Sentenza 27 gennaio 2005
Massime • 1
La dichiarazione di contumacia non può essere validamente pronunciata se il giudice non provvede preliminarmente a sentire le parti sulla regolare costituzione del rapporto processuale. La relativa ordinanza è quindi affetta da nullità relativa, per violazione del diritto di difesa, quando manchi l'interlocuzione del difensore presente, mentre la nullità è assoluta quando il difensore sia assente. (Fattispecie nella quale il difensore di fiducia, non comparso all'udienza, aveva previamente comunicato la propria adesione ad uno sciopero di categoria, e la contumacia era stata dichiarata senza provvedere alla sua sostituzione con altro difensore).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/01/2005, n. 13260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13260 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 27/01/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 149
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 033860/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR PE, N. IL 20/12/1950;
avverso SENTENZA del 09/07/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA PE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FAVALLI Mario che ha concluso per l'a.c.r.
Udito il difensore Avv. RUSCONI Giorgio.
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Milano, con sentenza in data 3/7/2002, dichiarava GR PE, colpevole del reato di cui all'art. 455 C.P. - così modificata l'originaria imputazione ex art. 453 C.P. - per avere detenuto, speso e messo in circolazione banconote contraffatte e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa. Spese. Confisca delle banconote sequestrate.
Su appello dell'imputato,la Corte di Appello di Milano, confermava la decisione e lo condannava alle ulteriori spese.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, prospettando con un unico motivo di annullamento inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali previste a pena di nullità. Deduce che il difensore di GR aveva aderito all'astensione dalle udienze, indetta dalle Camere Penali, dal 23/6/ al 27/6/2003 e comunicato alla cancelleria che non avrebbe partecipato all'udienza del 26/6/2003. A tale udienza, il presidente della Corte, dopo avere reso noto che il difensore partecipava all'astensione, aveva dichiarate la contumacia dell'imputato, la sospensione dei termini e rinviato al 9/7/2003, disponendo la notifica dell'avviso al solo difensore, notifica che veniva effettuata senza indicare l'ora dell'udienza. Nella specie, la dichiarazione di contumacia era stata intervenuta senza che l'imputato fosse fornito di difensore, non essendo stato nominato, in violazione dell'art. 420 quater 2 cpp., nemmeno il difensore d'ufficio. In conseguenza della illegittima dichiarazione di contumacia, l'imputato non aveva ricevuto l'avviso di rinvio e non aveva potuto partecipare all'udienza dibattimentale. Inoltre, l'avviso del difensore di fiducia era privo dell'indicazione dell'ora, in violazione degli articoli 429 e 477.3 cpp., per cui, arrivato in Corte d'Appello alle ore dieci, non aveva potuto eccepire la nullità ex art. 178, lett. c) c.p.p., della dichiarazione di contumacia, ne' dell'avviso di rinvio. Conclude per l'annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso risulta fondato e merita accoglimento. Invero, in punto di fatto, risulta che il difensore di fiducia dell'imputato, avv. F. Aronica, avendo aderito all'astensione dalle udienze, indetta dalle Camere Penali, aveva tempestivamente comunicato alla cancelleria del giudice competente che non avrebbe partecipato all'udienza del 26/6/2003, avanti la Corte di Appello di Milano.
In tale udienza, il presidente, preso atto dell'adesione allo sciopero del difensore, dichiarava contestualmente la contumacia dell'imputato GR PE e rinviava al 9/7/2003, disponendo la notifica del provvedimento al solo difensore.
In tale data, non comparivano ne' l'imputato ne' il difensore, per cui il presidente, nominato un difensore d'ufficio, ribadiva la contumacia dell'imputato.
Si osserva.
Ai sensi dell'articolo 420 quater 1 cpp. - in presenza di un regolare decreto di citazione e in assenza di prova che l'imputato non l'abbia ricevuto ovvero che sia impedito a comparire - il giudice procede dichiarando la sua contumacia, "sentite le parti".
Infatti, presupposto di tale dichiarazione è la regolare costituzione del rapporto processuale, per cui il mancato rispetto da parte del giudice dell'obbligo di sentire il PM. e il difensore e di verbalizzare le loro conclusioni sulla questione, è causa di nullità relativa, ove le parti siano presenti ed assoluta, nel caso in cui sia assente il difensore di fiducia e non si sia provveduto alla nomina di uno di ufficio, in quanto in tal caso si va ad incidere sul diritto di difesa.
Pertanto, nella specie, l'intervenuta dichiarazione di contumacia, intervenuta de plano, in assenza del difensore di fiducia astenuto e senza provvedere alla nomina di uno di d'ufficio e, quindi senza alcuna assistenza per l'imputato, è nulla (Cass. Sez. 5^, 11/1/2000, n. 1841, Fiorino). Risulta, altresì, dagli atti che all'udienza di rinvio del 9/7/2003, assente ancora il difensore di fiducia, ne era stato nominato uno di ufficio, prima di dichiarare nuovamente la contumacia dell'imputato, ma, in tal caso, trovava applicazione la disposizione di cui all'art. 420.2, richiamata dall'art. 420 quater cpp., in quanto l'irrituale dichiarazione della contumacia effettuata all'udienza precedente, comportava la necessità da parte del giudice di controllare la ritualità della notifica e, quindi, di rinnovare la citazione dell'imputato.
L'accertata nullità assoluta comporta la declaratoria di nullità del giudizio e della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005