Sentenza 3 novembre 2017
Massime • 1
In tema di sequestro probatorio di cose pertinenti al reato, la motivazione del provvedimento deve necessariamente dar conto del "fumus commissi delicti" e della necessità della "res" in sequestro ai fini dell'accertamento del fatto illecito. (Fattispecie in tema di cambiali relative al reato di falso in atto pubblico).
Commentari • 2
- 1. Perquisizione e sequestro: limiti e dirittiMatteo Cremonesi · https://www.filodiritto.com/ · 26 novembre 2023
Abstract: Il presente contributo si propone di analizzare i casi in cui le perquisizioni e i sequestri, disposti dall'Autorità Giudiziaria o eseguiti d'iniziativa dalle Forze dell'Ordine, devono considerarsi invalidi o inefficaci perché lesivi dei diritti dei cittadini. Abstract ENG: this paper focuses on the cases in which the searches and seizures, whether ordered by the Judicial Authority or carried out on the initiative of the Police, should be considered invalid or ineffective because they harm citizens' rights. SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La perquisizione e il sequestro probatorio. 3. La documentazione degli atti e la necessità della convalida. 4. Le ipotesi di invalidità/inefficacia …
Leggi di più… - 2. Computer sequestrati .. e la proprozionalità? (Cass. 3794/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 gennaio 2021
Ai fini della valutazione di proporzionalità del sequestro di supporti informatici va considerata anche la variabile "tempo" necessaria per l'estrazione dei dati rilevanti. L'Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo, non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti; sicché, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato potrà presentare la relativa istanza e far …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/11/2017, n. 54018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54018 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2017 |
Testo completo
5401 8-17 ( REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/11/2017 1323 Gerardo Sabeone - Presidente - Sent. n. sez. Antonio Settembre REGISTRO GENERALE N.38873/2017 Barbara Calaselice Angelo Caputo Giuseppe Riccardi - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI LO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 19/06/2017 del Tribunale della libertà di Viterbo sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. ES LO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 19/06/2017 dal Tribunale della libertà di Viterbo, che, rigettando l'istanza di riesame, ha confermato il decreto di sequestro probatorio di 12 cambiali emesse da KO YA PE in favore di ES LO e OL LU, eseguito all'esito di perquisizione disposta in relazione al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., per avere, in qualità di soci della Daytona s.r.l., contraffatto o alterato la comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate di Viterbo per la richiesta di of attribuzione della partita IVA, apponendovi la falsa firma della rappresentante legale KO. Espone che le cambiali, non oggetto del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M., sono state consegnate spontaneamente dal ES, e che i titoli erano stati consegnati dalla KO in pagamento del prezzo al momento dell'acquisto dell'intera partecipazione al capitale sociale della Daytona, stipulato dinanzi al Notaio Pensato il 11/14 settembre 2015; la denunciante, dunque, non contestava né l'avvenuto rogito notarile, né il rilascio delle cambiali, bensì la sottoscrizione di documenti e atti della società; sicché le cambiali non potevano costituire né corpo del reato, né cosa pertinente al reato necessaria per l'accertamento dei fatti, o in grado di aggravare o protrarre le conseguenze delle stesso. Nondimeno il Tribunale del riesame, pur delimitando l'ipotesi di reato alla falsificazione della sottoscrizione della domanda di attribuzione della partita IVA della società, riteneva che il sequestro delle cambiali fosse finalizzato ad accertare il ruolo degli indagati nella vicenda, ritenendo sussistere "in astratto" una valenza probatoria nella disponibilità dei titoli emessi in pagamento delle quote sociali ad un anno di distanza dalla cessione delle stesse. Deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 253 cod. proc. pen., as per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla rilevanza probatoria delle cambiali: le cambiali non erano neppure oggetto del decreto di perquisizione, sono state consegnate spontaneamente, sicché non poteva sussistere una motivazione, neppure implicita, del sequestro, disposto di iniziativa dalla p.g., e non convalidata dal P.M.; le cambiali sono state emesse in un momento precedente all'ipotizzato reato, e, del resto, non erano state poste all'incasso; la motivazione dell'ordinanza impugnata, non spiegando in concreto la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, è meramente tautologica ed apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova premettere che il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la "res" sequestrata ed il reato oggetto di indagine, non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in "re ipsa", a differenza del sequestro delle cose pertinenti al reato che necessita di specifica motivazione su quest'ultimo specifico aspetto ск 2 (Sez. 2, n. 52259 del 28/10/2016, Esposito, Rv. 268734, che ha, tra l'altro, precisato che l'art. 253, comma 1, cod. proc. pen., ricollega teleologicamente la necessità di accertamento dei fatti solo all'apprensione delle cose pertinenti al reato, non anche al corpo di reato che si pone in collegamento diretto ed immediato con la fattispecie incriminatrice evocata, tanto da giustificare in via generale la previsione della confisca ex art. 240 cod. pen.). Pertanto, mentre i presupposti di legittimità della motivazione del decreto di sequestro probatorio del corpo del reato concernono la sussistenza del fumus commissi delicti e della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, nell'ipotesi di cose pertinenti al reato concernono la sussistenza del fumus commissi delicti e della necessità di accertamento dei fatti (Sez. 6, n. 32 del 11/01/1991, Carollo, Rv. 187027: "In tema di sequestro, mentre la nozione di "corpo del reato" postula l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra la cosa e l'illecito penale (con conseguente efficacia probatoria diretta in ordine all'avvenuta commissione del reato, indiziaria in ordine al suo autore), la locuzione "cose pertinenti al reato" esprime un concetto di più ampia portata, che include, oltre al "corpus delicti", e ai "producta sceleris", le cose che servono, anche indirettamente, ad accertare la consumazione dell'illecito, il suo autore e le circostanze del reato, con riferimento ad ogni possibile legame, individuabile caso per caso, tra le cose stesse e l'accertamento dell'illecito, che sia ritenuto rilevante ai fini del processo"; Sez. 2, n. 46357 del 20/07/2016, Mastellone, Rv. 268510). Nel caso in esame, sebbene dal tenore del provvedimento impugnato non emerga in maniera chiara, va innanzitutto escluso che le cambiali sequestrate possano rientrare nel concetto di corpo del reato, dovendo al contrario affermarsi che i titoli possono costituire cose pertinenti al reato. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata, se risulta corredata da idonea motivazione in ordine all'astratta ipotizzabilità del reato di falso in certificazione di cui agli artt. 477-482 c.p. (così riqualificata l'originaria ipotesi di cui all'art. 476-482 c.p.), appare viziata relativamente alla motivazione dell'altro presupposto di legittimità della 'necessità per l'accertamento dei fatti'. Al riguardo, infatti, il Tribunale del riesame ha affermato che il sequestro delle cambiali fosse finalizzato ad accertare il ruolo degli indagati nella vicenda, ritenendo sussistere "in astratto" una valenza probatoria nella disponibilità dei titoli emessi in pagamento delle quote sociali ad un anno di distanza dalla cessione delle stesse;
non è chiaro, tuttavia, in che modo la disponibilità delle cambiali possa in concreto proiettare un'efficacia dimostrativa sulla falsificazione della sottoscrizione della richiesta di 'partita IVA' presentata all'Agenzia delle Entrate successivamente (il 18/11/2015) alla consegna dei titoli dinanzi al Notaio де 3 (11/09/2015); né è sufficiente attribuire al sequestro dei titoli una valenza probatoria "in astratto" nella ricostruzione della "vicenda", dovendo al contrario il vincolo essere imposto (e mantenuto) per la finalità di "concreto" accertamento del reato ipotizzato, che, nella specie, riguarda la falsificazione della sottoscrizione in una certificazione. Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Viterbo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Viterbo. Così deciso in Roma il 03/11/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Gerardo ŞabeoneerAgo Giuseppe Riccardi Giusegue Riccard 30 NOV 2017 4