Sentenza 12 giugno 2002
Massime • 1
L'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361,modificato dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come interpretato dall'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69, in base al quale i lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni, deve essere interpretato; a) nel senso che sia la domenica sia le altre giornate non lavorative non rilevano ai fini della spettanza a tali lavoratori dei giorni di ferie retribuiti, con la conseguenza che, ove le operazioni elettorali cadano, in tutto o in parte, in tali giornate, il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale in altrettante giornate lavorative, ovvero al pagamento, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostitutiva, da computare con riferimento ai "giorni di assenza" dal lavoro compresi nel periodo delle dette operazioni, e non già ad un parametro orario; b) nel senso per cui ove le operazioni elettorali coincidano invece con un giorno lavorativo e si sviluppino solo per un limitato numero di ore, nondimeno la retribuzione vada corrisposta in relazione all'intera giornata.
Commentari • 2
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- 2. Permessi retribuiti sul lavoroPaolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 ottobre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8400 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. LUPI FERNANDO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
FI AU SpA, in persona del procuratore speciale Francesco Cerchiara, presso l'avv. elettivamente domiciliata in Roma, Via L.G.Faranelli, 22 presso l'avv. FA De Luca Tamajo, che, unitamente agli avv. Franco Bonamico e Gian Piero Borsotti la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RD VA, LL RO, DE ES, LA NA RI, EA MB, PE LE, SI IU, LL TO, US IC, UA ES;
D'NO LE, LA MA RO, RC LE, ME GI, RL FA e ZA IU;
- intimati -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino n. 2332 in data 5 maggio 1998 (R.G. 597/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.12.2001 dal Consigliere Dott. LE Picone;
udito l'avv. Carlo Boursier Niutta per delega dell'avv. De Luca Tamajo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso per un unico motivo la Fiat AU SIA domanda la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino con la quale è stato respinto l'appello e confermata la decisione del Pretore della stessa sede, di condanna della società al pagamento delle somme rivendicate da alcuni suoi dipendenti a titolo di compenso per la partecipazione, in qualità di rappresentanti di lista, alle operazioni relative alle elezioni politiche del 1994. Non si sono costituiti i lavoratori.
Oggetto della controversia era se dovesse corrispondersi l'importo pari ad una giornata di retribuzione per il fatto che le operazioni elettorali si erano protratte per alcune ore del martedì. Il Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa dei lavoratori perché la parificazione sancita dalla legge dell'impegno elettorale alla prestazione di attività lavorativa, comporta il diritto alla retribuzione con riferimento all'unità di misura costituita dall'intera giornata, senza possibilità di frazionamento, e ciò in quanto la partecipazione anche per poco tempo alle operazioni di voto legittima l'assenza dal lavoro. Una lettura della normativa, questa, ha aggiunto il Tribunale, conforme alle caratteristiche dell'impegno elettorale, distribuito in maniera diseguale per le giornate fissate per il compimento delle operazioni.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69. Si assume che impegno elettorale del martedì presumibilmente fino alle ore 6 del mattino, non legittimava l'assenza dal lavoro e, quindi veniva a mancare il presupposto del diritto alla retribuzione, strettamente collegato alla specifica necessità di presenza nel seggio. Al contrario, l'assenza dal lavoro nella giornata del martedì andava considerata come fruizione di uno dei due giorni di riposo accordati dalla legge;
in ogni caso, anche ammesso esistente il diritto alla retribuzione, la normativa non suffrugava l'inammissibilità, ritenuta dalla sentenza impugnata, di un proporzionalmente alle ore di impegno.
La Corte giudica il ricorso infondato.
La questione è stata già sottoposta al vaglio del giudizio di legittimità e decisa in senso conforme alla decisione impugnata, dell'esclusione, cioè, del frazionamento (in mezze giornate o in ore) del periodo di impegno elettorale, parificato dalla legge ad una giornata di prestazione lavorativa a prescindere dalla sua durata effettiva.
Infatti l'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (modificato dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come interpretato dall'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69), secondo cui coloro che adempiono a funzioni elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni deve essere interpretato nel senso che sia la domenica sia le altre giornate non lavorative non rilevano ai fini della spettanza dei giorni di ferie retribuite. Con la conseguenza che, ove le operazioni elettorali cadano in tutto o in parte in tali giornate, il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale in altrettanti giornate lavorative ovvero al pagamento, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostitutiva, da computarsi con riferimento ai "giorni di assenza" dal lavoro, compresi nel periodo di dette operazioni e non già ad un parametro orario (in questo senso Cass. 19 settembre 2001, n. 11830; 2 febbraio 2001, n. 1434; 20 ottobre 2000, n. 2000; 8 agosto 2000, n. 10441; 29 gennaio 2000, n. 1062). L'inesattezza dell'assunto della ricorrente Fiat AU consiste nel considerare l'impegno del lavoratore, che adempie a funzioni elettorali quantificabile secondo un parametro orario, ma tale tesi non trova riscontro, come si è detto, nella disciplina vigente. Nel caso di specie non è contestata la protrazione dell'impegno elettorale per alcune ore del martedì, sicché il Tribunale correttamente ha riconosciuto il diritto ad ottenere la retribuzione corrispondente all'intera giornata, non potendosi frazionare ad ore il periodo considerato.
Va, quindi confermato l'indirizzo espresso dalla Corte nelle decisioni citate in precedenza, in particolare con le sentenze n. 1434 e n. 11830 del 2001, laddove viene osservato che il legislatore, nel parlare di "periodo" corrispondente alla durata delle operazioni elettorali ha inteso riferirsi allo spazio di tempo, calcolato in giornate lavorative, nel quale le operazioni vengono effettuate, mentre una diversa interpretazione porterebbe alla conclusione che si debba tenere conto delle ore effettive dell'impegno e della regolamentazione concreta dei diversi rapporti di lavoro onde verificare la possibilità o non di rendere la prestazione lavorativa da parte di ogni singolo dipendente, in contrasto con l'intento perseguito dal legislatore.
Nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, nel quale i lavoratori non si sono costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2002