Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2007, n. 10857
CASS
Sentenza 21 febbraio 2007

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In tema di cosiddetto "patteggiamento allargato", allorché sia applicata una pena detentiva, congiunta o non a pena pecuniaria, superiore ai due anni, è consentita, nei congrui casi, l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quand'anche non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, ferma restando la necessità, ove occorra, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosità sociale dell'imputato. (Nella specie, in cui era stata applicata la pena di quattro anni di reclusione e dodicimila euro di multa, nonché l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, la Corte ha ritenuto erronea la quantificazione della durata della pena accessoria, riducendola nei limiti di quella principale a norma dell'art. 37 cod. pen.).

Commentari2

  • 1PatteggiamentoAccesso limitato
    Ivan Borasi · https://www.altalex.com/ · 30 ottobre 2017

  • 2Espulsione a titolo di misura di sicurezza
    Asgi · https://www.asgi.it/ · 29 settembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2007, n. 10857
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10857
Data del deposito : 21 febbraio 2007

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