violenza fosse fine a se stesso, e, di conseguenza, a far emergere il nesso teleologico, quale collegamento funzionale fra il reato di lesioni e quello di resistenza, in quanto il primo è stato posto in essere in funzione del secondo. Pertanto entrambi i motivi dell'impugnazione del MP risultano manifestamente infondati.
Riguardo al ricorso del TT, questi col primo motivo prospetta una questione di fatto, relativa alla prova della sua presenza sul posto e alla sua partecipazione alla vicenda - peraltro già smentita dagli accertamenti dei Giudici del merito e, quindi, manifestamente infondata - che implica una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3^, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3^, 14 luglio 1999 n., ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo).
Il motivo suddetto è, perciò, inammissibile.
Il secondo e il terzo motivo del medesimo imputato sono manifestamente infondati, perché ignorano i principi fondamentali dell'istituto del concorso di persone nel reato.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale vigente in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (Cass., Sez. U., 22 novembre 2000 n. 31, ric. Sormani). Inoltre, in base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti. Ne consegue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso quand'anche iniziata all'insaputa del correo (Cass., Sez. 1^, 28 gennaio 1998 n. 6489, ric. Mendoza e altri). Pertanto, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, proprio secondo lo svolgimento dei fatti ricostruiti nella sentenza impugnata il concorso di persone opera anche nei suoi confronti.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di euro 500,00 (cinquecento) ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2002