Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9595
CASS
Sentenza 14 luglio 2001

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La parte che propone l'impugnazione non può prescindere dal mutamento di stato della controparte intervenuto anteriormente alla proposizione dell'impugnazione medesima, salvo che provi di averlo ignorato senza sua colpa. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui la controparte sia una società che dopo la sentenza di appello sia stata incorporata da altra società, il ricorso per cassazione proposto e notificato nei confronti dell'originaria controparte societaria (anziché nei confronti della società incorporante ad essa succeduta) è ammissibile qualora dagli atti del giudizio di cassazione risulti che il ricorrente ignorava senza colpa che fosse intervenuta la fusione societaria. (Nella specie risultava che la sentenza di appello era stata notificata al ricorrente dalla originaria società prima della fusione e che al momento della notifica del ricorso per cassazione non erano state ancora perfezionate le formalità pubblicitarie previste dall'art. 2504 cod. civ. per l'atto di fusione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9595
    Data del deposito : 14 luglio 2001

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