Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2011, n. 24962
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Sentenza 14 giugno 2011

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Nella fase degli atti preliminari al giudizio d'appello, l'omessa notificazione al difensore del differimento di udienza, disposto dal presidente a causa di un concomitante impegno professionale, non determina la nullità del giudizio, quando risulti che il difensore ne sia comunque venuto a conoscenza. (Fattispecie in cui il difensore, dopo aver ottenuto il rinvio dell'udienza, aveva trasmesso via fax un'ulteriore istanza di rinvio, rigettata dal collegio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2011, n. 24962
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24962
    Data del deposito : 14 giugno 2011

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