Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5921 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
UBBLICAREPUBI 5 92 1 /0 1 IN NOME DEL POPOL ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE decreto ingiritevo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA - R.G. N. 7195/00 Consigliere Cron.12712 Dott. Francesco SABATINI Rep.2148 - Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud.08/01/01 Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Alberto TALEVI UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 3000 per diritti sul ricorso proposto da: 23 APR 2001 ---- IL CANCELLIERE SI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRE MADONNE 12/A, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA GIUSEPPE SALIVETTO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIAMPIETRO SANNA, giusta delega in atti;
00674215 - ricorrente
contro
BLYZZARD AC SRL, con sede in Loano, in persona del rappresentante pro tempore Aldo Olivari, suo legale domiciliata in ROMA VIA CUNFIDA 14, elettivamente presso lo studio dell'avvocato ANGELA MASTRONE, che la 2001 difende anche disgiuntamente all'avvocato GAVINO 3 -1- CANOPOLI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 49/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI SEZ DIST SASSARI, emessa il 19/03/99 e depositata il 31/03/99 (R.G. 69/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Fabrizio DE LORENZO (per delega Avv. A. MASTRONE); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NN che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 17/1/91 IO SI aveva affidato alla IZ AC s.r.l. la costruzione di un'imbarcazione per pesca professionale, poi denominata "Acqua Chiara", per il prezzo successivamente concordato in L. 715.077.500, da pagarsi per L. 578.077.500 mediante cessione del contributo CEE e per L. 137.000.000 mediante cambiali ipotecarie da pagarsi alle scadenze convenute. Successivamente, ottenuta la prima rata del contributo di L. 155.000.000, lo SI rilasciava altre cambiali ipotecarie per tale importo, mentre la barca era trasferita in piena proprietà allo SI con rogito 17/12/93, con fulteriore garanzia (oltre alle succitate cambiali) di ipoteca volontaria. Assumendo che le prime dieci cambiali, presentate all'incasso, non erano state onorate, la IZ intimava precetto cambiario per L. 117.705.540 del 29/3/94, con contestuale atto di pignoramento del motopeschereccio "Acqua Chiara". Avverso tale precetto lo SI proponeva opposizione con atto 11/4/95 davanti al Pretore di La Maddalena, contestando il diritto del creditore procedente all'esecuzione forzata, della quale chiedeva in primis la sospensione. Nella resistenza della società intimante l'adito Pretore, con ordinanza 8/8/95, rigettava feccezione di invalidità del precetto, sospendeva tuttavia l'esecuzione sotto cauzione (peraltro non versata) e rimetteva le parti davanti al competente Tribunale di Tempio Pausania, ove il giudizio veniva riassunto dallo SI con atto del 14/8/95, ribadendo le precedenti richieste mentre la IZ, regolarmente costituitasi, proponeva domanda riconvenzionale per la risoluzione della compravendita dell'imbarcazione per inadempimento dell'acquirente. Con sentenza 16 febbraio 1998 fadito Tribunale, in funzione di Giudice Unico, rilevato che i due titoli di cui all'atto di opposizione non risultavano prodotti,per cui il precetto era stato intimato per somma superiore a quella effettivamente dovuta, ma che lo stesso opponente aveva riconosciuto di essere debitore quanto meno della somma di L. 173.441.850, così provvedeva: dichiarava la nullità del precetto opposto ma anche la risoluzione del contratto di vendita inter partes per grave inadempimento dello SI, che condannava alla restituzione della motonave da pesca nonché ai tre quarti delle spese processuali. Proponevano gravame lo SI ed in via incidentale la IZ e la Corte di Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, con sentenza 31 marzo 1999, dichiarava la nullità della sentenza impugnata siccome emessa dal giudice monocratico invece che dal collegio e pronunciando nel merito, rigettava l'opposizione a precetto e dichiarava la risoluzione del contratto di vendita del motopeschereccio per inadempimento dello SI, condannandolo alle spese del grado. Riteneva il giudice del gravame, per quanto possa ancora interessare: che la nullità della sentenza di primo grado non importava la remissione della causa al primo giudice;
che la domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto di vendita era ammissibile;
che era risultato provato il mancato pagamento integrale del prezzo;
che era erronea la dichiarazione di nullità del precetto, atteso che l'importo del debito era documentato dalle fotocopie dei titoli allegati al precetto stesso. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso lo SI affidandolo a quattro motivi, ai quali ha resistito la IZ AC s.r.l. con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE كي ك Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità del giudizeo di appello e della relativa sentenza, lamentando che l'intero procedimento è stato istruito non dal Consigliere Istruttore ex art. 349 c.p.c. (vecchio rito) ma dal Collegio ex art. 350 c.p.c. (nuovo rito) (art. 360 nn. 3, 4 e 5 del codice di rito). La doglianza non ha pregio. E infatti agevole rilevare che, abrogato l'art. 349 e non essendo stata prevista, con norma transitoria, la disciplina del giudizio di appello avverso le sentenze di primo grado pronunciate con il vecchio rito, la mera irregolarità eventualmente ipotizzabile al riguardo, da un lato non è stata denunciata nelle more di tale giudizio e, dalfaltro, non ha importato alcuna violazione del principio del contraddittorio e pregiudizio al tú diritto di difesa, costituendo anzi attivity collegiale una garanzia maggiore rispetto al giudice singolo. Il primo mezzo va, pertanto, rigettato. Con i successivi due motivi, da esaminare congiuntamente per la connessione delle rispettive censure, lo SI, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1470, 1498, 1453, 1455 ss. c.c. nonché il vizio della motivazione sul punto decisivo della controversia attinente al pagamento del prezzo di acquisto della motobarca (secondo mezzo) ed un ulteriore contraddittorietà della motivazione sulla stessa questione con riguardo alla sentenza di primo grado (terzo motivo)-il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. lamenta che il giudice di appello - malgrado il tenore del rogito di - acquisto 17/12/93 secondo cui "il prezzo è pagato prima dora"- abbia "escluso che la documentazione prodotta attesti lintegrale pagamento del prezzo confermando quanto ritenuto dal Tribunale in merito alla esistenza del debito". La complessa censura non coglie nel segno. Essa si infrange
contro
Paccertamento con il quale il giudice di appello, pur dando atto che nel rogito di vendita si dichiara che il prezzo è "pagato prima dora". ritiene che l'allegata iscrizione ipotecaria- senza specificazioni ulteriori-"attesta che..èconcessa a garanzia del pagamento del prezzo, in parte rappresentato da cambiali", in quanto "emerge.. chiaramente che all'atto della stipula del contratto il prezzo... non era stato corrisposto". Ora, è vero che la dichiarazione dell'avvenuto pagamento dell'intero prezzo della compravendita contenuta nel relativo atto pubblico, non è atto unilaterale del venditore creditore del prezzo, ma ha efficacia negoziale per la sua portata liberatoria nei confronti del compratore, debitore del prezzo stesso (Cass. 18 settembre 1993 n. 9586). Ma è altrettanto vero che la fede privilegiata assiste fatto pubblico limitatamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha redatto, nonché ai fatti che lo stesso attesta essere avvenuti in sua presenza od essere stati da lui compiuti, ma non si estende alla veridicità ed esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, che quindi possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge. In questo ambito, i giudici del merito hanno concordemente ritenuto che la contestuale iscrizione di ipoteca costituisse la ― -contrariamente a quanto asserito il prezzo non era stato prova che completamente pagato, considerando anche che lo stesso opponente aveva riconosciuto di essere debitore quanto meno della somma di L. 173.441.850. Del resto lo SI, pur dichiarando che l'ipoteca de qua era stata costituita non a pagamento del prezzo ma "a garanzia di pagher cambiari rilasciati a favore della BLY7ZZARD" senza alcuna relazione con l'atto di compravendita del 17/12/93, non ha saputo neppure indicare a quali altri rapporti si riferissero, trincerandosi esclusivamente sulle attestazioni formali del rogito (pagamento del prezzo e quietanza a saldo), attestazioni vanificate e superate dall'accertamento del giudice di appello, che risulta esente dagli errori giuridici denunciati nonché congruo ed appagante sotto il profilo logico. E agevole poi aggiungere così neutralizzando anche il terzo mezzo- che la parziale riforma della sentenza di primo grado non contrasta con il riconoscimento dell'esattezza di altri punti decisi nella stessa sentenza. Concludendo, il secondo ed il terzo motivo vanno rigettati. Né sorte migliore spetta all'ultimo mezzo con cui lo SI denuncia il vizio della motivazione sull'altro punto decisivo della controversia relativo alle due cambiali pretesamente allegate all'atto di precetto (art. 360 n. 5 c.p.c.). Anche questa censura, infatti, si infrange contro l'accertamento con cui la Corte territoriale, andando in avviso contrario al Tribunale, ha rilevato che dalle fotocopie dei titoli allegati al precetto risultava un'erronea indicazione delle date di scadenza e che tale errore, "palesemente riscontrabile", era stato tempestivamente denunciato e che "tutti i titoli azionati, per lesatto importo richiesto, erano stati allegati", restando conseguentemente errata la statuizione to di nulli del precetto, pronunciata dal primo giudice sul presupposto della mancanza di due cambiali. Anche il quarto motivo viene, pertanto, rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna dello SI al pagamento delle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del 9giudizio di cassazione, che liquida in complessive L. 271.000 + oltre L.
5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, 18/1/2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. Joan Fiducin IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Schel m CANCELLIERÉ C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì.
2.8 APR. 20m E D! IL CANCELLIERE M 40000 E C A Giovanni Giambattista R E P N O I N C ૧૦૦ U S TOT: 290000 ATE ROMA 2 AGENZIA DELLE MAG. 2002 Registral 21618 129,77 al n TA NOVE!77) (euroCENTOQUA Deprvizi p. Dirigento, (Dott.ssa Morig FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. FACCICHINI)