Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2016, n. 49620
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Sentenza 12 ottobre 2016

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La disposizione di cui all'art. 449, comma secondo, cod. pen., relativa la raddoppio della pena in determinate ipotesi, prevede una circostanza aggravante dell'ipotesi prevista nel primo comma dello stesso articolo e non un titolo autonomo di reato. (Fattispecie in tema di caduta di un aeromobile adibito al trasporto di persone).

In tema di disastro aviatorio colposo, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 449, comma secondo, cod. pen., per "caduta" di un aeromobile deve intendersi non solo quella del mezzo che, essendo in esclusiva balìa della forza di gravità, sia ingovernabile e precipiti, ma anche quella derivante da una manovra errata dal pilota, tale da determinare fattori di alterazione del normale assetto di volo (quali la velocità eccessiva, la quota bassa di navigazione aerea, l'angolo di discesa scorretto), che rendano non più governabile la traiettoria ed inevitabile l'impatto del veivolo con il suolo in un luogo diverso da quello voluto e previsto, in condizioni da cagionare il pericolo per la pubblica incolumità delle persone trasportate e di terzi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2016, n. 49620
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49620
    Data del deposito : 12 ottobre 2016

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