Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8400
CASS
Sentenza 12 giugno 2002

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L'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361,modificato dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come interpretato dall'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69, in base al quale i lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni, deve essere interpretato; a) nel senso che sia la domenica sia le altre giornate non lavorative non rilevano ai fini della spettanza a tali lavoratori dei giorni di ferie retribuiti, con la conseguenza che, ove le operazioni elettorali cadano, in tutto o in parte, in tali giornate, il lavoratore ha diritto al corrispondente prolungamento del periodo feriale in altrettante giornate lavorative, ovvero al pagamento, a carico del datore di lavoro, dell'indennità sostitutiva, da computare con riferimento ai "giorni di assenza" dal lavoro compresi nel periodo delle dette operazioni, e non già ad un parametro orario; b) nel senso per cui ove le operazioni elettorali coincidano invece con un giorno lavorativo e si sviluppino solo per un limitato numero di ore, nondimeno la retribuzione vada corrisposta in relazione all'intera giornata.

Commentari2

  • 1Assenza retribuita per le operazioni elettorali con rapporto di lavoro attivoAccesso limitato
    Maurizio Meoli · https://www.eutekne.info/

  • 2Permessi retribuiti sul lavoro
    Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 ottobre 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8400
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8400
Data del deposito : 12 giugno 2002

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