Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2005, n. 13260
CASS
Sentenza 27 gennaio 2005

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La dichiarazione di contumacia non può essere validamente pronunciata se il giudice non provvede preliminarmente a sentire le parti sulla regolare costituzione del rapporto processuale. La relativa ordinanza è quindi affetta da nullità relativa, per violazione del diritto di difesa, quando manchi l'interlocuzione del difensore presente, mentre la nullità è assoluta quando il difensore sia assente. (Fattispecie nella quale il difensore di fiducia, non comparso all'udienza, aveva previamente comunicato la propria adesione ad uno sciopero di categoria, e la contumacia era stata dichiarata senza provvedere alla sua sostituzione con altro difensore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2005, n. 13260
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13260
    Data del deposito : 27 gennaio 2005

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