Sentenza 3 novembre 2010
Massime • 1
Sussiste la colpa grave impeditiva della riparazione per ingiusta detenzione nella condotta del soggetto che sia stato cautelarmente ristretto anche in ragione dei suoi rapporti con esponenti di un' organizzazione criminale di tipo mafioso, a cui si era rivolto per sollecitare interventi di favore per la sua attività di impresa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2010, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2010 |
Testo completo
3099 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 03/11/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO MARZANO
- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - 1349/2010 Dott. VINCENZO ROMIS N. 20964/2009- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. CLAUDIO D'ISA
- Consigliere - Dott. UMBERTO MASSAFRA
- Consigliere - Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) AR ED FO EN N. IL 04/09/1951
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
avverso l'ordinanza n. 12/2008 CORTE APPELLO di POTENZA, del 19/11/2008
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Monet e bas elint. anallamet.cn ito.
Udit i difensor Avv.;
Con l'ordinanza, resa in data 19-21 novembre 2008, la Corte d'Appello di presentata da AR EDPotenza ha rigettato la richiesta, per ingiusta detenzione, subita perFO EN, di riparazione dodici giorni dal 22.11.2004 al 4.12.2004, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, n. 48/2004, adottata dal GIP presso il Tribunale dello stesso capoluogo in riferimento al procedimento penale che lo aveva visto indagato per il reato di partecipazione ad associazione criminale di stampo mafioso - 'ndrangheta calabrese capeggiata da MA TO. In data
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4.12.2004 lo stesso GIP con ordinanza revocava la misura cautelare e, con provvedimento del 7.12.2004, il Tribunale di Potenza
- sezione riesame annullava l'ordinanza cautelare per difetto assoluto di motivazione non integrabile dal Collegio. IL GIP, su richiesta dei Pubblici Ministeri procedenti, in data 3.10.2006 disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti del AR.
Rifacendosi al contenuto del provvedimento cautelare, la Corte di Appello ha evidenziato che l'applicazione della misura cautelare restrittiva era stata disposta, tra l'altro, sulla base di elementi probatori, desunti dai risultati delle intercettazioni telefoniche, comprovanti la sussistenza di comportamenti posti in essere dal AR sintomatici della sua contiguità con l'associazione criminale facente capo al MA. In particolare si sono valorizzati i rapporti di conoscenza e frequentazione del AR con due coindagati, MA TO e GI NI, e si è sottolineata la circostanza della richiesta, da parte del ricorrente al GI, di una
"sponsorizzazione" politica necessaria per entrare nelle grosse commesse ed aggiudicazione di qualche appalto o subappalto, proposta effettuata in presenza del MA, accolta e seguita dall'indicazione dell'uomo politico
"sponsor" con richiesta, poi dal GI effettuata, di un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. Conclude la Corte che siffatti comportamenti se, a parere del Giudice della cognizione del processo, non sono idonei ad integrare la prova della responsabilità del ricorrente, costituiscono senz'altro condotte gravemente colpose, trattandosi di fatti concreti e precisi, trasgressivi di norme cautelari e del dovere obiettivo di diligenza con consecutiva prevedibilità che, in conseguenza di ciò, si sarebbe verificato l'evento "restrizione della libertà personale".
Con il proposto ricorso per Cassazione, il AR premette che egli è stato sottoposto a custodia cautelare in base ad un titolo dichiarato nullo dal
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- Tribunale del Riesame ed in relazione al quale si è formato il c.d. giudicato cautelare avendo la Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso del
P.M. avverso l'ordinanza di annullamento della custodia cautelare. Inoltre, non risultano acquisiti elementi probatori idonei a sostenere l'accusa; non risultano acquisiti elementi idonei a paventare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al gravissimo reato contestato;
non risultano espletate attività di indagini specifiche idonee a sostenere la sussistenza del pericolo di fuga o di commissione di altro delitto.
Si denuncia, pertanto, violazione di legge, nella specie degli artt. 292 c.p.p, nonché illogicità della motivazione, violazione del giudicato cautelare e violazione del principio del ne bis in idem.
Si argomenta che la Corte d'Appello ha omesso di prendere atto che in materia si è formato giudicato cautelare: l'atto custodiale è nullo ai sensi dell'art. 292 lett. c) c.p.p., come dichiarato dal Giudice del riesame. Di conseguenza, la dichiarazione di nullità dell'atto sottrae ad ogni valutazione l'adeguatezza del giudizio del giudice contenuto nella ordinanza cautelare rispetto alla responsabilità dell'indagato, avuto riguardo anche ad eventuali comportamenti colposi. Giudicare dell'adeguatezza dell'atto ad eventuali comportamenti dolosi o colposi dell'indagato, significa ritenere la validità dell'atto, il che contrasta con il giudicato.
Con un secondo motivo si denuncia altra violazione di legge e vizio di motivazione. Si rileva che nel giungere alle conclusioni (riportate ut supra) la
Corte distrettuale sovverte ogni criterio di interpretazione non avvedendosi che al AR non viene contestato un solo reato, né violazione alcuna di norme o regolamenti specifici. La Corte non indica da dove abbia ricavato gli elementi valutativi, né specifica quali sono in concreto i comportamenti finalizzati a fondare la sua attività imprenditoriale su regole antigiuridiche e "I
non già sul rispetto delle leggi di mercato e della concorrenza".
Con parere scritto il Procuratore Generale, rilevando una carenza di motivazione del provvedimento impugnato, chiede l'annullamento dell'ordinanza con rinvio.
Il ricorrente ha prodotto una memoria, depositata il 25.10.2010, con la quale ribadisce ed ulteriormente illustra le ragioni del ricorso, tra l'altro rilevando che si verte, nella specie, nella ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 314
c.p.p. e richiamando al riguardo la recente sentenza di questa Corte a S.U. n.
22383 del 27.05.2010.
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I motivi esposti non si appalesano conclusivamente condivisibili.
Invero, come ricordato dal ricorrente, le Sezioni Unite di questa Suprema
Corte, con la evocata sentenza n. 22383/2010, hanno affermato il principio- cardine che anche in riferimento alle ipotesi disciplinate dall'art. 314, 2° c.,
c.p.p. rileva, sotto un profilo d'ordine generale e sistematico, la colpa grave, come richiamata dal primo comma della stessa norma, quale causa impeditiva del diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione. Ed al fine della valutazione della sua sussistenza hanno, poi, distinto il caso in cui la situazione valutativa sia rimasta immutata nel corso del procedimento, da quello in cui la situazione medesima si sia successivamente arricchita di altre acquisizioni valutative.
Nel caso di specie, come si è di già ricordato, il provvedimento impositivo della misura venne, innanzitutto, revocato dallo stesso G.I.P., il 4 dicembre 2004, dopo l'interrogatorio di garanzia, e gli elementi valutativi in tale sede acquisiti, che a tanto hanno evidentemente indotto, sono quindi intervenuti dopo la emissione del provvedimento cautelare (incidentalmente: tale provvedimento di revoca è divenuto definitivo, per mancata impugnazione ai sensi degli artt.
310, 1° C., e 309, 1° c., c.p.p., prima del passaggio in giudicato del provvedimento poi reso dal tribunale del riesame del 7 dicembre successivo, divenuto a sua volta definitivo solo a seguito del provvedimento al riguardo reso, da questa Suprema Corte).
Richiamando, poi, l'art. 314, 2° c., c.p.p. la accertata insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. (il primo disposto normativo viene nella specie in rilievo), v'è da considerare che, nel caso che occupa, il provvedimento del tribunale del riesame venne reso sul presupposto di una mancanza di motivazione, in relazione all'art. 292, lett. c), c.p.p.: il P.M. richiedente ed il G.I.P. avevano indicato il contenuto di una serie di telefonate dalle quali era dato evincere i rapporti di conoscenza e di frequentazione tra l'indagato e MA TO (ritenuto espressione apicale della consorteria criminosa) e GI NI (coindagato), secondo quanto si è sopra detto, tali risultanze evidentemente assumendo quale "indicazione degli elementi di fatto", da essi implicitamente traendo il convincimento della sussistenza del grave quadro indiziario. Il tribunale de libertate ha rilevato, in sostanza, la mancata esplicitazione motivazionale del percorso argomentativo del giudice della imposta misura, in ordine alla rilevanza di tale contenuto captativo ed in relazione alle altre risultanze procedimentali;
il provvedimento è stato censurato, quindi, sul preliminare ed assorbente motivo della mancata congrua esplicitazione del percorso argomentativo e valutativo espresso. Tale
Я pregiudiziale rilievo ha impedito, in definitiva, ogni susseguente valutazione di merito, in riferimento ai dati fattuali evidenziati, concernente l'esame della situazione indiziante, che il giudice della imposta misura aveva solo implicitamente ritenuto sussistente in mancanza di congrua argomentazione valutativa al riguardo.
In siffatto peculiare contesto, non appare illegittimo il richiamo dell'ordinanza impugnata al profilo riguardante la colpa grave dell'istante, secondo la regola generale e sistematica richiamata dalle Sezioni Unite, evocabile anche nelle fattispecie di cui all'art. 314, 2° c., c.p.p.. Mette conto sottolineare, invero, che il giudicato cautelare evocato dal ricorrente non si è formato su una rilevata mancanza della gravità indiziaria ab initio, bensì su una ritenuta carenza motivazionale del provvedimento cautelare nel quale, peraltro, erano stati indicati, sia pure succintamente, gli elementi di accusa che avevano indotto il P.M. a richiedere il provvedimento restrittivo: quegli stessi elementi ai quali il giudice della riparazione ha poi ancorato il proprio convincimento circa la ritenuta sussistenza di una condotta sinergica all'evento detenzione.
Ciò posto, appaiono non condivisibili le deduzioni del ricorrente ed i rilievi del
Procuratore Generale in ordine alla valutazione dei comportamenti del
AR assunti dal giudice della riparazione come elementi rilevanti ai fini della ritenuta sussistenza della colpa grave, in relazione alla rappresentata contiguità dell'istante con l'associazione criminale facente capo al MA.
Deve premettersi che il concetto e la conseguente area applicativa della colpa, idonea ad escludere il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione, ai sensi dell'art. 314 c.p.p., va ricavata dall'art. 43 c.p.: "è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l'ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere) consegue un effetto idoneo a trarre in errore l'organo giudiziario"
(Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 43/1996); in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta a volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti, ecc.) pone in essere "una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile (...) ragione di intervento dell'autorità giudiziaria con l'adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca della privazione della libertà" (ibid.).
Inoltre, la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente
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la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma "se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (...). Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro (...) spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte" (Cass., Sez. Un., 13 dicembre
1995, n. 43/1996).
Infine, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o
- a seguito della modifica apportata all'art. 606.1, lett. e), c.p.p. dall'art. 8 della L.
20.2.2006, n. 46 da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei
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motivi di gravame”. E l'illogicità della motivazione, censurabile alla stregua della succitata norma, è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte
di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare
l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. Un.,
24.9.2003, n. 47289; id. Sez. Un., 30.11.200, n. 5854/2001; id., Sez. Un.,
24.11.1999, n. 24)
Alla stregua di tali principi, non appare illogica o non ancorata a valutazioni di elementi oggettivi la motivazione dell'impugnata ordinanza secondo cui "...non
è seriamente controvertibile che il NO abbia fatto affidamento proprio sulla reputazione criminale del MA... per introdursi nel circuito economico locale e per ricavare profitti affaristici, dimostrando, in tal modo di fondare la sua attività imprenditoriale su regole antigiuridiche e non già sul rispetto delle leggi di mercato e della concorrenza, sacrificate per privilegiare torbide contaminazioni, organizzate da un noto, pericoloso pregiudicato locale".
Né appare condivisibile la considerazione del Procuratore Generale in questa sede requirente, secondo cui tali comportamenti rientrano unicamente nella sfera dell'etica. Ciò che rileva, infatti, è che il AR, secondo il provvedimento impugnato, chiedendo interventi della organizzazione criminale che favorissero la sua attività imprenditoriale, ha concorso a dare adito a far ritenere agli inquirenti che egli fosse talmente contiguo alla detta
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organizzazione da farne parte o, quanto meno, da appoggiarla nella realizzazione dei suoi scopi criminali.
Non è affatto conferente il rilievo difensivo secondo cui al ricorrente non è
stato contestato alcun reato: è vero il contrario, giacché gli è stata contestata la partecipazione ad un'associazione criminale desunta proprio da quei suoi comportamenti di contiguità con essa.
Appare, pertanto, conferente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr. fra tutte Cass. Pen., IV^ sez., n. 2830, del 12.5.2000) "il sindacato del Giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio indicato. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo restando al giudice di legittimità soltanto il compito di verificare la correttezza logica del ragionamento".
L'iter argomentativo, seguito dalla Corte d'Appello, resiste alle censure di cui al ricorso, attesa la congrua e logica motivazione sulla valutazione dei comportamenti attribuiti al AR indicativi di una eclatante e macroscopica negligenza ed imprudenza;
presupposto che ha inizialmente ingenerato la falsa apparenza della loro configurabilità come illecito penale dando luogo, così, alla detenzione con rapporto di causa ed effetto.
Di tale comportamento dell'istante ha, quindi, tenuto conto la Corte territoriale, nell'esaminare la richiesta de qua, sotto il profilo della colpa grave, indipendentemente dalla relativa valutazione di non valenza criminale operata con l'ordinanza di archiviazione: e il divisamento espresso si sottrae a rinvenibili vizi di illogicità, che, come si è detto, la norma vuole dover essere manifesta, cioè rilevabile immediatamente, ictu oculi.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma alla udienza camerale del 3 novembre 2010.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio D'Isa Francesco Marzano упажного ШагналоMartans
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 GEN. 2011 UDIZIANE
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