Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/1998, n. 5284
CASS
Sentenza 23 marzo 1998

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Il requisito dell'età, al pari delle altre condizioni di capacità dei giudici popolari, deve sussistere sino al momento della definizione del processo, e non può essere inteso come riferito esclusivamente al momento della iscrizione negli albi comunali o, al massimo, fino al successivo momento della estrazione per la formazione del collegio. (Nella fattispecie era stata presentata dichiarazione di astensione da parte di un giudice popolare per motivi di opportunità - rapporti di amicizia con una delle parti - ed il Presidente del Collegio non aveva adottato il provvedimento di cui all'art.31 legge 10 aprile 1951 n.287 relativo all'astensione, ma quello, diverso, di dispensa, motivato, in via esclusiva, con il rilievo che quel giudice avrebbe sicuramente compiuto i 65 anni prima del ragionevole e prevedibile termine del procedimento, così superando il limite di età indicato quale requisito dall'art.51 della citata legge. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso in cui era stata, tra l'altro, eccepita la nullità dell'ordinanza con la quale il Presidente della Corte d'Assise aveva disposto la sostituzione di quel giudice popolare, ha enunciato il principio di cui in massima, ed ha ritenuto che, essendo entrambi i provvedimenti - quello sull'astensione, nella specie da accogliere, e quello sulla dispensa, esattamente adottato - finalizzati a garantire il corretto svolgimento del procedimento, previa sostituzione del titolare con il supplente, fosse da escludere qualsiasi nullità del genere di quella invocata con il ricorso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/1998, n. 5284
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5284
    Data del deposito : 23 marzo 1998

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