Sentenza 15 dicembre 2009
Massime • 1
Non integra reato l'installazione, in assenza di permesso di costruire, di mezzi mobili di pernottamento, anche in via permanente, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aperto regolarmente autorizzate ed in ottemperanza dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti regionali, non versandosi in presenza di un'attività rilevante ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici come previsto dall'art. 3, comma nono, della L. n. 99 del 2009.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2009, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 15/12/2009
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1646
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 26673/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RP BR, nato a [...] il [...], indagato dei reati di cui al art. 44, lett. c); D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 avverso l'ordinanza del Tribunale di Fermo in data 25.06.2009 che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza del GIP che aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo di 9 case mobili e di altri manufatti istallati in un'area di sosta per camper sottoposta a vincolo paesaggistico;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata, il ricorso e la memoria difensiva;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dott. SALZANO Francesco che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 25.06.2009 il Tribunale di Fermo dichiarava inammissibile l'appello proposto da RP BR avverso l'ordinanza del GIP che aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo di 9 case mobili e di altri manufatti istallati, tramite base di cemento e impianti fissi al suolo, in un'area di sosta per camper sottoposta a vincolo paesaggistico. Rilevava il Tribunale che l'indagato non aveva proposto domanda di riesame;
che la revoca della misura non era basata su fatti sopravvenuti idonei a modificare l'originario quadro valutativo e che comunque l'appello era infondato nel merito per l'accertata sussistenza del fumus e del periculum in mora.
Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione del diritto di difesa perché "nessun avviso era stato dato al difensore ne' dell'avvenuto sequestro ne' delle ulteriori vicende" e rilevando che, avendo pagato la "sanzione pecuniaria", non potevano essergli irrogate altre sanzioni per il medesimo fatto. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Con memoria depositata il 4.12.2009 l'indagato deduceva che il fatto attribuitogli era stato depenalizzato dalla L. n. 99 del 2009. Il ricorso è fondato.
La L. n. 99 del 2009, art. 3, comma 9, dispone che "al fine di garantire migliori condizioni di competitivita sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici". Il sequestro preventivo ha a oggetto un'area attrezzata a parcheggio e sosta di camper e caravan collocati permanentemente, sicché la modifica normativa sarebbe applicabile al bene in sequestro in caso di accertato rispetto della normativa regionale sulle specifiche condizioni strutturali e di mobilità.
Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per il suddetto accertamento.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Fermo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, 15 dicembre 2009. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010