Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4363 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
043 6 3 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ) E C 4 Oggetto 7 A 3 . P N I O Notificationi_ , L D 1 L SEZIONE SECONDA CIVILE O 9 E 9 B 1 C E - I Messo al cone- 1 E D 1 - N U 1 I O I 2 G Z Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . A L E liazione. R 0 T N 3 S . I T E G S E 6 I R 4 V . A T Dott. Rafaele CORONA Presidente D T R.G.N. 11477/99 E R T A N E S E Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Cron. 10242 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Rep. Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Ud. 08/01/02 Dott. Sergio DEL CORE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MB AF NQ. AMM. COND. VIA DE GASPERI 109 TORRE DEL GRECO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 52, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI C PARENTE, difeso dall'avvocato DEL VECCHIO FRANCESCO, giusta delega in atti%;B ricorrente -
contro
VAIMAR DI V & A IZZO SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 822/99 del Giudice di pace di + NAPOLI, depositata il 14/01/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in --- - FRAZZINI che ha concluso perGenerale Dott. Orazio l'acccoglimento del 1° motivo del ricorso, assorbiti ---- gli altri. -2- Svolgimento del processo In data 21 aprile 1993 la VA s.n.c. stipulò con l'amministratore del condominio di via A. De Gasperi, 109 di Torre del Greco un contratto di manutenzione ordinaria relativo all'ascensore dell'edificio condominiale per la durata di nove anni e con facoltà di disdetta entro 180 giorni dalla scadenza. Il punto 2) lett. B) del suddetto contratto prevedeva che, in caso di risoluzione anticipata su richiesta o colpa del condominio, il canone mensile di manutenzione, stabilito in lire 27.000 + IVA, doveva essere corrisposto per intero fino alla naturale scadenza del contratto. In data 26 marzo 1998, l'amministratore mandò disdetta del contratto per mancata effettuazione delle prescritte verifiche, impegnandosi a corrispondere le somme dovute fino al 31 aprile 1998. Non avendovi in seguito provveduto, la VA s.n.c. citò il condominio davanti al Giudice di pace di Napoli, cui chiese di dichiarare risolto il contratto di manutenzione e di condannare il convenuto al pagamento della somma complessiva di lire 1.269.000 più IVA e rivalutazione. Nella contumacia del condominio, il giudice adito accolse la domanda, fatta eccezione per la chiesta rivalutazione del credito. Avverso detta sentenza il condominio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 175 dell'allegato 1 al R.D. 28 dicembre 1924 n. 2271, si deduce la nullità della notifica dell'atto di citazione perché eseguita a mezzo del servizio 2 postale da messo di conciliazione territorialmente incompetente. La censura è fondata. Per giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, la notifica effettuata dal messo di conciliazione al di fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio di conciliazione cui egli è addetto è nulla, in quanto ai sensi dell'art. 175 ultimo comma dell'allegato n. 1 al R.D. 28 dicembre 1924 n. 2271 "gli uscieri degli uffici di conciliazione” - che a norma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1957 n. 16 hanno acquisito la denominazione di messi di conciliazione - esplicano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza del conciliatore nel territorio della sua giurisdizione, mentre per il disposto dell'art. 34 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale ре giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio può disporre che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato. Si è al riguardo precisato che la nullità si verifica anche se la notifica è effettuata dal messo di conciliazione a mezzo del servizio postale, essendo applicabile soltanto nei confronti degli ufficiali giudiziari la disposizione dell'art. 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959, che prevede la possibilità di eseguire per posta, senza limitazioni territoriali, la notificazione di atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sede alla quale essi sono addetti (cfr. Cass. nn. 7782/1999, 1813/1996, 5000/1994, 9165/1987, 2082/1978). La richiamata giurisprudenza ha altresì puntualizzato che la nullità in discorso è relativa e sanabile ex tunc con la costituzione della parte intimata (vedi, sul punto, Cass. nn. 12125/1992, 5780/1988, 3 7308/1983, 4477/1980) o con la rinnovazione dell'atto, che il giudice è tenuto a disporre di ufficio al sensi dell'art. 291 c.p.c. I richiamati principi sono certamente applicabili anche con riguardo alla notifica di atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, atteso che a tale attività notificatoria provvedono, ai sensi dell'art. 11 bis del decreto legge 7 ottobre 1994 n. 571, convertito in legge 6 dicembre 1994 n. 673, (anche) i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza (vedi Cass. n.7782/1999, cit.). E' pertanto evidente l'errore in cui è incorso il giudice di pace per non avere riscontrato l'esistenza della predetta nullità, stante la mancata costituzione della parte alla quale l'atto è stato notificato, e per non avere concesso alla società attrice un termine per il rinnovo della notifica dell'atto di citazione. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli altri motivi. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa nel Giudice di pace di Napoli in persona di altro magistrato, il quale pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altro Giudice di pace di Napoli. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Sergio Del Core Dott. Rafaele Corona fee l le хоти IL CANCELLERE C1 Donatella D'Anna n T AR C E M CELLIER 7 2 Roma. CAN IL