Sentenza 19 luglio 2016
Massime • 1
Integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un "prezzo conveniente" di vendita sul "web" e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line.
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La massima Integra il delitto di truffa online, ai sensi dell' art. 640 c.p., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto (Cassazione penale , sez. II , 04/12/2019 , n. 51551). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO Con sentenza, emessa il 28 febbraio 2017, il Tribunale di Urbino ha condannato R.A. …
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Integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un "prezzo conveniente" di vendita sul "web" e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line. La vendita on line è fondata sull'affidamento del compratore nella offerta del venditore che viene pubblicizzata esclusivamente attraverso un portale internet. Ne deriva che il venditore non può vedere la merce che acquista e si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/07/2016, n. 43660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43660 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2016 |
Testo completo
ASZA 436 6 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/07/2016 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente dott. MATILDE CAMMINO SENTENZA N. 1397/2016 dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere -- Rel. Consigliere dott. LUCIANO IMPERIALI dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere REGISTRO GENERALE dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere N. 20727/2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI nei confronti di: LD NT, nato a [...] l'[...], avverso l'ordinanza n. 30/2016 del TRIBUNALE del RIESAME di SASSARI, dell'11/04/2016 sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
udite le conclusioni del P.G. dott. GIULIO ROMANO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/3/2016 Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari rigettava la richiesta di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di IS NI in relazione a due reati di cui all'art. 640 comma 2 n. 2 bis cod. pen., contestatigli per aver tratto in errore due persone offese, con artifici e raggiri consistiti nell'aver posto in vendita tramite un sito web due computer Apple IMac 27" ed un IPad Air 2 ad un prezzo conveniente e nell'aver indicato un indirizzo di residenza falso, così inducendo le stesse persone offese a corrispondere il prezzo pattuito per la vendita dei due computer e del tablet senza mai consegnare la merce. Il Giudice per le indagini preliminari disattendeva la richiesta del Pubblico Ministero non riconoscendo, con riferimento alle truffe commesse per via telematica, la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., richiamata dall'art. 640 comma 2 n. 2 bis cod. pen. e rilevava che, pertanto, il limite edittale previsto dall'art. 640 comma 1 cod. pen. ostava all'applicazione di misure cautelari personali.
2. Avverso tale ordinanza proponeva appello il Pubblico Ministero, ribadendo la tesi della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen e, conseguentemente, l'applicabilità di misure cautelari personali.
3. Il Tribunale del riesame di Brescia con ordinanza in data 11/4/2006 ha rigettato l'appello, ritenendo l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di truffa contestato al IS, perché non sarebbero ravvisabili "raggiri" nella vendita "ad un prezzo più conveniente di quello di mercato" e "nell'aver indicato un luogo di residenza falso per rendere difficoltoso il suo rintraccio", non essendo questo un mendacio diretto ad incidere sulla volontà contrattuale della persona offesa, non potendo ritenersi aver inciso tale informazione sulla conclusione del contratto.
4. Avverso tale pronuncia propone ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia, chiedendone l'annullamento e sollevando a tal fine i seguenti motivi di gravame:
4.1. con il primo motivo lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 640 comma 2 n. 2 bis cod. pen. e 61 n. 5 cod. pen., in quanto il prezzo conveniente ben può integrare un artifizio, se accompagnato dal silenzio in ordine all'intento di non voler consegnare alcun bene;
4.2. con il secondo motivo il ricorso contesta la ritenuta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n. 2 bis cod. pen., adducendo dovendosi considerare nelle truffe on line non il carattere virtuale del luogo ove si sono svolti i fatti, bensì il fatto che la persona offesa non si trova nello stesso luogo del venditore e, pertanto, non può valutare se il bene esiste o meno, sicché deve ritenersi non aderente ai fatti la valutazione del Giudice per le indagini preliminari, sulla quale il Tribunale del riesame non ha preso posizione, secondo cui con la richiesta di applicazione di misura cautelare si sarebbe invocata un'analogia in malam partem. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, condivisa dal collegio, infatti, in materia di truffa contrattuale il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto inizialmente concordate con l'altra parte, con condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p. (Sez. 2, n. 41073 del 05/10/2004, Rv. 230689) e, in particolare, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo rivela nel contratto la sua intima natura di finalità - ingannatoria. (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, Rv. 258203; sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Rv. 262801). In tale prospettiva, pertanto, anche il prezzo conveniente richiesto da un contraente può integrare un artificio volto a trarre in inganno l'altro contraente, soprattutto ove si consideri che, nel caso di specie, in sede di perquisizione presso l'abitazione dell'indagato non sono stati rinvenuti i beni oggetto del contratto medesimo, non consegnati all'acquirente; peraltro, anche l'indicazione di un luogo di residenza falso per rendere difficoltoso il rintraccio del venditore, sebbene, di per sé, possa non aver inciso sulla volontà contrattuale della persona offesa, comunque andava valutata quale elemento sintomatico della sussistenza del dolo iniziale, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere alle modalità di esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta sul web. In presenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di truffa, pertanto, il Tribunale del riesame deve pronunciarsi in ordine alla sussistenza dell'aggravante contestata, sulla quale non ha preso posizione, disconoscendo in radice la gravità degli indizi di colpevolezza. Conseguentemente, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sassari, affinché questo, valutando le circostanze di tempo, di luogo e di persona in cui si sono svolti i fatti, si pronunci in ordine alla sussistenza o meno di condizioni di minorata difesa della persona offesa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione integrale degli atti al Tribunale di Sassari, sezione per il riesame delle misure coercitive per nuovo esame. Così deciso nella camera di consiglio del 19 luglio 2016. Il Consigliere estensore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Il Presidente 2° Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLER ott. Matilde Cammino Dott. no Imperiali Oggi, 14 OTT 2016 ما شما ندارن E R P Marina PENERE