Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4719 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
REGISTRAZIONE LA CORTE SUPIIMA DI CASSAZIONE047 19/01 BBLICA ITALIANA DA ÉSENTE ' IN NOME DEL POPOLO ILLIAN Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Competersa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 9334/00 Dott. Gaetano GAROFALO Cron. 10136 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO -Consigliere- Rep. Dott. Rosario DE JULIO Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere- Ud.10/01/01 Consigliere- C.C.Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di ROMA, con ordinanza del 14/04/00, nella causa iscritta al n°62086/99 vertente tra IC IU;
COND VIA CRESCENZIO 48 ROMA;
intimato udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/01/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
2001 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 31 Generale Dott. Marcello MATERA il quale ha chiesto che -1- ; codesta S.C. in camera di consiglio, dichiari la competenza del Giudice di Pace di Roma in ordine alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo ed emetta le pronunzie conseguenti per legge. -2- R.G.N.9334/2000 Oggetto: Regolamento di competenza SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza in data 30-12-1999 il giudice unico del tribunale di Roma ha sollevato regolamento di competenza con riferimento all'ordinanza-sentenza del 24-5-1998, con la quale il giudice di pace di quella città, nel giudizio promosso da IC GI nei confronti del Condominio di Via Crescenzo n.48, in Roma, per la revoca del decreto ingiuntivo emesso dallo stesso giudice di pace e per la condanna del condominio al pagamento della somma di lire 5.505.000, dichiarava la propria incompetenza per valore e rimetteva le parti innanzi al pretore di Roma, con termine di novanta giorni per la riassunzione. Ha ritenuto il giudice, davanti al quale è stato riassunto il processo, che ha errato il giudice del monitorio nel rimettere dinanzi al pretore (ora tribunale) entrambe le domande proposte dal IC, atteso che in relazione all'opposizione al decreto ingiuntivo sussiste la competenza inderogabile e funzionale del giudice che ha emesso il decreto opposto. 2 Ha, pertanto, disposto la separazione delle due prosecuzione davanti a sè deldomande e la giudizio, in relazione soltanto alla domanda proposta dal IC per 1' accertamento e la condanna del condominio al pagamento della somma di lire 5.505.000. Motivi della decisione La richiesta di regolamento di competenza del giudice unico del tribunale di Roma deve essere accolta. Con sentenza in corso di pubblicazione, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato che, essendo l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace devoluta alla competenza di questo in via funzionale ed inderogabile, che non è venuta meno a seguito della nuova formulazione del comma 6 dell'art. 40 c.p.c., siffatta competenza non può subire eccezione per ragioni di connessione;
con la conseguenza che il giudice dell'opposizione, l'opponente formuli domandaove riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice stesso, deve separare le due cause, trattenendo quella di opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, salvo a sospendere la prima, in attesa della definizione della seconda, ai sensi concorso dei relativi dell'art.295 c.p.c. e nel 3 presupposti, non influendo su tale soluzione il disposto del novellato art.38, comma 1,c.p.c, che incide sui limiti temporali della rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza per materia, senza peraltro escluderla. In applicazione dell'enunciato principio al caso in esame, deve essere dichiarata, pertanto, la competenza del giudice di pace di Roma in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso davanti allo stesso giudice.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Roma in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Olindo Schettino) (Dr. Gaetano Garofalo) Стайчин Соло че IL CANCELLIERE 81 Francesco Catania ESENTE DA REGISTRAZIONE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 MAR 2001 IL CANCELLIERE C1 Franc