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Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13705 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore generale presso la Corte di Appello di Bari avverso la sentenza dell'8/6/2021 della Corte di Appello di Bari visti gli atti del procedimento a carico di RI IV nato a [...] il [...]; Visto il provvedimento impugnato e il ricorso;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale ER OS che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Foggia, con sentenza emessa in data 15 novembre 2018, ha condannato RI IV alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di truffa. 2. Con sentenza deliberata in data 8 giugno 2021, la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato, ha assolto il IVI perché il fatto non sussiste. 3. Il Procuratore generale della Corte di Appello di Bari propone ricorso avverso detta sentenza di assoluzione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13705 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 11/01/2023 4. La parte pubblica lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 640, cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale ha affermato, con motivazione ritenuta insufficiente ed apodittica, che l'imputato non avrebbe posto in essere alcun artificio e raggiro;
il IV, fornendo alla persona offesa «esatti estremi identificativi» (pag. 2 della sentenza impugnata), avrebbe consentito la sua agevole individuazione con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. Tale affermazione si porrebbe in contrasto con il consolidato principio di diritto secondo cui la messa in vendita sul web di un bene, da parte di colui che ab origine è consapevole dell'impossibilità di adempiere l'impegno assunto, è condotta idonea a perfezionare il reato di truffa. A giudizio del ricorrente la motivazione sarebbe del tutto erronea nella parte in cui afferma che la mera indicazione delle proprie reali generalità è elemento idoneo ad escludere l'idoneità ingannatoria di una condotta preordinata fin dal principio alla mancata consegna del bene a fronte dell'incasso del prezzo di acquisto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. 2. Risulta dalla ricostruzione giudiziale che la vicenda in questione riguarda uno scanner posto in vendita su portale www.subito.it con sviluppo successivo delle trattative a mezzo mail ma comunque con modalità che - da una parte - fornivano una prospettazione tale da simulare l'esistenza del bene e la serietà della proposta e - dall'altra - hanno impedito qualsiasi contatto diretto col venditore e qualsiasi verifica in relazione al bene asseritannente compravenduto. Ne consegue che nel caso di specie sussistono i presupposti, più volte richiamati dalla giurisprudenza di questa Corte, che qualificano le contrattazioni connesse alla vendita di prodotti on line. 3. Il Collegio intende dare seguito all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 - 01). In applicazione di tale principio di diritto, questa Corte ha affermato che il soggetto che si accredita su un sito di annunci on line e pone in vendita un 2 in essere una condotta truffaldina in quanto idonea a trarre in inganno l'acquirente sulla serietà dell'offerta (vedi Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Rv. 262801-01; Sez. 2, n. 43660 del 19/7/2016, Rv. 268448-01). 3.1. La compravendita online richiede, infatti, un particolare affidamento del contraente alla buona fede dell'altro, dato che le trattative si svolgono integralmente a distanza, senza che sia possibile verificare la qualità del prodotto e l'effettiva disponibilità del bene da parte dell'offerente. Tale circostanza oggettiva, ben nota a colui che pone in vendita i prodotti- la distanza rispetto al luogo in cui si trova l'acquirente del prodotto on line, che di norma ne ha pagato anticipatamente il prezzo, secondo la prassi di tale tipo di transazioni - è l'elemento che pone l'autore della truffa in una posizione di forza e di maggior favore rispetto alla vittima, consentendogli di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi comodamente alle conseguenze dell'azione: vantaggi, che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse de visu. 3.2. Di conseguenza l'elemento, che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato, è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti -determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708 - 01), posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione delle condotte fraudolente poste in essere dall'agente. 4. Nel caso in esame la Corte territoriale non si è posta nell'alveo dei suddetti principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità. I giudici di appello hanno ritenuto insussistente il delitto contestato per mancanza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore la persona offesa, l'imputato, fornendo la propria e-mail ed indicando per il pagamento una carta prepagata a lui intestata, non avrebbe posto in essere condotte dirette a sorprendere l'altrui buona fede, diverse dalla semplice offerta di vendita via Internet del bene. L'assunto del giudice di secondo grado è erroneo. La messa in vendita di un bene su un sito Internet, accompagnata dalla mancata consegna del bene stesso all'acquirente e posta in essere da parte di chi falsamente si presenta come alienante ma ha solo il proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto, integra la 3 Il Consi este ore somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto, integra la condotta truffaldina prevista e punita dall'art. 640 cod. pen. per i motivi sopra esposti;
il fatto che l'agente abbia fornito le proprie esatte generalità ed abbia indicato una carta a lui intestata per il pagamento costituiscono elementi che non elidono gli indicati profili patologici. 5. La fondatezza del motivo di ricorso impone l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuova valutazione ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Così deciso l'il gennaio 2023 Il Presidente
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale ER OS che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. Udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Foggia, con sentenza emessa in data 15 novembre 2018, ha condannato RI IV alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 100,00 di multa in relazione al reato di truffa. 2. Con sentenza deliberata in data 8 giugno 2021, la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato, ha assolto il IVI perché il fatto non sussiste. 3. Il Procuratore generale della Corte di Appello di Bari propone ricorso avverso detta sentenza di assoluzione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13705 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 11/01/2023 4. La parte pubblica lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 640, cod. pen. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale ha affermato, con motivazione ritenuta insufficiente ed apodittica, che l'imputato non avrebbe posto in essere alcun artificio e raggiro;
il IV, fornendo alla persona offesa «esatti estremi identificativi» (pag. 2 della sentenza impugnata), avrebbe consentito la sua agevole individuazione con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa. Tale affermazione si porrebbe in contrasto con il consolidato principio di diritto secondo cui la messa in vendita sul web di un bene, da parte di colui che ab origine è consapevole dell'impossibilità di adempiere l'impegno assunto, è condotta idonea a perfezionare il reato di truffa. A giudizio del ricorrente la motivazione sarebbe del tutto erronea nella parte in cui afferma che la mera indicazione delle proprie reali generalità è elemento idoneo ad escludere l'idoneità ingannatoria di una condotta preordinata fin dal principio alla mancata consegna del bene a fronte dell'incasso del prezzo di acquisto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. 2. Risulta dalla ricostruzione giudiziale che la vicenda in questione riguarda uno scanner posto in vendita su portale www.subito.it con sviluppo successivo delle trattative a mezzo mail ma comunque con modalità che - da una parte - fornivano una prospettazione tale da simulare l'esistenza del bene e la serietà della proposta e - dall'altra - hanno impedito qualsiasi contatto diretto col venditore e qualsiasi verifica in relazione al bene asseritannente compravenduto. Ne consegue che nel caso di specie sussistono i presupposti, più volte richiamati dalla giurisprudenza di questa Corte, che qualificano le contrattazioni connesse alla vendita di prodotti on line. 3. Il Collegio intende dare seguito all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 - 01). In applicazione di tale principio di diritto, questa Corte ha affermato che il soggetto che si accredita su un sito di annunci on line e pone in vendita un 2 in essere una condotta truffaldina in quanto idonea a trarre in inganno l'acquirente sulla serietà dell'offerta (vedi Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Rv. 262801-01; Sez. 2, n. 43660 del 19/7/2016, Rv. 268448-01). 3.1. La compravendita online richiede, infatti, un particolare affidamento del contraente alla buona fede dell'altro, dato che le trattative si svolgono integralmente a distanza, senza che sia possibile verificare la qualità del prodotto e l'effettiva disponibilità del bene da parte dell'offerente. Tale circostanza oggettiva, ben nota a colui che pone in vendita i prodotti- la distanza rispetto al luogo in cui si trova l'acquirente del prodotto on line, che di norma ne ha pagato anticipatamente il prezzo, secondo la prassi di tale tipo di transazioni - è l'elemento che pone l'autore della truffa in una posizione di forza e di maggior favore rispetto alla vittima, consentendogli di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi comodamente alle conseguenze dell'azione: vantaggi, che non potrebbe sfruttare a suo favore, con altrettanta facilità, se la vendita avvenisse de visu. 3.2. Di conseguenza l'elemento, che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato, è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti -determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708 - 01), posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione delle condotte fraudolente poste in essere dall'agente. 4. Nel caso in esame la Corte territoriale non si è posta nell'alveo dei suddetti principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità. I giudici di appello hanno ritenuto insussistente il delitto contestato per mancanza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore la persona offesa, l'imputato, fornendo la propria e-mail ed indicando per il pagamento una carta prepagata a lui intestata, non avrebbe posto in essere condotte dirette a sorprendere l'altrui buona fede, diverse dalla semplice offerta di vendita via Internet del bene. L'assunto del giudice di secondo grado è erroneo. La messa in vendita di un bene su un sito Internet, accompagnata dalla mancata consegna del bene stesso all'acquirente e posta in essere da parte di chi falsamente si presenta come alienante ma ha solo il proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto, integra la 3 Il Consi este ore somma di denaro e a conseguire, quindi, un profitto ingiusto, integra la condotta truffaldina prevista e punita dall'art. 640 cod. pen. per i motivi sopra esposti;
il fatto che l'agente abbia fornito le proprie esatte generalità ed abbia indicato una carta a lui intestata per il pagamento costituiscono elementi che non elidono gli indicati profili patologici. 5. La fondatezza del motivo di ricorso impone l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuova valutazione ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Così deciso l'il gennaio 2023 Il Presidente