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Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2023, n. 14545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14545 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RI AL, nato a [...] 1'11.2.1976, contro l'ordinanza della Corte di appello di Bari del 6.10.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6.10.2022, la Corte di appello di Bari ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato che era stata proposta nell'interesse di AL RI con riguardo alla sentenza n. 3440/2016 resa dal Tribunale di Bari in data 23.6.2016, dichiarata irrevocabile in data 6.11.2016, con cui l'istante era stato condannato per il delitto di appropriazione indebita;
2. ricorre per cassazione il difensore dell'RI deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 14545 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 03/03/2023 2.1 nullità dell'ordinanza per incolpevole conoscenza del processo da parte dell'istante, con violazione degli artt. 178, 179, 420-bis, comma 2, 629-bis cod., proc. pen.: rileva che la Corte di appello ha respinto l'istanza di rescissione facendo riferimento ad un orientamento della giurisprudenza tutt'altro che consolidato e, per altro verso, omettendo di valutare i numerosi documenti allegati all'istanza di rescissione;
segnala, infatti, che il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna notifica di un atto di vocatio in iudicium, essendo residente negli Stati Uniti e venuto a conoscenza del processo soltanto quando, il 19.6.2022, rientrando in Italia attraverso l'aeroporto di Fiumicino, gli era stato notificato l'ordine di esecuzione con contestuale sospensione, relativo al procedimento per il quale l'unico atto conosciuto era stato il verbale di identificazione con dichiarazioni o elezione di domicilio risalente all'agosto del 2011; aggiunge che nell'occasione aveva eletto domicilio e nominato un difensore di fiducia con il quale, tuttavia, non aveva mai avuto alcun contatto;
sottolinea come la decisione della Corte di appello sia in contrasto con i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui gli indici evocati dall'art. 420-bis cod. pen., ivi compresa la nomina di un difensore di fiducia, debbono essere connotati da effettività, mentre la conoscenza del processo deve avere riguardo alla fase prettamente processuale, instaurata con la notifica dell'atto di citazione a giudizio;
2.2 nullità dell'ordinanza in relazione alla nullità delle notifiche dell'avviso di deposito della sentenza effettuate presso il difensore di ufficio, senza la adozione di un nuovo decreto di irreperibilità: rileva che nemmeno la notifica della sentenza del Tribunale era andata a buon fine non avendo perciò, il ricorrente, potuto attivare la relativa impugnazione;
sottolinea che la sentenza era stata notificata soltanto al difensore di ufficio e che nessun nuovo decreto di irreperibilità (dopo quello emesso nel corso del giudizio) era stato adottato dal Tribunale dopo i diversi infruttuosi tentativi di notifica al luogo di residenza;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso: rileva come la giurisprudenza di questa Corte abbia chiarito che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio è univoco indice di effettiva conoscenza del processo che legittima la sua celebrazione in assenza dell'imputato; sottolinea come nel caso di specie il ricorrente sia fosse reso irreperibile persino nei confronti del suo difensore di fiducia ben prima dei trasferirsi negli Stati Uniti, disinteressandosi totalmente del procedimento a suo carico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre infatti prendere atto, in via pregiudiziale, che l'impugnazione è stata presentata da soggetto privo di legittimazione soggettiva ovvero dal difensore non munito di procura speciale autenticata;
è infatti appena il caso di ricordare che, in forza del rinvio, operato dall'art. 625bis cod. proc. pen., all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, il conferimento di una procura speciale al difensore è condizione essenziale per la legittimazione di questi a proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento della Corte di appello (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480; Sez. 6, Sentenza n. 2209 del 19/11/2020, H, Rv. 280346; Sez. 2, 26.10.2021 n. 2869, Maci Pelumb;
Sez. 2, 17.11.2021 n. 46010, ST Alex;
Sez. 2, 17.11.2021 n. 45997, Grassi Luigi). Né rileva che il medesimo difensore, come nel caso di specie, fosse munito di procura speciale per la proposizione della istanza di revisione poiché la stessa ontologica "specialità" della procura, esclude che essa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata conferita (cfr., Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Morejon Rodriguez, Rv. 276080 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 5, n. 2262 del 4.11.2022, Maritan;
Sez. 1, n. 46513 del 13.9.2022, Maritan;
Sez. 2, n. 44695 del 13.9.2022, Bonalumi;
Sez. 2, n. 43931 del 26.10.2022, Valerio). 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3.3.2023
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 6.10.2022, la Corte di appello di Bari ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato che era stata proposta nell'interesse di AL RI con riguardo alla sentenza n. 3440/2016 resa dal Tribunale di Bari in data 23.6.2016, dichiarata irrevocabile in data 6.11.2016, con cui l'istante era stato condannato per il delitto di appropriazione indebita;
2. ricorre per cassazione il difensore dell'RI deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 14545 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 03/03/2023 2.1 nullità dell'ordinanza per incolpevole conoscenza del processo da parte dell'istante, con violazione degli artt. 178, 179, 420-bis, comma 2, 629-bis cod., proc. pen.: rileva che la Corte di appello ha respinto l'istanza di rescissione facendo riferimento ad un orientamento della giurisprudenza tutt'altro che consolidato e, per altro verso, omettendo di valutare i numerosi documenti allegati all'istanza di rescissione;
segnala, infatti, che il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna notifica di un atto di vocatio in iudicium, essendo residente negli Stati Uniti e venuto a conoscenza del processo soltanto quando, il 19.6.2022, rientrando in Italia attraverso l'aeroporto di Fiumicino, gli era stato notificato l'ordine di esecuzione con contestuale sospensione, relativo al procedimento per il quale l'unico atto conosciuto era stato il verbale di identificazione con dichiarazioni o elezione di domicilio risalente all'agosto del 2011; aggiunge che nell'occasione aveva eletto domicilio e nominato un difensore di fiducia con il quale, tuttavia, non aveva mai avuto alcun contatto;
sottolinea come la decisione della Corte di appello sia in contrasto con i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui gli indici evocati dall'art. 420-bis cod. pen., ivi compresa la nomina di un difensore di fiducia, debbono essere connotati da effettività, mentre la conoscenza del processo deve avere riguardo alla fase prettamente processuale, instaurata con la notifica dell'atto di citazione a giudizio;
2.2 nullità dell'ordinanza in relazione alla nullità delle notifiche dell'avviso di deposito della sentenza effettuate presso il difensore di ufficio, senza la adozione di un nuovo decreto di irreperibilità: rileva che nemmeno la notifica della sentenza del Tribunale era andata a buon fine non avendo perciò, il ricorrente, potuto attivare la relativa impugnazione;
sottolinea che la sentenza era stata notificata soltanto al difensore di ufficio e che nessun nuovo decreto di irreperibilità (dopo quello emesso nel corso del giudizio) era stato adottato dal Tribunale dopo i diversi infruttuosi tentativi di notifica al luogo di residenza;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso: rileva come la giurisprudenza di questa Corte abbia chiarito che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio è univoco indice di effettiva conoscenza del processo che legittima la sua celebrazione in assenza dell'imputato; sottolinea come nel caso di specie il ricorrente sia fosse reso irreperibile persino nei confronti del suo difensore di fiducia ben prima dei trasferirsi negli Stati Uniti, disinteressandosi totalmente del procedimento a suo carico. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Occorre infatti prendere atto, in via pregiudiziale, che l'impugnazione è stata presentata da soggetto privo di legittimazione soggettiva ovvero dal difensore non munito di procura speciale autenticata;
è infatti appena il caso di ricordare che, in forza del rinvio, operato dall'art. 625bis cod. proc. pen., all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, il conferimento di una procura speciale al difensore è condizione essenziale per la legittimazione di questi a proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento della Corte di appello (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480; Sez. 6, Sentenza n. 2209 del 19/11/2020, H, Rv. 280346; Sez. 2, 26.10.2021 n. 2869, Maci Pelumb;
Sez. 2, 17.11.2021 n. 46010, ST Alex;
Sez. 2, 17.11.2021 n. 45997, Grassi Luigi). Né rileva che il medesimo difensore, come nel caso di specie, fosse munito di procura speciale per la proposizione della istanza di revisione poiché la stessa ontologica "specialità" della procura, esclude che essa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata conferita (cfr., Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Morejon Rodriguez, Rv. 276080 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 5, n. 2262 del 4.11.2022, Maritan;
Sez. 1, n. 46513 del 13.9.2022, Maritan;
Sez. 2, n. 44695 del 13.9.2022, Bonalumi;
Sez. 2, n. 43931 del 26.10.2022, Valerio). 2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3.3.2023