Sentenza 20 settembre 2013
Massime • 1
È nulla la sentenza di patteggiamento nella cui epigrafe sia riportata un'imputazione diversa da quella contestata dal P.M. e oggetto dello stesso patteggiamento qualora detta diversità determini una significativa modifica dell'imputazione tale da tradursi nella sua immutazione, nel senso rilevante ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. (Nella specie l'originaria contestazione, oggetto di successivo patteggiamento, concerneva unicamente il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 6, del T.U. stup. mentre la sentenza riportava gli artt. 73, n. 1 e 74, n. 1 e 6 oltre ad un quantitativo di droga maggiore rispetto a quello contestato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2013, n. 42674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42674 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 20/09/2013
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 1225
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 16066/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN KO N. IL 16/01/1987;
avverso la sentenza n. 2821/2012 GIP TRIBUNALE di MODENA, del 14/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE SALVATORE;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto procedersi alla correzione della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputato AS OL il difensore di fiducia avv. AIMI Enrico deducendo violazione dell'art. 522 c.p.p.. Rappresenta il ricorrente che l'imputazione riportata nella sentenza come depositata dal giudice differisce da quella formulata dal p.m. con l'esercizio dell'azione penale ed in ordine alla quale era intervenuto l'accordo sulla pena poi ratificato dal giudice. In particolare, mentre quest'ultima faceva riferimento unicamente al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 6 T.U. Stup., la sentenza menziona all'art. 73, n. 1 e art. 74, n. 1 e 6 T.U. Stup. ed un quantitativo di droga diverso rispetto a quello originariamente contestato, pur descrivendo la medesima condotta di detenzione a fine di commercio ed applicando la pena che era stata richiesta dalle parti.
Ad avviso dell'esponente tanto concreta un'ipotesi di nullità della sentenza, alla cui declaratoria l'imputato ha interesse per i diversi effetti giuridici derivanti dalla attribuzione del reato di cui all'art. 74 T.U. Stup..
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
Alla luce di quanto esposto in parte narrativa quanto alla situazione "di fatto", va ritenuto che nel caso in esame non si sia determinata - nella sentenza - unicamente una mera modifica del riferimento all'articolo di legge dal quale si trae la fattispecie criminosa ascritta all'imputato; evenienza che non assumerebbe rilevanza ai fini del rispetto del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e che ben può essere emendata attraverso la procedura della correzione dell'errore materiale. Infatti, l'indicazione nella contestazione riportata nell'epigrafe della sentenza di un quantitativo di sostanza stupefacente diverso e maggiore di quello la cui detenzione illecita il p.m. aveva ascritto all'imputato importa una immutazione della imputazione, nel senso rilevante ai fini dell'art. 522 c.p.p., poiché determina una significativa modifica della contestazione, posto che nei reati in materia di stupefacenti il dato ponderale assume indubbio rilievo sul piano della qualificazione giuridica del fatto (attenuante di cui dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. e aggravante di cui all'art. 80, comma 2 T.U. Stup.) come della dosimetria sanzionatoria (sul criterio della significatività della modifica in rapporto alle esigenze difensive si veda, da ultimo, Cass. sez. 5^, sent. n. 10196 del 31.1.2013, Mannino, rv. 254658).
Va anche osservato che, pur essendo stata applicata all'imputato la pena richiesta dalle parti, sussiste l'interesse concreto del ricorrente all'impugnazione; infatti, la presenza di questo va valutata ex ante, alla luce della attitudine di una eventuale pronuncia di annullamento a far conseguire al ricorrente un risultato favorevole, senza che assuma rilievo il concreto esito del giudizio di impugnazione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto gli effetti favorevoli che intendeva perseguire a mezzo dell'impugnazione volta a veder eliminato ogni riferimento, nell'imputazione e nella sentenza di cui trattasi, all'art. 74 T.U. Stup..
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Modena, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Modena per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2013