Sentenza 25 novembre 2009
Massime • 1
Una volta emessa declaratoria di delinquenza abituale, è illegittima la sostituzione, da parte del tribunale di sorveglianza che abbia confermato la decisione del magistrato di sorveglianza anche in ordine alla perdurante pericolosità sociale del soggetto, della casa di lavoro con la libertà vigilata, motivata dalla ritenuta, ma irrilevante, scarsa gravità dei reati commessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2009, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 25/11/2009
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3147
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 25748/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, nei confronti di:
1) TO AS N. IL 27/06/1978;
avverso l'ordinanza n. 1974/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 03/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
lette le conclusioni del PG Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Il 3 giugno 2009 il Tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarava MA SP delinquente abituale e, in accoglimento dell'appello dallo stesso proposto avverso il provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza che aveva applicato la misura di sicurezza della casa di lavoro per due anni, sostituiva la predetta misura con quella della libertà vigilata per un anno. Il Tribunale osservava che la casa di lavoro deve essere riservata ai soggetti che abbiano manifestato una pericolosità sociale particolarmente elevata, desumibile dalla commissione di uno o più reati ex art. 416 bis c.p. o, quanto meno, dalla pendenza di procedimenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso. Di conseguenza, poiché a carico di SP, condannato per diserzione, furto, rapina, evasione, delitti in materia di stupefacenti, reati contro l'amministrazione della giustizia, violazione delle misure di prevenzione, false attestazioni sulla propria identità, reati commessi in un arco di tempo compreso tra il 1995 e il 2005, non risultavano pronunce per reati di tipo associativo ne' carichi pendenti per il delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., in sostituzione della casa di lavoro ben poteva essere applicata la libertà vigilata.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, il quale lamenta violazione degli artt. 216 e 217 c.p. che, in presenza di una declaratoria di delinquenza abituale, prevedono come obbligatoria l'applicazione della casa di lavoro per la durata minima di due anni. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore generale è fondato.
1. Nel caso di declaratoria di delinquenza abituale, l'applicazione della misura di sicurezza deve essere ordinata previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa e ciò perché la L. 10 ottobre 1986, n. 663, art. 31 ha abrogato l'art. 204 c.p. (pericolosità sociale presunta) (Cass., sez. 2^, 11 maggio 1987, n. 8781, rv. 176471). Dall'interpretazione letterale dell'art. 216 c.p. si desume in maniera chiara e univoca che nei confronti di un soggetto che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e di cui sia stata accertata la perdurante pericolosità sociale, è obbligatoria l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. La misura trova la sua giustificazione nell'accertata pericolosità sociale del soggetto, la cui valutazione è compito specifico ed esclusivo del giudice di merito, il quale deve tenere conto, ai predetti fini, del fatto-reato, inteso nella sua obiettività ed in ogni suo elemento, principale ed accessorio (Cass., sez. 4^, 23 novembre 1988, n. 535, rv. 180195). La durata della misura di sicurezza è fissata preventivamente dalla legge nel minimo e soltanto per tale minimo può essere applicata alla persona dichiarata socialmente pericolosa.
Il ritenuto affievolimento della pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura di sicurezza non comporta l'obbligo di revoca della dichiarazione di delinquente abituale, con la conseguente applicazione di misura meno afflittiva (Cass., sez. 1^, 2 ottobre 1998, n. 4730, rv. 211884).
2. Alla luce di questi principi, nel caso di specie, il provvedimento impugnato è inficiato da violazione ed erronea applicazione della legge penale, laddove, dopo avere proceduto alla declaratoria di delinquenza abituale e avere ritenuto sussistente la pericolosità sociale di MA SP, ha basato la sostituzione della misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di due anni con la libertà vigilata per un anno su una impropria gerarchia di reati che, oltre a non trovare alcun fondamento nell'art. 216 c.p., vanifica la portata e l'ambito applicativo della citata disposizione e contrasta con la chiara e univoca interpretazione letterale della norma.
S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010