Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2002, n. 30298
CASS
Sentenza 6 giugno 2002

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In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante della minima importanza nella partecipazione al reato (art. 114 cod. pen.), è necessario aver riguardo non solo alla natura e alla consistenza dell'attività svolta dal concorrente ma piuttosto al grado di incidenza di quest'ultima in ordine all'economia generale dell'iter criminoso in cui tale contributo svolge un ruolo non determinante e, quindi, marginale. (In applicazione di tale principio la S.C non ha ritenuto di minima importanza nel concorso nel reato di resistenza a pubblico ufficiale l'azione provocatoria del correo che, invitato insieme ad altri, ad uscire fuori dal locale per essere generalizzato, dia uno schiaffo ad uno dei carabinieri, stimolando analoghe violenze da parte di quelli che erano in sua compagnia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/06/2002, n. 30298
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30298
    Data del deposito : 6 giugno 2002

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