Sentenza 23 marzo 1998
Massime • 1
Il requisito dell'età, al pari delle altre condizioni di capacità dei giudici popolari, deve sussistere sino al momento della definizione del processo, e non può essere inteso come riferito esclusivamente al momento della iscrizione negli albi comunali o, al massimo, fino al successivo momento della estrazione per la formazione del collegio. (Nella fattispecie era stata presentata dichiarazione di astensione da parte di un giudice popolare per motivi di opportunità - rapporti di amicizia con una delle parti - ed il Presidente del Collegio non aveva adottato il provvedimento di cui all'art.31 legge 10 aprile 1951 n.287 relativo all'astensione, ma quello, diverso, di dispensa, motivato, in via esclusiva, con il rilievo che quel giudice avrebbe sicuramente compiuto i 65 anni prima del ragionevole e prevedibile termine del procedimento, così superando il limite di età indicato quale requisito dall'art.51 della citata legge. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso in cui era stata, tra l'altro, eccepita la nullità dell'ordinanza con la quale il Presidente della Corte d'Assise aveva disposto la sostituzione di quel giudice popolare, ha enunciato il principio di cui in massima, ed ha ritenuto che, essendo entrambi i provvedimenti - quello sull'astensione, nella specie da accogliere, e quello sulla dispensa, esattamente adottato - finalizzati a garantire il corretto svolgimento del procedimento, previa sostituzione del titolare con il supplente, fosse da escludere qualsiasi nullità del genere di quella invocata con il ricorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/1998, n. 5284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5284 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 23.03.1998
1.Dott. SI BRUNO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N.347
3.Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 37443/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) TA SE n. il 10.12.1968
2) SI IN n. il 23.09.1965
3) UE DO n. il 12.05.1954
avverso sentenza del 23.05.1997 C. ASS. APP. di ROMA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. VANCHERI ANGELO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per la parte civile, l'Avv. Giovanni Cipollone, che ha concluso come da comparsa;
Avanti i difensori dei ricorrenti, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.4.1996 la Corte di Assise di Roma dichiarava TA SE, SI IN E UE DO colpevoli dei delitti, commessi in concorso tra di loro e con il minore TE IZ - la RO e il ER come mandanti, il AC e il TE come esecutori materiali - di omicidio a scopo di rapina ai danni di un gioielliere, rapina pluriaggravata, detenzione e porto illegali di una pistola MI & SO cal.357 Magnum e di ricettazione della medesima arma - reati legati dal vincolo della continuazione - condannando, con le attenuanti generiche ritenute per tutti prevalenti sulle contestate aggravanti, il AC alla pena di anni 15 e mesi 6 di reclusione e L.
1.500.000 di multa e gli altri due alla pena di anni 18 di reclusione e L.
1.500.000 di multa ciascuno, oltre alle pene accessorie e al risarcimento danni in favore delle parti civili costituite.
Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello di Roma, adita su impugnazione degli imputati e del P.M., con sentenza del 23.5.1997, con la quale veniva dichiarata nei confronti della RO la equivalenza delle concesse attenuanti generiche con le aggravanti contestate e la pena a lei inflitta veniva determinata in anni 21 e mesi 6 di reclusione, e veniva inoltre eliminata la pena pecuniaria inflitta al AC e al ER.
La Corte suddetta ricostruiva i fatti come segue:
Alle ore 13.30 del 28.10.1994 AC IU e il minore TE IZ, armati rispettivamente di un revolver "MI & SO 357 Magnum" e di una pistola giocattolo, avevano fatto irruzione nella gioielleria di RO RT, sita in via Prenestina di Roma. Dopo avere immobilizzato il gioielliere, i due si stavano impossessando di un certo quantitativo di preziosi, allorché il RO, tenuto dal TE sotto la minaccia dell'arma giocattolo, fattosi coraggio, aveva aggredito il ragazzo riuscendo ben presto a sopraffarlo. In aiuto del minore era allora intervenuto il AC, ingaggiando con lui una violenta colluttazione, nel corso della quale, il TE, impossessatosi del revolver, aveva esploso un colpo contro il RO, cagionandone la morte quasi immediata. I due rapinatori erano quindi fuggiti in direzioni diverse, ma il AC, che durante la colluttazione era rimasto ferito ad un braccio, veniva fermato da due carabinieri a breve distanza da luogo del delitto, confessando immediatamente la sua partecipazione alla rapina. Nei giorni successivi il medesimo AC aveva chiamato in correità il TE, il quale aveva ammesso la sua partecipazione all'azione criminosa, dichiarando di avere sparato al gioielliere su istigazione del AC. Entrambi avevano indicato poi tale RO NA ed il di lei marito ER LD, come ideatori e organizzatori della impresa criminosa. Mentre la RO aveva ammesso la sua partecipazione, il ER aveva ammesso soltanto di essere a conoscenza del progetto criminoso, negando tuttavia di avervi partecipato. In base a tale ricostruzione, la medesima Corte romana, respingendo le doglianze proposte dagli imputati, rilevava:
1) che era infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, avanzata dalla RO per pretesa illegale composizione del collegio giudicante. (A seguito della dichiarazione di un giudice popolare di volersi astenere per essere legato da rapporti di amicizia con il padre della vittima, il presidente della corte di assise aveva esonerato il medesimo dall'incarico motivando tale decisione con la considerazione che lo stesso avrebbe compiuto il 65^ anno di età in data precedente alla prevedibile conclusione del processo). Ha osservato la Corte territoriale che, a prescindere dal fatto che la pretesa irregolarità non poteva essere annoverata fra le nullità di cui all'art. 178 co. 1 lett.a) c.p.p., in ogni caso il venir meno del requisito dell'età, stabilito dalla legge, avrebbe comunque comportato una sopravvenuta incapacità del giudice popolare esonerato a far parte della corte;
2) che la responsabilità degli imputati emergeva dalle loro stesse ammissioni;
3) che non era ravvisabile nella specie, nei riguardi della RO e del ER, il concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p, in relazione al reato di omicidio, in quanto la morte del gioielliere non poteva non essere stata oggetto, da parte di ciascuno dei compartecipi, di una raffigurazione quale evento probabile o concretamente possibile, atteso il possesso di un'arma da fuoco carica da parte degli esecutori materiali AC e TE;
4) che era ravvisabile a carico del ER l'aggravante di cui all'art. 112, co. 1 n.2, essendo emerso che lo stesso aveva procurato l'arma da adoperare per la rapina, aveva dato indicazioni circa i sistemi di allarme e di protezione della gioielleria e aveva dato dei suggerimenti agli esecutori materiali circa la fase realizzativa dell'impresa criminosa;
5) che non era concedibile al medesimo ER l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., atteso il notevole apporto causale da lui dato all'azione delittuosa;
6) che non poteva essere applicata la diminuzione della pena in applicazione dell'art.442 c.p.p. atteso il titolo del reato contestato (omicidio aggravato dal nesso teleologico), che comportava la irrogazione della pena dell'ergastolo.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, lamentando:
AC IU:
a) erronea applicazione della legge penale con riguardo alla mancata applicazione della diminuzione di pena ex art.442 c.p.p., essendo stata l'aggravante del nesso teleologico elisa dal giudizio di prevalenza su di essa delle attenuanti generiche;
b) mancata applicazione della massima riduzione possibile a seguito della concessione delle attenuanti generiche;
c) mancata applicazione del minimo edittale e mancata riduzione al minimo dell'aumento per la continuazione in considerazione dell'ottimo comportamento processuale mantenuto. RO NA:
a) nullità della sentenza di primo grado a seguito della irregolare composizione del collegio in quanto la sostituzione di un giudice popolare era avvenuta per un motivo non previsto dalla legge;
b) violazione dell'art. 116 c.p. (motivo comune anche al ER) attesa la non prevedibilità dell'azione autonomamente e inopinatamente compiuta dal minore TE IZ. ER LD:
oltre al motivo di cui sopra, difetto di motivazione e violazione di legge relativamente alla applicazione dell'art. 112 c.p. e alla mancata applicazione dell'attenuante della minima partecipazione al fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati e vanno, di conseguenza, respinti. Per comodità espositiva converrà esaminarli separatamente. Il ricorso di AC IU
Con il primo motivo di gravame il AC rileva che, pur essendo astrattamente irrogabile, in base alla contestazione di omicidio a scopo di rapina, la pena dell'ergastolo con conseguente inapplicabilità del rito abbreviato, in concreto, a seguito della concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti, era stata inflitta una pena temporanea, non più di ostacolo alla praticabilità del suddetto rito speciale.
Trattasi di doglianza palesemente infondata, in relazione alla quale questa Corte è più volte intervenuta per chiarire che, una volta che si sia riconosciuta la correttezza e la non arbitrarietà dell'imputazione originaria - comprendente la contestazione di circostanze aggravanti comportanti la astratta possibilità di infliggere la pena dell'ergastolo - la eventuale irrogazione di una pena diversa, a seguito di un giudizio di comparazione fra tali aggravanti e le attenuanti riconosciute nel corso del dibattimento, non consente in nessun caso la riduzione di pena di cui all'art.442 c.p.p.: (v. Cass., Sez. I, 18.2.1997, Galasso;
Sez.I, 24.12.1996 n.
11169, P.G. Salerno c/ Paolino;
Sez. I, 11.9.1995 n. 9546, Cavalleri;
Sez.Un. 17.3.1992 n. 2977, Piccilio). Ed invero, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, fatta con la sentenza della Corte Cost. n. 176 del 23.4.1991, della norma che prevedeva la applicabilità del rito abbreviato anche ai procedimenti relativi a reati puniti con la pena perpetua, comporta inevitabilmente, come corollario, che ne' il GUP all'udienza preliminare ne', a maggior ragione, il giudice del dibattimento, sia pure con giudizio successivo, possono applicare il più favorevole trattamento sanzionatorio previsto per il rito di cui sopra, senza svuotare di significato tale dichiarazione di incostituzionalità. Sarebbe infatti quasi una contraddizione in termini escludere, da un lato, la possibilità di utilizzare il rito abbreviato e, dall'altro, applicare la riduzione di pena prevista per il medesimo rito quando, solo a seguito del giudizio "ordinario", si sia pervenuti o alla esclusione delle aggravanti astrattamente comportanti la pena dell'ergastolo, ovvero al giudizio di prevalenza, sulle medesime aggravanti, di attenuanti eventualmente riconosciute, o di equivalenza fra le due specie di circostanze. In altri termini, la circostanza che non si tratti di procedimenti relativi a reati astrattamente punibili con la pena dell'ergastolo costituisce un presupposto indefettibile per la praticabilità del rito abbreviato e per la conseguente applicabilità della riduzione di pena o da parte del GUP o, a certe condizioni, da parte del giudice del dibattimento. Nè vale osservare in contrario che nel caso in esame il riconoscimento delle attenuanti "sarebbe stato evidente ab origine", perché, così opinando, da un lato, si attribuirebbe al GUP un potere discrezionale (quello di fare una valutazione tra aggravanti ed attenuanti), che la legge non gli riconosce e, dall'altro, sostenendo che tale valutazione può essere comunque legittimamente fatta dal giudice del dibattimento con giudizio ex ante, si otterrebbe il risultato di reintrodurre nel sistema una norma che la Corte Costituzionale ha invece espunto dal sistema stesso. Del resto, la medesima Corte, esaminando una analoga questione sollevata in riferimento alla sancita preclusione per il GUP di riconoscere l'attenuante speciale prevista dall'art.8 della legge 12.7.1991 n.203 per i collaboratori di giustizia, e quindi di applicarla nell'ambito del rito abbreviato, con ordinanza n. 263 del 19.6.1995, ha dichiarato manifestamente infondata la suddetta questione.
Gli altri due motivi di doglianza, ugualmente infondati, possono essere esaminati congiuntamente.
La mancata applicazione della massima riduzione di pena a seguito della concessione delle attenuanti generiche o la mancata applicazione del minuto edittale non possono essere oggetto di impugnazione in sede di legittimità qualora, come nella specie, il giudice di merito abbia dato, con motivazione esente da vizi logico- giuridici, adeguata motivazione delle scelte operate. Ha spiegato la Corte di assise di appello di Roma che la pena inflitta al AC (risultante da una valutazione complessiva del gioco delle attenuanti e della applicazione dell'aumento di pena per la continuazione) appariva proporzionata "all'apporto di indiscutibile rilevanza dallo stesso fornito nella realizzazione dell'impresa criminosa, tenuto anche conto delle qualità soggettive, attestate dai precedenti penali" e del comportamento processuale, non sempre lineare e leale, avendo egli in alcune circostanze tentato di modificare in favore del ER le acquisizioni processuali. La commisurazione della pena, quando non è il frutto di una scelta cervellotica e totalmente arbitraria, rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito. Le critiche in sede di legittimità circa la presunta eccessività della sanzione non possono prendere lo spunto, come parametro di asserito vizio motivazionale, da una diversa prospettazione del ruolo avuto dal ricorrente nella vicenda o da una più benevola valutazione del suo comportamento nel corso del processo, quando, come nella specie, gli argomenti, appositamente posti dal giudice a base della quantificazione della pena inflitta al medesimo ricorrente, non presentino vizi di sorta.
Il ricorso di RO NA
Con il primo dei due motivi la ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza 26.2.1996 del presidente della Corte di assise di Roma - con la quale era stata disposta la sostituzione di un giudice popolare, che aveva dichiarato di volersi astenere perché legato da rapporti di amicizia con il padre della vittima dell'omicidio, con altro supplente, sul presupposto che il predetto avrebbe comunque compiuto, nel corso di causa, il 65^ anno di età - e,
conseguentemente, della sentenza impugnata.
Secondo la medesima ricorrente, il requisito dell'età, inferiore al 65 anni, deve intendersi riferito solamente al momento della iscrizione negli appositi albi e fino al successivo momento della estrazione per la costituzione della corte di assise, con la conseguenza che il raggiungimento del suddetto limite di età, in corso di causa, non determinerebbe un impedimento del giurato ultrasessantacinquenne alla ulteriore partecipazione alla sessione. In tal modo, si sarebbe incorsi in una causa di nullità ex art. 178 lett.a) c.p.p. con violazione delle norme previste dall'art. 33 dello stesso codice.
Va in proposito osservato che le condizioni, ovverossia i requisiti di capacità dei giudici in genere, sia togati che onorari - e quindi anche dei giudici popolari - devono sussistere intatti sino al momento della definizione del processo.
Ora, essendo il requisito dell'età una delle condizioni di capacità dei giudici popolari (art.9 L. 10.4.1951 n.287), è evidente che tale elemento non può essere inteso come riferito esclusivamente al momento della iscrizione negli albi comunali o, al massimo, fino al successivo momento della estrazione per la formazione del collegio. Il venir meno del suddetto requisito anagrafico opera illico et immediate ed impedisce automaticamente l'ulteriore espletamento delle funzioni giudiziarie da parte del soggetto che ne sia privo, essendo inammissibile una sorta di prorogatio, oltre i termini fissati dalla legge, delle condizioni di capacità del giudice popolare, che vengono meno con il raggiungimento del 65^ anno di età, esattamente come avviene per i giudici togati al raggiungimento dell'età massima di 70 anni o, in caso di proroga, di 72 anni.
Nella specie, quindi, il presidente della corte di assise ha correttamente esonerato dall'ufficio di giudice popolare la persona che di lì a poco, e comunque prima della ragionevole e prevedibile conclusione del procedimento, avrebbe superato suddetto limite di età, a prescindere dal fatto che per la medesima persona sussisteva un motivo di astensione ex art. 36 c.p.p. -. E poiché sia il provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione di uno dei giudici popolari (che nella specie era indubbiamente da accogliersi ai sensi dell'art.31 della legge 287 del 1951), sia il provvedimento di dispensa, da adottarsi da parte del presidente della corte di assise - consistenti nella sostanza nella sostituzione del titolare con il supplente - sono entrambi diretti a garantire il corretto svolgimento del procedimento, nessuna nullità, del genere di quelle richiamate dalla ricorrente, è nella specie ravvisabile.
Con il secondo motivo di gravame la RO deduce il mancato riconoscimento del cosiddetto concorso anomalo della medesima nell'azione omicidiaria autonomamente e imprevedibilmente posta in essere dal minore TE IZ.
Tale motivo è comune anche al ricorso proposto dal ER, sicché appare opportuno farne una trattazione unitaria.
Il concorso ex art. 116 c.p. presuppone, come il concorso pieno, un rapporto di causalità materiale e un rapporto di causalità psichica tra condotta dell'agente ed evento, ma si distingue dal secondo per l'esistenza nel soggetto di una diversa volontà diretta alla realizzazione di un fatto di tipo diverso rispetto a quello commesso dal concorrente, nel senso che tale evento non deve essere stato ne' previsto ne' accettato neanche nella forma estrema del dolo eventuale.
Per la sussistenza del concorso anomalo è necessario, cioè, che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto e che il reato più grave non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore e diversa della condotta criminosa concordata o che, nonostante la previsione, non sia stato ugualmente accettato il rischio del suo verificarsi. Con l'affermazione della Corte di Roma - secondo cui l'evento mortale, materialmente cagionato dal TE, era da ascrivere, a titolo di concorso morale, anche agli altri correi che non avevano materialmente partecipato all'azione criminosa, in quanto tale azione, che portò alla morte del gioielliere, trasse dal ruolo che a ciascuno era stato assegnato incoraggiamento e rafforzamento nella realizzazione - non risulta violato alcun principio giuridico. Ineccepibile appare infatti la considerazione che tutti e quattro i correi, e quindi anche la RO e il ER, dovevano rispondere di concorso pieno, dato che rientrava comunque nell'ambito della concreta prospettazione degli stessi il fatto che, per realizzare la rapina, si dovesse passare ad atti violenti nel confronti del gioielliere preso di mira, qualora questi avesse fatto resistenza, essendosi in tal modo fatta corretta applicazione della disposizione di cui all'art.110 c.p., che prevede la piena responsabilità di tutti i compartecipi, anche se soltanto alcuni di essi abbiano posto in essere l'azione tipica del reato, quando questo sia il risultato del contributo che ciascuno, nell'ambito del ruolo assegnatogli, abbia dato alla sua realizzazione.
L'essenza della norma di cui al secondo comma dell'art. 116 c.p. consiste invece nel contrasto tra reato concordato e voluto, e reato effettivamente realizzato, ed in essa si prevede un trattamento derogatorio più favorevole nel riguardi di chi volle il reato meno grave, rispetto alla norma generale, contenuta nel primo comma del medesimo art. 116, solo in presenza di determinati presupposti e a certe condizioni.
Occorre infatti che il delitto realizzato, più grave di quello asseritamente concordato, anche se non direttamente voluto, si configuri agli occhi di chi abbia voluto il reato meno grave come una mera possibilità, e solo come tale essere comunque da lui accettato. Quando invece, come nel caso in esame, con motivazione logica e convincente, si dimostri che tutti i compartecipi si erano rappresentati il delitto di omicidio come uno sviluppo normale e prevedibile dell'azione criminosa da loro intrapresa, appare corretto ravvisare comunque il concorso pieno.
I giudici avevano il dovere di stabilire se il delitto realizzato, anche se non direttamente voluto, poteva rappresentarsi alla psiche di tutti gli imputati come uno sviluppo normale e prevedibile (nel qual caso tutti avrebbero risposto del reato di omicidio a titolo di concorso pieno); se tale delitto poteva configurarsi ai loro occhi come una mera possibilità e come tale essere comunque accettato (nel qual caso avrebbero dovuto risponderne, sia pure a titolo di concorso anomalo); oppure se esso si presentava come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabile in alcun modo al fatto criminoso effettivamente voluto e sul quale si era innestata l'azione dell'esecutore materiale (nel qual caso non ne avrebbero dovuto rispondere).
Nella specie, i giudici della corte di merito hanno dimostrato, con motivazione logica e convincente, che allorché i quattro si accordarono tra di loro, decidendo di andare a commettere una rapina nella gioielleria gestita dal RO RT in presenza di quest'ultimo, si rappresentarono certamente la possibilità che i due esecutori materiali facessero uso dell'arma da fuoco, carica e di elevata micidialità, di cui erano in possesso, nella eventualità che quest'ultimo opponesse resistenza, ed accettarono comunque il rischio che uno di loro potesse, per fronteggiare eventuali difficoltà improvvise, assumere, come è poi accaduto, l'iniziativa di porre mano alla suddetta arma e di far fuoco con essa contro il malcapitato RO.
Tale convincimento è stato correttamente e convincentemente poggiato innanzitutto sul fatto che anche i due che non parteciparono materialmente alla rapina erano convinti della concreta possibilità che l'azione da loro programmata, tendente all'impossessamento di preziosi da una gioielleria, prevedesse effettivamente e concretamente anche l'uso della pistola, preventivamente apprestata e appositamente consegnata ai due esecutori materiali, con finalità di offesa alle persone, sia pure come mezzo di ricorso estremo, volto a garantire il successo dell'impresa oltre che l'impunità degli esecutori materiali, come poi si è effettivamente verificato. In secondo luogo, sul fatto che nessuna incidenza poteva riconoscersi, ai fini di una diversa e meno grave qualificazione del concorso nel reato, alla circostanza che autore materiale dell'omicidio fosse stato il minore TE, che originariamente era munito di una pistola giocattolo e che successivamente si munì di quella vera, trattandosi di evento tutt'altro che eccezionale ed imprevedibile, alla luce del vincolo di solidarietà che normalmente lega tra di loro gli autori di imprese criminose del genere.
Da tutto ciò si è coerentemente e ragionevolmente dedotto - e le considerazioni svolte non si possono prestare a critiche di sorta - che l'omicidio non poteva considerarsi come un'attività delittuosa soltanto ipoteticamente legata all'azione criminosa degli esecutori materiali, ma era stato previsto sin dall'origine come uno sviluppo logico e probabile dell'azione criminosa concordata. Si tratta di corretta applicazione di principi più volte affermati da questa Corte, che, in particolare, ha messo in rilievo come la linea di demarcazione del campo di applicazione dell'art. 116 rispetto a quello di cui all'art. 110 c.p. è rappresentata dalla prevedibilità del reato più grave, come logico sviluppo di quello concordato o come naturale conseguenza evolutiva degli atti posti in essere di comune accordo (v. Cass., Sez.I, 2.7.1993), Frandina;
Sez I, 11.6.1993, Ghilleri,- Sez. I, 10.9.1992, Chieppa, ecc.). In casi del genere anche il mandante della rapina bene è chiamato a rispondere del reato di omicidio, pur se non direttamente voluto, a titolo di dolo eventuale, una volta accertato che l'evento mortale, direttamente riconducibile alla condotta volontariamente posta in essere, sia comunque prevedibile e, nonostante ciò, si sia accettato il rischio del suo avverarsi, pur di portare a termine l'azione criminosa intrapresa e prioritariamente ricercata e programmata. Questa Corte ha anzi precisato che "il concorso anomalo previsto dall'art. 116 cod. pen. ricorre nel caso in cui l'evento diverso sia rimasto nella sfera della prevedibilità, mentre ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 cod. pen. allorché detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio, dato che in quest'ultima ipotesi il correo ha agito con dolo eventuale ed è, perciò, configurabile piena responsabilità concorsuale" (v.Cass., Sez. I, sent. n. 9273 del 30-08-1995, Cocuzza). Con tale pronuncia si è altresì spiegato che, in caso di omicidio per rapina commesso da uno dei concorrenti, il più grave evento non può normalmente reputarsi imprevedibile, atipico e del tutto svincolato dal concordato reato di rapina, in quanto questa determina sempre un gravissimo pericolo per la vita del rapinato, portato, per impulso naturale, a resistere alla violenza o alla minaccia e a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa, di talché l'omicidio appare legato alla rapina da un rapporto di regolarità causale e può considerarsi un evento che rientra, secondo "l'id quod plerumque accidit", nell'ordinario sviluppo della condotta di rapina. In relazione alle superiori considerazioni non ha quindi senso parlare, in rapporto alla posizione della RO e del ER, di accidentalità del caso o di inesistenza di un rapporto di causalità materiale e psicologica tra la loro azione e l'evento letale. Il ricorso di ER LD
Oltre al motivo sopra esaminato, il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alla applicazione dell'art. 112 n.2 c.p. e difetto motivazionale in ordine alla esclusione dell'attenuante della minima, partecipazione al fatto.
Trattasi di doglianze manifestamente infondate, oltre che genericamente prospettate.
La corte territoriale ha infatti dato in proposito una motivazione più che adeguata e convincente, facendo riferimento al ruolo che il ER aveva svolto nella vicenda. Ciò, con particolare riguardo al fatto che era stato lui a procurare personalmente l'arma impiegata nella esecuzione del delitto, aveva fornito importanti indicazioni riguardanti i sistemi di allarmi impiantati nell'esercizio e aveva dato appropriati suggerimenti sui comportamenti da assumere nella fase realizzativa dell'impresa criminosa. In tal modo, hanno rilevato i giudici di merito, medesimo aveva svolto importanti compiti di organizzazione del reato, dando un proprio rilevante apporto causale alla realizzazione del delitto e predisponendo i mezzi, anche conoscitivi, utili a portarlo a termine nella maniera più efficace. A prescindere dalla considerazione che le doglianze del ricorrente sono del tutto generiche, è utile aggiungere, altresì, che l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. può essere concessa esclusivamente quando risulti che l'azione di taluno abbia avuto rilevanza del tutto marginale, e non quando, come nella specie hanno dimostrato i giudici di merito, il grado di efficienza causale sia stato, quanto meno, di pari livello rispetto alla partecipazione degli altri correi.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti La TA IU, RO NA e ER LD al pagamento in solido delle spese processuali.
I medesimi vanno inoltre condannati al rimborso delle spese in favore delle parti civili costituite, RO AT, TA LI, RO ES e RO CA, che si stima equo liquidare in complessive L. 5.220.000, di cui L.
5.000.000 per onorario di avvocato.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle sostenute dalle parti civili costituite nel presente grado, che liquida in complessive L. 5.220.000, delle quali L 5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 1998