Sentenza 19 dicembre 2007
Massime • 1
Il trasporto di rifiuti effettuato con mezzi diversi da quelli originariamente comunicati, in sede d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, configura il reato di cui all'art. 51, comma quarto, del D.Lgs. n. 22 del 1997, in quanto svolto in violazione dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'iscrizione e delle prescrizioni richiamate nell'atto abilitativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2007, n. 5342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5342 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 19/12/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 3154
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 23209/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ RG, nato il [...];
SO IR, nata il [...];
Avverso la Sentenza Tribunale di Taranto, emessa il 16/01/07;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per inammissibilità del ricorso di NZ RG;
Annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla mancata concessione della sospensione della pena, quanto al ricorso di SO IR;
Udito il difensore Avv. PALMA Stefano, sostituto processuale dell'avv. D'IPPOLITO Domenico, difensore di fiducia della ricorrente SO IR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Taranto, con sentenza emessa il 16/01/07, dichiarava NZ RG e SO IR colpevoli del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 4, (come ritenuto in sentenza) e li condannava alla pena di Euro 2.000,00, di ammenda ciascuno. NZ RG e SO IR proponevano distinti ricorsi per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare,la ricorrente SO IR esponeva:
1. che nella fattispecie mancava l'elemento soggettivo del reato de quo, poiché la stessa non aveva mai autorizzato l'uso dei due automezzi in questione per il trasporto dei rifiuti provenienti dalla fresatura di tratti di asfalto;
2. che era stata condannata per un reato diverso (ossia D.P.R. n. 22 del 1997, art. 51, comma 4) da quello contestato nel decreto penale di condanna (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a), in ordine al quale era stata proposta opposizione.
Il ricorrente NZ RG, a sua volta, esponeva che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato in esame, poiché l'imputato aveva provveduto allo smaltimento di rifiuti propri (derivanti dalla sua attività di bitumazione del manto stradale) e non di rifiuti prodotti da terzi.
Tanto dedotto, entrambi i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/12/07, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso del NZ;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione condizionale della pena, quanto alla SO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NZ RG è inammissibile.
Il ricorso di SO IR è infondato.
Il giudice del merito ha accertato che NZ RG, quale responsabile del cantiere della ditta "Sardella F." e SO IR quale rappresentante legale della ditta subappaltatrice di lavori affidati alla ditta "Sardella - Sardella F." - nelle condizioni di tempo e di luogo, come individuate in atti - avevano provveduto al trasporto e smaltimento dei rifiuti non pericolosi, derivante dall'attività di rifacimento del manto stradale, mediante autocarri diversi da quelli indicati nell'autorizzazione.
La condotta degli imputati, pertanto, integra il reato di cui di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 4, (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4); poiché il trasporto di rifiuti effettuato con mezzi diversi da quelli originariamente comunicati, in sede di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che esercitano l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti, deve ritenersi svolta in violazione dei requisiti e delle condizioni richieste per l'iscrizione e delle prescrizioni richiamate nell'atto abilitativo conforme Cass. Sez. 3^, Sent. n. 12374 dell'01/04/05 rv 231078. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto.
In particolare, per quanto attiene alla impugnazione proposto da NZ RG, si rileva che la doglianza ivi esposta è palesemente errata in diritto.
Invero - a seguito della modifica normativa di cui al D.Lgs. 08 novembre 1977, n. 389, art. 6, comma 7, che ha eliminato del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art.256, comma 1) il requisito "della produzione dei rifiuti da parte di terzi" ai fini della configurabilità del reato in esame - va affermato che anche il trasporto illecito di rifiuti propri integri la fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. cit. art. 51, a commi 1 e 4.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da NZ RG, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, determinata in Euro 1.000,00.
Per quanto attiene alla impugnazione della SO, va disattesa in primo luogo l'eccezione ex art. 522 c.p.p.. Invero il fatto contestato all'imputata - ossia l'aver trasportato i rifiuti in esame, mediante autocarri non indicati nell'autorizzazione; fatti già individuati con precisione nella comunicazione della notizia di reato effettuata dal Corpo Forestale dello Stato di Taranto a seguito di accertamento del 06/08/03 - nella sua struttura materiale ed ontologica è rimasto immutato, per cui l'imputata è stata posta nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa nella sua interezza e per l'intera durata del processo. La circostanza, poi, che il giudice, all'esito del giudizio di primo grado, ha ritenuto di applicare la fattispecie criminosa più lieve di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 4, (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 4, rispetto all'originaria contestazione
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a;
ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a).
attiene alla qualificazione giuridica del fatto e non costituisce immutazione del fatto contestato.
In ordine, poi, all'ulteriore assunto difensivo secondo cui la SO non era a conoscenza del trasporto illegale effettuato con gli automezzi non autorizzati, lo stesso costituisce eccezione in punto di fatto non consentita in sede di legittimità. La ricorrente, invero, tende ad una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla propria tesi difensiva;
il tutto in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p.. Ancora, in sede di giudizio di 1^ grado, l'imputata - diversamente da quanto sostenuto nel ricorso - non ha chiesto l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Consegue che il giudice non aveva l'onere di motivare sulla mancata concessione di detto beneficio.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da IR US con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso del NZ e rigetta quello della SO;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali ed il NZ, altresì, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2008