CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33639 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso ,oroposto da: (i) Atu> ' (A - R/4- PL:2ZA- i) CA EZ DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo 2W1/2023 preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Francesca AN IR ha chiesto l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del riesame proposto da CAapEZ DO, annullava l'ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo del 4/1/2023, limitatamente al delitto di cui al capo 7) (tentata estorsione aggravata) per carenza di autonoma valutazione, mentre confermava la misura custodiale in ordine al delitto di associazione a delinquere essendo stata provata, a livello di gravità indiziaria, sulla base di intercettazioni, sequestri pedinamenti, l'esistenza di una organizzazione criminale avente una stabile struttura organizzativa dotata di mezzi e di persone dedita stabilmente al 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33639 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 23/06/2023 commercio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish nel territorio della provincia agrigentina di cui CAapEZ, cognato del ZA, posto al vertice del gruppo, faceva parte. 2.Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione l'indagato il quale deduce il vizio di carenza o illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolEZ per il delitto di c:ui all'art. 74 d.p.r. 309/90 atteso che l'esistenza della fattispecie associativa sarebbe frutto di un'astrazione investigativa non suffragata da elementi indiziari, essendo la vicinanza del CAapEZ al ZA, dovuta a legami di affinità e la conversazione intercettata (dell'8/7/2021), espressione di un contatto isolato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché generico. In relazione al punto del ricorso che deduce vizio motivazionale della ordinanza del tribunale del riesame in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolEZ, va premesso come questa Corte abbia ripetutamente affermato che in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente "i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e ch logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari". In particolare, è stato affermato dal giudice di legittimità, in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.V, 8.10.2008 n.46124 Pagliaro;
sez.VI, 8.3.2012 n.11194,Lupo, Rv.252178-01). 2.0rbene il giudice del riesame nel corpo della motivazione nella parte dedicata alla valutazione del materiale proveniente dalle conversazioni telefoniche intercettate, ha dato conto delle ragioni che lo hanno guidato nel proprio compito, così da porle a fondamento del giudizio di gravità indiziaria previsto 2 dall'art.273, col, cod.proc.pen., sul punto assecondando la regola di giudizio proposta dal giudice di legittimità sia sotto il profilo cronologico, sia in termini della verifica del contributo fornito dal ricorrente all'associazione, sia in relazione alla ricorrenza di collegamenti del prevenuto con associati diversi dal vertice costituito dal ZA. Il particolare il giudice del riesame dopo avere evidenziato le caratteristiche dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti operante nella provincia di Palermo, con a capo ZA, ha delineato i ruoli e il modus operandi della associazione criminosa, sia in relazione agli approvvigionamenti di stupefacente, sia in relazione ai rapporti tra CAapEZ, ZA e EL ed i soggetti operanti nello smercio sistematico della droga ( pag. 11) , Con particolare riferimento alla posizione dell'indagato il giudice del riesame, ha ricostruito il ruolo del CAapEZ ed il suo relazionarsi con il ZA e con gli altri sodali, in base ad un panorama di intercettazioni telefoniche molto più ampio ed articolato di quello riduttivamente indicato dal ricorrente ( cfr. pagg. 11 e segg. ) evidenziando come detto materiale dimostrasse ampiamente la sua cointeressanza negli affari illeciti del gruppo e la sua operatività nel perseguimento degli interessi dell'associazione. E' stato infatti affermato che devono essere ritenuti partecipi, i soggetti che si relazionano anche soltanto con alcuni dei sociali, purché tale attività di fornitura o di rivendita sia svolta in maniera continuativa e con la consapevolEZ di agire nell'ambito di una organizzazione nella quale le attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché il rifornitore-rivenditore sia stabilmente disponibile a cedere o a ricevere le sostanze stupefacenti "con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa" (Sez. 4, Sentenza n. 53568 del 05/10/2017, Rv. 271707, nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 564 del 29/10/2015, Rv. 265763), così palesando la sua adesione al programma criminoso. Nello stesso solco si è sostenuto che "l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse alla realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si 3 propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale" (Sez. 6, Sentenza n. 3509 del 10/1/2012, Ambrosio, Rv. 251574). 3. Il Tribunale di Palermo si è reso interprete attento di tale insegnamento, impiegando una serie di spunti indizianti dal materiale intercettivo, ai sequestri dai quali emerge che il CAapEZ partecipava all' associazione con un ruolo subalterno a quello de ZA , di natura esecutiva, contabile e informativa. A fronte della valenza e della pluralità di argomenti spesi per fornire giustificazione della riconosciuta gravità indiziaria a carico del ricorrente, la difesa dell'indagato, si è limitata a contrapporre una diversa interpretazione del materiale intercettivo in relazione a singole interlocuzioni, per escluderne o limitarne la portata indiziante. In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha peraltro affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolEZ ed illogicità (Sez.2, 4.10.2016, D'RE e altri, Rv. 268389). Il Tribunale del Riesame ha fatto buon governo di tali principi evidenziando, in termini coerenti, logici e non contraddittori, tutti i passaggi delle intercettazioni telefoniche in cui il CAapEZ interloquiva con ZA a proposito delle forniture di droga, confrontandosi con lui a proposito dei nuovi canali e sulle nuove forme di approvvigionamento così da giustificare, sia pure nei limiti imposti dalla fase processuale, il giudizio sulla sussistenza di una adeguata piattaforma indiziaria a suo carico per il reato associativo. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il proponente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 23/6/2023 Il Consigliere estensore Il Pres ente
sez.VI, 8.3.2012 n.11194,Lupo, Rv.252178-01). 2.0rbene il giudice del riesame nel corpo della motivazione nella parte dedicata alla valutazione del materiale proveniente dalle conversazioni telefoniche intercettate, ha dato conto delle ragioni che lo hanno guidato nel proprio compito, così da porle a fondamento del giudizio di gravità indiziaria previsto 2 dall'art.273, col, cod.proc.pen., sul punto assecondando la regola di giudizio proposta dal giudice di legittimità sia sotto il profilo cronologico, sia in termini della verifica del contributo fornito dal ricorrente all'associazione, sia in relazione alla ricorrenza di collegamenti del prevenuto con associati diversi dal vertice costituito dal ZA. Il particolare il giudice del riesame dopo avere evidenziato le caratteristiche dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti operante nella provincia di Palermo, con a capo ZA, ha delineato i ruoli e il modus operandi della associazione criminosa, sia in relazione agli approvvigionamenti di stupefacente, sia in relazione ai rapporti tra CAapEZ, ZA e EL ed i soggetti operanti nello smercio sistematico della droga ( pag. 11) , Con particolare riferimento alla posizione dell'indagato il giudice del riesame, ha ricostruito il ruolo del CAapEZ ed il suo relazionarsi con il ZA e con gli altri sodali, in base ad un panorama di intercettazioni telefoniche molto più ampio ed articolato di quello riduttivamente indicato dal ricorrente ( cfr. pagg. 11 e segg. ) evidenziando come detto materiale dimostrasse ampiamente la sua cointeressanza negli affari illeciti del gruppo e la sua operatività nel perseguimento degli interessi dell'associazione. E' stato infatti affermato che devono essere ritenuti partecipi, i soggetti che si relazionano anche soltanto con alcuni dei sociali, purché tale attività di fornitura o di rivendita sia svolta in maniera continuativa e con la consapevolEZ di agire nell'ambito di una organizzazione nella quale le attività dei singoli si integrano strumentalmente per la finalità perseguita e purché il rifornitore-rivenditore sia stabilmente disponibile a cedere o a ricevere le sostanze stupefacenti "con tale continuità da proiettare il singolo atto negoziale oltre la sfera individuale, come elemento della complessiva ed articolata struttura organizzativa" (Sez. 4, Sentenza n. 53568 del 05/10/2017, Rv. 271707, nello stesso senso Sez. 6, Sentenza n. 564 del 29/10/2015, Rv. 265763), così palesando la sua adesione al programma criminoso. Nello stesso solco si è sostenuto che "l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse alla realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si 3 propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale" (Sez. 6, Sentenza n. 3509 del 10/1/2012, Ambrosio, Rv. 251574). 3. Il Tribunale di Palermo si è reso interprete attento di tale insegnamento, impiegando una serie di spunti indizianti dal materiale intercettivo, ai sequestri dai quali emerge che il CAapEZ partecipava all' associazione con un ruolo subalterno a quello de ZA , di natura esecutiva, contabile e informativa. A fronte della valenza e della pluralità di argomenti spesi per fornire giustificazione della riconosciuta gravità indiziaria a carico del ricorrente, la difesa dell'indagato, si è limitata a contrapporre una diversa interpretazione del materiale intercettivo in relazione a singole interlocuzioni, per escluderne o limitarne la portata indiziante. In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha peraltro affermato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolEZ ed illogicità (Sez.2, 4.10.2016, D'RE e altri, Rv. 268389). Il Tribunale del Riesame ha fatto buon governo di tali principi evidenziando, in termini coerenti, logici e non contraddittori, tutti i passaggi delle intercettazioni telefoniche in cui il CAapEZ interloquiva con ZA a proposito delle forniture di droga, confrontandosi con lui a proposito dei nuovi canali e sulle nuove forme di approvvigionamento così da giustificare, sia pure nei limiti imposti dalla fase processuale, il giudizio sulla sussistenza di una adeguata piattaforma indiziaria a suo carico per il reato associativo. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il proponente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 23/6/2023 Il Consigliere estensore Il Pres ente