Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2003, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 68846 REPUBBL0 1 6 2 8 /0 3 IN NOME DE POL ITAL NO agevolazioni;
verifica; LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE decadenza SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: R.G. N. 4734/2000 Dott. Bruno SACCUCCI Presidente 7141/2000 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Eugenio AMARI Consigliere Cron. 3725 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Rep. Ud. 12.6.2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4734 R.G. 2000, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
NI AN, rappresentato e difeso, con procura in calce al controricorso - con ricorso incidentale dagli avv.ti GI MEOCCI e Camillo LORIEDO, domiciliatario in Roma, alla via della Giuliana 74;
- controricorrente -
e sul ricorso iscritto al n. 7141 R.G. 2000, proposto 2639 ✓ 1 da NI AN, rappresentato, difeso e domiciliato come sopra;
- ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato -
entrambi per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in data 21 maggio 1999, depositata col n. 122/24/99 il 7 giugno 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Loriedo, per il controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale. Ritenuto in fatto - che: l'Ufficio del Registro di Siena, con avviso di liquidazione notificato in data 8 aprile 1994, recuperò a tassazione l'imposta di registro nella misura ordinaria - con relativa soprattassa nei confronti di GI GO, negando i benefici per l'acquisto della 'prima casa', di cui alla legge 168/1982, in relazione ad atto registrato il 31 maggio 1983; impugnò l'atto impositivo, il contribuente, opponendo la decadenza dell'Ufficio, per decorso del triennio fissato nell'art. 74 del 2 d.P.R. 634/1972 (e riprodotto nell'art. 76 del d.P.R. 131/1986), e la Commissione Tributaria Provinciale di Siena, aderendo alla tesi dell'assoggettabilità del potere dell'Amministrazione a prescrizione ordinaria con la sospensione disposta dalla legge 413/1991 respinse il ricorso;
l'appello del GO è stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto la liquidazione preclusa dal decorso del termine triennale, e, d'altro canto, non applicabile la sospensione invocata alla prescrizione decennale, essa pure consumatasi;
ricorrendo per la cassazione della sentenza, con unico, complesso motivo (con cui denunzia "violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 57 della legge 30.12.1991 n. 413; degli artt. 76 e 78 del d.P.R. 24.6.1986 n. 131; dell'art. 74 del d.P.R. 26.10.1972 n. 634 e dell'art. 2946 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c."), l'Amministrazione finanziaria censura la sentenza, da un lato, col ribadire che il potere di revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa' non è soggetto a decadenza triennale, ma a prescrizione ordinaria;
dall'altro, col richiamare la disciplina della legge 413/1991, come integrata col d.l. 16/1993, che, riferendo il periodo di sospensione anche agli atti di 'accertamento', comporterebbe il mancato decorso del termine (prescrizionale) decennale alla data di notificazione dell'avviso impugnato;
resistendo con controricorso, il contribuente preliminarmente oppone l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività; rileva poi, nel 3 merito, l'esatta impostazione della sentenza;
propone infine ricorso incidentale condizionato, rilevando il decorso, altresì, del termine prescrizionale, per applicarsi la sospensione, 'ex adverso' invocata, alle sole ipotesi di atti condonabili. Considerato - in diritto - che: i ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti, ai sensi dell'art 335 c.p.c., richiamato dall'art. 49 d.lgs. 546/1992; il ricorso principale-con riguardo all'eccezione pregiudiziale formulata dal contribuente è ammissibile: la notifica all'ufficio non era infatti idonea ai fini del decorso del termine breve, dovendo essere eseguita ai sensi dell'art. 21 della legge 133/1999, dopo l'entrata in vigore della stessa;
onde il ricorso risulta tempestivamente proposto nel termine lungo;
il ricorso medesimo è infondato;
il potere dell'Amministrazione finanziaria, del quale si discute, non è soggetto a prescrizione ordinaria decennale (come affermato da Cass. 4944/1999, richiamata in ricorso), ma al termine triennale di decadenza, previsto dall'art. 76, comma 2, del d.P.R. 131/1986, ed, anteriormente, dall'art. 74, comma 2, del d.P.R. 634/1972, secondo l'indirizzo, affermato da Cass., Sez.un., 1196/2000, ed ormai consolidato (v. per tutte Cass. 7010/2001); alla stregua di tale indirizzo, pertanto, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e corrispondente soprattassa, a carico del compratore d'immobile che abbia fruito, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato di cui 4 all'art. 1, comma 6, della legge 168/1982, è soggetto a termine triennale di decadenza dalla data in cui l'avviso può essere emesso;
in ordine al 'dies a quo' che viene individuato nel giorno - stesso della registrazione, quando i benefici non competano per la falsa dichiarazione, nell'atto, della indisponibilità d'altro alloggio o della non avvenuta precedente fruizione della agevolazione, ovvero per l'enunciazione, in esso, del proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi, già smentito da circostanze di fatto;
oppure, allorquando lo stesso enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o divenuto ineseguibile, dal giorno in cui siasi verificata quest'ultima situazione -, non risultano sollevate questioni, essendosi la controversia instaurata sull'assunto esclusivo dell'Amministrazione finanziaria, di applicabilità della prescrizione ordinaria;
nel rigetto del ricorso principale, è assorbito quello incidentale;
sussistono giusti motivi di compensazione delle spese, con riguardo al richiamato sviluppo giurisprudenziale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2002. Il Cons. estensore Il Presidente Bruno Saccucci - Enrico Papa шо ru CA lefa DEPOSITATO IN CANCELLERIANT IL CANCELLIERE C 4 FEB. 2003 AR CA OL почалось IL CANCELLIERE C1 Oggi AR CA Amobl