CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2023, n. 39776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39776 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IG NI GI nato a [...] il [...] IG ES nato a [...] il [...] NI AL nato a [...] il [...] PA AL nato a [...] il [...] EL AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQ che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39776 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia - che, nel rito abbreviato, aveva dichiarato AL NI EP, AL CO, NI AL, PA AL e EL EL colpevoli dei reati, a loro ascritti in concorso, di furto in appartamento, detenzione e porto di numerose armi comuni da sparo e munizioni, trafugate presso l'abitazione della persona offesa che le deteneva legittimamente in una cassaforte, asportata dai ladri. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, con separati atti e assistiti dai rispettivi difensori di fiducia. 3. EL EL - non appellante - ricorre, con il ministero dell'avvocato Fabrizio Salviati, invocando l'effetto estensivo ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. e sviluppando tre censure. 3.1. Con le prime due, denuncia erronea applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente sulla base di una forzata interpretazione delle risultanze investigative, in presenza di una contraddittoria chiamata in correità da parte del coimputato PA, sia in ordine al furto che ai reati in violazione della disciplina in tema di armi, sottolineando come l'EL non ha mai avuto alcun contatto con le armi trafugate, che vennero trasportate presso la abitazione dello PA chiuse nella cassaforte nella quale le aveva riposte la persona offesa, a cui mai egli ha avuto accesso. 3.2. Con il terzo motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio, si denunciano vizi della motivazione. 4. L'avvocato EP AL NI svolge, nell'interesse dell'omonimo imputato EP AL NI, due motivi. 4.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 624 bis cod. pen. e illogicità della motivazione nella valutazione delle prove. Sottolinea la circostanza che il coimputato PA non abbia chiamato in correità il AL, a differenza degli altri coimputati, e l'insufficienza del corredo probatorio a suo carico. 4.2. Il secondo motivo ha riguardo al trattamento sanzionatorio. Si duole la Difesa dell'immotivato discostamento dal minimo edittale, e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di valutare indici positivi. 5. L'avvocato EP AL NI ricorre anche nell'interesse di CO AL, svolgendo due motivi. 5.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 624 bis cod. pen. e la illogicità della motivazione nella valutazione delle prove, sottolineando le contraddizioni che hanno caratterizzato la chiamata in correità da parte dello PA e la mancata replica della sentenza impugnata alle doglianze difensive in punto di configurabilità dei reati contestati. 5.2. Il secondo motivo attinge il trattamento sanzionatorio, dolendosi il ricorrente dell' immotivato discostamento dal minimo edittale, e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di valutare indici positivi. 2 6. Nell'interesse di AL NI, l'avvocato Luigi Colacino articola tre motivi. 6.1. Con i primi due, denuncia erronea applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente sulla base di una forzata interpretazione delle risultanze investigative, in presenza di una contraddittoria chiamata in correità da parte dello PA, sia in ordine al furto che ai reati in violazione della disciplina in tema di armi, sottolineando come il ricorrente non avrebbe mai avuto alcun contatto con le armi, trasportate presso la abitazione dello PA, chiuse nella cassaforte, a cui mai ha avuto accesso. La Corte di appello non ha replicato alle doglianze formulate con l'appello. 6.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio, dolendosi il ricorrente che la Corte di appello ha omesso di valutare, anche ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, indici positivi (giovane età, incensuratezza, corretto comportamento processuale). 7. Il ricorso di AL PA è affidato agli avvocati Vincenzo Agostino Cecere e Federico de Belvis, i quali denunciano, con un unico motivo, vizi della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, dolendosi del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis con giudizio di prevalenza. 8.11 difensore di EL EL ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi risultano tutti inammissibili. 1.L'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di EL risiede nella considerazione che la sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice di primo grado è passata in giudicato, non essendo stato interposto appello;
il ricorrente ha, infatti, solo invocato, dinanzi alla Corte di appello, l'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen., che, tuttavia, come si legge in sentenza, non si è prodotto, in presenza di una integrale conferma della sentenza di condanna di primo grado: dal doppio conforme giudizio di merito conseguito alla impugnazione dei coimputati, non emergeva, infatti, alcun effetto favorevole che avrebbe potuto estendersi anche all'EL, non impugnante. Giova precisare che l'effetto estensivo di cui alla citata disposizione di legge non può manifestarsi "in malam partem", atteso che, per espresso dettato normativo, l'impugnazione di uno dei coimputati 'giova' a quello non impugnante. 1.1. Dunque, stante l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna, non sussistevano i presupposti per la proposizione del ricorso per cassazione ( Sez. 6, Ordinanza n. 46202 del 02/10/2013 Rv. 258156), con la precisazione che l'eventuale effetto favorevole all'imputato non ricorrente, derivante dall'impugnazione del coimputato, deve essere pronunciato, ex officio, anche dalla Corte di cassazione: se, cioè, fossero stati accolti i ricorsi dei coimputati, in relazione a motivi comuni, e in modo che ne fossero derivati effetti favorevoli anche per l'EL, non 3 impugnante, il Giudice di legittimità avrebbe dichiarato, di ufficio, l'effetto estensivo ( Sez. 1, Sentenza n. 19901 del 04/03/2004 Rv. 228052). 2. Gli altri ricorsi sono inammissibilmente proposti in quanto formulano deduzioni generiche, reiterano doglianze già affrontate criticamente dalla sentenza impugnata, senza incorrere in manifeste illogicità, e tendono a conseguire una non consentita rivalutazione delle fonti di prova. 2.1. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Motivi privi di tali requisiti più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'a-specificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). 2.2. Si osserva ancora, preliminarmente, come, essendo stati dedotti vizi di motivazione, la predetta censura, dinanzi al Giudice di legittimità, non concerna né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito, ma debba essere, invece, circoscritta alla verifica che il testo dell'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il vizio di illogicità della motivazione postula che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, inoltre, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Alla Corte di cassazione, invero, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati 4 di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Calando tali principi nella fattispecie in esame, si osserva che la Corte di appello ha dato puntuale riscontro alle deduzioni degli appellanti, illustrando le ragioni del proprio convincimento, fondato su un'ampia piattaforma probatoria, costituita dalla chiamata in correità di PA e sui plurimi, convergenti e individualizzanti riscontri di natura tecnica e dichiarativa. Anche la posizione di AL NI EP, non attinto dalle dichiarazioni accusatorie di PA, è stata vagliata con un approfondito scrutinio, che ha dato atto della presenza di elementi di prova che, logicamente coordinati, hanno consentito di ritenere provata la sua consapevole corresponsabilità ( pg. 17 e ss. ). 4. La valutazione della Corte di appello è, altresì, coerente, quanto al profilo concorsuale, oggetto di censura da parte di AL NI, con il consolidato canone ermeneutico secondo cui, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004 , Rv. 229200; conf. Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 Rv. 268972; Sez. 4 - , n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521). Nel caso in scrutinio, la Corte territoriale ha osservato, replicando alla deduzione difensiva, come il NI avesse agito in concorso con gli altri coimputati, partecipando al furto, poi ponendosi alla guida dell'auto sulla quale era stata caricata la cassaforte, lasciandola nel garage dello PA e partecipando il giorno seguente all'apertura dell'armadio blindato e all'impacchettamento delle armi, in tal modo fornendo un contributo idoneo a integrare la sua responsabilità concorsuale in merito a condotte ampiamente programmate e consapevolmente finalizzato proprio all'impossessamento delle numerosi armi presenti presso la abitazione presa di mira. 5. Del pari manifestamente infondate le doglianze afferenti al trattamento sanzionatorio. 5.1. A pag. 20 della sentenza impugnata, vi è specifica argomentazione esplicativa del giudizio con cui è stata confermata, nei confronti di PA, la valutazione di sola equivalenza della circostanza attenuante rispetto alle aggravanti contestate, avendo la Corte di appello sottolineato, per un verso, l'incompletezza del contributo collaborativo, e, dall'altro il forte disvalore proveniente dalle aggravanti e dalla recidiva, che hanno caratterizzato in termini di apprezzabile gravità la condotta predatoria. 5 5.2. Specifica e individualizzata la motivazione con la quale la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche e definito il trattamento sanzionatorio ( pg. 21 e ss. ). Trattandosi di apprezzamento di fatto, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). D'altro canto, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 05 luglio 2023 l Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQ che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 39776 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia - che, nel rito abbreviato, aveva dichiarato AL NI EP, AL CO, NI AL, PA AL e EL EL colpevoli dei reati, a loro ascritti in concorso, di furto in appartamento, detenzione e porto di numerose armi comuni da sparo e munizioni, trafugate presso l'abitazione della persona offesa che le deteneva legittimamente in una cassaforte, asportata dai ladri. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, con separati atti e assistiti dai rispettivi difensori di fiducia. 3. EL EL - non appellante - ricorre, con il ministero dell'avvocato Fabrizio Salviati, invocando l'effetto estensivo ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. e sviluppando tre censure. 3.1. Con le prime due, denuncia erronea applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente sulla base di una forzata interpretazione delle risultanze investigative, in presenza di una contraddittoria chiamata in correità da parte del coimputato PA, sia in ordine al furto che ai reati in violazione della disciplina in tema di armi, sottolineando come l'EL non ha mai avuto alcun contatto con le armi trafugate, che vennero trasportate presso la abitazione dello PA chiuse nella cassaforte nella quale le aveva riposte la persona offesa, a cui mai egli ha avuto accesso. 3.2. Con il terzo motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio, si denunciano vizi della motivazione. 4. L'avvocato EP AL NI svolge, nell'interesse dell'omonimo imputato EP AL NI, due motivi. 4.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 624 bis cod. pen. e illogicità della motivazione nella valutazione delle prove. Sottolinea la circostanza che il coimputato PA non abbia chiamato in correità il AL, a differenza degli altri coimputati, e l'insufficienza del corredo probatorio a suo carico. 4.2. Il secondo motivo ha riguardo al trattamento sanzionatorio. Si duole la Difesa dell'immotivato discostamento dal minimo edittale, e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di valutare indici positivi. 5. L'avvocato EP AL NI ricorre anche nell'interesse di CO AL, svolgendo due motivi. 5.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 624 bis cod. pen. e la illogicità della motivazione nella valutazione delle prove, sottolineando le contraddizioni che hanno caratterizzato la chiamata in correità da parte dello PA e la mancata replica della sentenza impugnata alle doglianze difensive in punto di configurabilità dei reati contestati. 5.2. Il secondo motivo attinge il trattamento sanzionatorio, dolendosi il ricorrente dell' immotivato discostamento dal minimo edittale, e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di valutare indici positivi. 2 6. Nell'interesse di AL NI, l'avvocato Luigi Colacino articola tre motivi. 6.1. Con i primi due, denuncia erronea applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente sulla base di una forzata interpretazione delle risultanze investigative, in presenza di una contraddittoria chiamata in correità da parte dello PA, sia in ordine al furto che ai reati in violazione della disciplina in tema di armi, sottolineando come il ricorrente non avrebbe mai avuto alcun contatto con le armi, trasportate presso la abitazione dello PA, chiuse nella cassaforte, a cui mai ha avuto accesso. La Corte di appello non ha replicato alle doglianze formulate con l'appello. 6.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, che attinge il trattamento sanzionatorio, dolendosi il ricorrente che la Corte di appello ha omesso di valutare, anche ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, indici positivi (giovane età, incensuratezza, corretto comportamento processuale). 7. Il ricorso di AL PA è affidato agli avvocati Vincenzo Agostino Cecere e Federico de Belvis, i quali denunciano, con un unico motivo, vizi della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, dolendosi del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis con giudizio di prevalenza. 8.11 difensore di EL EL ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi risultano tutti inammissibili. 1.L'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di EL risiede nella considerazione che la sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice di primo grado è passata in giudicato, non essendo stato interposto appello;
il ricorrente ha, infatti, solo invocato, dinanzi alla Corte di appello, l'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen., che, tuttavia, come si legge in sentenza, non si è prodotto, in presenza di una integrale conferma della sentenza di condanna di primo grado: dal doppio conforme giudizio di merito conseguito alla impugnazione dei coimputati, non emergeva, infatti, alcun effetto favorevole che avrebbe potuto estendersi anche all'EL, non impugnante. Giova precisare che l'effetto estensivo di cui alla citata disposizione di legge non può manifestarsi "in malam partem", atteso che, per espresso dettato normativo, l'impugnazione di uno dei coimputati 'giova' a quello non impugnante. 1.1. Dunque, stante l'intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna, non sussistevano i presupposti per la proposizione del ricorso per cassazione ( Sez. 6, Ordinanza n. 46202 del 02/10/2013 Rv. 258156), con la precisazione che l'eventuale effetto favorevole all'imputato non ricorrente, derivante dall'impugnazione del coimputato, deve essere pronunciato, ex officio, anche dalla Corte di cassazione: se, cioè, fossero stati accolti i ricorsi dei coimputati, in relazione a motivi comuni, e in modo che ne fossero derivati effetti favorevoli anche per l'EL, non 3 impugnante, il Giudice di legittimità avrebbe dichiarato, di ufficio, l'effetto estensivo ( Sez. 1, Sentenza n. 19901 del 04/03/2004 Rv. 228052). 2. Gli altri ricorsi sono inammissibilmente proposti in quanto formulano deduzioni generiche, reiterano doglianze già affrontate criticamente dalla sentenza impugnata, senza incorrere in manifeste illogicità, e tendono a conseguire una non consentita rivalutazione delle fonti di prova. 2.1. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Motivi privi di tali requisiti più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'a-specificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). 2.2. Si osserva ancora, preliminarmente, come, essendo stati dedotti vizi di motivazione, la predetta censura, dinanzi al Giudice di legittimità, non concerna né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito, ma debba essere, invece, circoscritta alla verifica che il testo dell'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il vizio di illogicità della motivazione postula che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, inoltre, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Alla Corte di cassazione, invero, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati 4 di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Calando tali principi nella fattispecie in esame, si osserva che la Corte di appello ha dato puntuale riscontro alle deduzioni degli appellanti, illustrando le ragioni del proprio convincimento, fondato su un'ampia piattaforma probatoria, costituita dalla chiamata in correità di PA e sui plurimi, convergenti e individualizzanti riscontri di natura tecnica e dichiarativa. Anche la posizione di AL NI EP, non attinto dalle dichiarazioni accusatorie di PA, è stata vagliata con un approfondito scrutinio, che ha dato atto della presenza di elementi di prova che, logicamente coordinati, hanno consentito di ritenere provata la sua consapevole corresponsabilità ( pg. 17 e ss. ). 4. La valutazione della Corte di appello è, altresì, coerente, quanto al profilo concorsuale, oggetto di censura da parte di AL NI, con il consolidato canone ermeneutico secondo cui, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004 , Rv. 229200; conf. Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, Rv. 258185; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016 Rv. 268972; Sez. 4 - , n. 52791 del 08/11/2018 Rv. 274521). Nel caso in scrutinio, la Corte territoriale ha osservato, replicando alla deduzione difensiva, come il NI avesse agito in concorso con gli altri coimputati, partecipando al furto, poi ponendosi alla guida dell'auto sulla quale era stata caricata la cassaforte, lasciandola nel garage dello PA e partecipando il giorno seguente all'apertura dell'armadio blindato e all'impacchettamento delle armi, in tal modo fornendo un contributo idoneo a integrare la sua responsabilità concorsuale in merito a condotte ampiamente programmate e consapevolmente finalizzato proprio all'impossessamento delle numerosi armi presenti presso la abitazione presa di mira. 5. Del pari manifestamente infondate le doglianze afferenti al trattamento sanzionatorio. 5.1. A pag. 20 della sentenza impugnata, vi è specifica argomentazione esplicativa del giudizio con cui è stata confermata, nei confronti di PA, la valutazione di sola equivalenza della circostanza attenuante rispetto alle aggravanti contestate, avendo la Corte di appello sottolineato, per un verso, l'incompletezza del contributo collaborativo, e, dall'altro il forte disvalore proveniente dalle aggravanti e dalla recidiva, che hanno caratterizzato in termini di apprezzabile gravità la condotta predatoria. 5 5.2. Specifica e individualizzata la motivazione con la quale la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche e definito il trattamento sanzionatorio ( pg. 21 e ss. ). Trattandosi di apprezzamento di fatto, il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). D'altro canto, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 05 luglio 2023 l Consigliere estensore