Sentenza 9 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2004, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO AR - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
OR AN in proprio e quale procuratore speciale del fratello OR OL, LI OS, OR IO, OR PP, OR RI, NZ MA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 12897/98 proposto da:
OR OL, OR AN, LI OS, OR IO, OR PP, OR RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NICOLÒ PICCOLOMINI 34, presso lo studio dell'avvocato VIOLA GUIDO, che li difende unitamente all'avvocato GRASSI PIERO, giusta delega in atti;
- controricorrenti a ricorrenti incidentali -
e contro
MINISTERO DELLA DIFESA, NZ MA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 654/97 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione Seconda Civile emessa il 12/11/1997, depositata il 23/12/97;
RG. 10114 + 10128/1995;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato SERGIO VIOLA (per delega Avv. Guido Viola);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OR CO, in proprio e quale procuratore speciale del fratello LA, IG SA vedova OR, madre di LA, e gli altri fratelli di questo, OR UD, SE, AR e IA, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Brescia, NI SS e il Ministero della Difesa, per sentirli condannare al risarcimento dei danni da loro subiti in conseguenza del ferimento di OR LA da parte del NI.
Esponevano gli attori che il 18 gennaio 1989 il NI, carabiniere in servizio nella Stazione di Pontevico, nel maneggiare la sua pistola di ordinanza, aveva fatto partire un colpo, che aveva ferito alla gola il commilitone OR LA, procurandogli lesioni gravissime, dalle quali era derivata un'invalidità permanente totale.
Il NI replicava che l'incidente era avvenuto senza sua colpa, mentre il Ministero assumeva che il comportamento del NI non era riferibile all'amministrazione militare.
Il Tribunale, con sentenza del 15 aprile 1995, in accoglimento della domanda, condannava i convenuti, in solido, a pagare a OR CO, nella qualità, lire 1.557.272.000 ("recte" 1.59 8. 272.000), alla IG lire 100.000.000, a OR CO in proprio e agli altri fratelli lire 40.000.000 ciascuno, oltre agl'interessi legali dal fatto al saldo. Quanto al pregiudizio subito da OR LA, il Tribunale determinava il danno biologico in lire 800.000.000 (lire 8.000.000 a punto di invalidità); il danno morale in lire 400.000.000; il danno patrimoniale in lire 297.272.000, col sistema tabellare e prendendo a base il triplo della pensione sociale annua;
il rimborso delle spese mediche documentate in lire 41.000.000 e in lire 60.000.000 quello delle spese mediche non documentate e di quelle future.
Ha riconosciuto ai congiunti le somme sopra ricordate unicamente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 23 dicembre 1997, la Corte d'Appello di Brescia, in parziale accoglimento del gravame del Ministero della Difesa e del gravame incidentale degli attori, ha determinato nella maggior somma di lire 2.155.156.000 il danno subito da OR LA in conseguenza dell'incidente, e, riconosciuta la deducibilità della somma di lire 706.164.657 già versata a titolo risarcitorio dal Ministero della Difesa, ha condannato il NI al pagamento della somma capitale di lire 2.155.156.000 e il Ministero al pagamento, in favore dello stesso OR, di lire 1.448.991.343, con vincolo di solidarietà limitatamente a questa minor somma, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali come stabilito in motivazione;
ha confermato la condanna del NI e del Ministero, in solido, a corrispondere alla IG e agli altri le somme già loro attribuite dal Tribunale, con gli interessi legali sulle somme stesse, ulteriormente rivalutate come in motivazione. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Ministero della Difesa, formulando tre motivi.
Resistono con controricorso OR LA, OR CO, IG SA, OR UD, OR SE e OR IA. Il primo propone anche ricorso incidentale, sostenuto da un unico motivo. Le parti hanno illustrato i loro rispettivi assunti con memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., vanno previamente riuniti. L'eccezione di inesistenza della notifica del ricorso principale, del resto, nella memoria, rinunciata dagli stessi resistenti, è infondata.
Se è vero infatti che detto ricorso è stato notificato a OR CO, in proprio e quale procuratore speciale del fratello LA, nonché a IG SA, OR UD, SE e IA, mediante consegna di una sola copia all'unico procuratore;
trattasi tuttavia non più, come riteneva la giurisprudenza ormai superata, di un caso di inesistenza della notificazione, ma di una semplice nullità, sanabile, e, nella specie, sanata, "ex tunc", dalla costituzione di tutti i predetti intimati (cfr., in questo senso, Cass. S.U. 10 ottobre 1997 n. 9859). Quanto poi alla mancata notifica del ricorso a OR AR, la piena scindibilità e autonomia del relativo rapporto processuale implica l'unica conseguenza che, nei suoi confronti, la sentenza d'appello è passata in giudicato.
Col primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della Costituzione e dell'art. 2049 c.c. (art. 360 n. 3 c.c.), il ricorrente principale contesta che il comportamento del
NI (il quale scaricò la pistola in un luogo diverso da quello prescritto e al momento dell'incidente non era in servizio, ma stava nell'edificio per ragioni non assimilabili a causa di servizio) sia imputabile alla pubblica amministrazione;
e sottopone a serrata critica il ragionamento col quale la Corte ha ritenuto il contrario, in contrasto con la più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità.
In particolare sottolinea che il NI agì per uno scopo personale e addirittura esibizionistico, poiché intraprese a scaricare l'arma avendo intenzione di portarla con sè durante la libera uscita:
comportamento questo non riferibile in alcun modo ai compiti istituzionali dell'Amministrazione.
La censura è destituita di fondamento.
La Corte d'appello (pag. 6, 7, 19, 20 e 21 della sentenza impugnata), dopo aver esposto la ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale (secondo cui l'incidente avvenne mentre il NI eseguiva la "verifica" della pistola d'ordinanza in un locale della caserma in cui tale operazione era tassativamente vietata per la sua pericolosità, facendone partire inavvertitamente un colpo lasciato in canna senza sicura) e le valutazioni del primo giudice circa la riferibilità del comportamento del NI all'Amministrazione militare (ravvisata nell'essere il fatto avvenuto quando il NI non era ancora in libera uscita e la violazione dell'ordine di servizio connessa, sia pure in modo anomalo, al perseguimento dei fini istituzionali della pubblica amministrazione); passa ad esaminare i motivi del gravame del Ministero.
Conferma al riguardo, quanto al punto, che ormai solo interessa, della riferibilità della condotta del NI alla pubblica amministrazione, "le pertinenti argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, riportate in narrativa", citando a conforto la giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del dipendente e le incombenze affidategli riconduce l'evento all'Ente pubblico, anche se nelle operazioni intermedie il dipendente commette abusi di potere o violazioni di ordini di servizio;
purché gli uni e le altre, sia pure in maniera anomala, siano connessi con la realizzazione dei fini istituzionali (con speciale riferimento al caso di un carabiniere ausiliario che in caserma, scaricando la pistola di ordinanza, accidentalmente ne aveva fatto partire un colpo, che aveva attinto un commilitone, in violazione della disposizione che vieta di tenere armi cariche nella camerata).
Orbene, gli atti e i fatti illeciti dei funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano agito nella sfera delle attribuzioni proprie dell'ufficio o del servizio cui sono addetti e per il conseguimento dei fini istituzionali dell'organo, ente o ufficio, importano la responsabilità diretta e immediata della pubblica amministrazione per fatto proprio, discendente dal rapporto organico che lega il funzionario o il dipendente all'ente e in forza del quale sussiste, di fronte ai terzi, identità tra l'ente pubblico e il dipendente.
Una frattura del rapporto organico, con esclusione della responsabilità della pubblica amministrazione, avviene soltanto quando il funzionario agisca come un semplice privato, per finalità puramente egoistiche e personali, nel qual caso l'attività da lui posta in essere si configura come assolutamente estranea all'ambito delle pubbliche funzioni.
Il collegamento di necessaria occasionalità tra la condotta del dipendente e le attribuzioni sue proprie non vien meno tuttavia per il solo fatto che, nel corso delle operazioni intermedie del suo agire in vista di un determinato scopo, il dipendente commetta abusi di potere o violazioni di ordini di servizio, quando questi abusi, ancorché provocati, in ipotesi, da esigenze puramente egoistiche, appaiano strumentalmente connessi, anche in maniera anomala, con i fini istituzionali dell'ente.
A questi principi, costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 novembre 1999 n. 12553; 17 settembre 1997 n. 9260; 13 dicembre 1995 n. 12786; 3 dicembre 1991 n. 12960; conf., più di recente, Cass. 12 agosto 2000 n. 10803 e 22 maggio 2000 n. 6617), si è uniformata la sentenza impugnata, la quale, con una motivazione logicamente e giuridicamente corretta, di sostanziale adesione alle ragioni esposte in proposito dal giudice di primo grado, ha argomentato e concluso che lo scaricamento o comunque la "verifica" della pistola d'ordinanza rientrava nei compiti d'istituto, o per lo meno ne rappresentava, in stretta consequenzialità, una naturale espressione, non valendo ad escludere il rapporto di occasionalità necessaria l'infrazione disciplinare contestata al NI, di avere prescelto, per quell'operazione, un luogo vietato dai regolamenti interni.
Del resto, in punto di diritto, basta a collegare la condotta incriminata ai fini istituzionali dell'ente, anche se in via indiretta, la semplice presenza del NI, in quel momento, in caserma, ovvero nell'ambito spaziale tipico del servizio, non essendo emerso dalle indagini dei giudici di merito che egli abbia agito per un fine strettamente personale ed egoistico.
Col sostenere poi oggi che il NI avrebbe intrapreso a maneggiare la pistola "per il puro istinto esibizionistico di portare con sè l'arma durante la libera uscita" il Ministero introduce una questione di fatto nuova in questa sede, non essendovene traccia nella sentenza impugnata e non risultando, nemmeno dal ricorso, che sia stata inutilmente sottoposta all'esame del giudice di appello. Anzi il Ministero ricorrente, nel narrare le vicende processuali, riferisce di aver dedotto, a sostegno del gravame, semplicemente che il NI "al momento del fatto, non era in servizio, ma si trovava solo per caso ancora in caserma, essendo in procinto di andare in libera uscita"; che pertanto il ferimento era "avvenuto in circostanze totalmente estranee all'attività di servizio", avendo il Romani "effettuato lo scaricamento dell'arma in un luogo diverso da quello a ciò deputato"; tesi questa, come si è visto, da respingere, e motivatamente respinta dalla Corte d'appello. È noto che, ove di una questione, che implichi un accertamento di fatto, non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente può evitare una statuizione di inammissibilità, per novità, della censura soltanto se, nel mentre asserisce di aver dedotto la questione stessa davanti al giudice "a quo", indichi anche in quale atto e in quale momento del giudizio precedente l'abbia fatto, in modo da dare al Collegio la possibilità di controllare, "ex actis", la veridicità di tale asserzione, prima di passare al merito (Cass. 13 novembre 1996 n. 9941). Col secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 2059 c.c. (art. 360 n. 3 C.p.c.), il Ministero censura l'attribuzione ai congiunti del risarcimento del danno morale, contraria alla dominante giurisprudenza di legittimità, in quanto con essa è stata ristorata una conseguenza non immediata ne' diretta delle lesioni subite dallo OR. Il danno morale, il quale coincide con le sofferenze psichi- che apportate dal fatto illecito, rappresenta infatti un'ipotesi di danno conseguenza, risarcibile solo se ricorrente in concreto e alle condizioni di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 C.p.. La legittimazione dei familiari a richiedere il risarcimento del danno morale, nel caso in cui la vittima subisca lesioni non letali, è stata sempre fermamente negata dalla Corte di Cassazione, ed è stata riconosciuta dal giudice di merito per esigenze di giustizia sostanziale del caso concreto che, seppure in una certa misura comprensibili, tuttavia non possono essere assecondate.
Anche questo motivo è infondato.
Esso contrasta con la più recente giurisprudenza di legittimità, ad avviso della quale ai prossimi congiunti della persona che, a causa di un fatto illecito costituente reato, abbia subito lesioni personali, spetta il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima (Cass. S.U. 1^ luglio 2002 n. 9556). Nella specie il risarcimento del danno morale (pag. 22, 23 e 30 della sentenza impugnata) è andato alla madre e ai fratelli del leso, nella misura, rispettivamente, di lire 100.000.000 e di lire 40.000.000 ciascuno, in considerazione della gravità delle lesioni e della loro corrispondente incidenza sullo svolgimento dei rapporti affettivi e di convivenza, a ristoro di sofferenze che sono "un mero riflesso di quelle patite dalla vittima"; ossia perfettamente in linea con l'insegnamento di questa Corte Suprema.
Col terzo mezzo, denunciando la "violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 c.c., consequenziale errata quantificazione del danno biologico e morale subito da storti LA e detrazione delle somme pagate (art. 360 n. 3 C.p.c.)", si lamenta l'errore commesso dalla Corte, laddove ha limitato la compensazione con le somme già versate dal Ministero ad una soltanto delle poste di danno liquidate, essendo noto che i trattamenti pensionistici successivi ad infortuni considerano, quale base, il danno globale patito dal soggetto e non avendo la controparte contestato la compensabilità di tutte le somme erogate allo OR.
Dovevano essere considerate, ai fini della compensazione, lire 38.606.500 per la metà dell'equo indennizzo ( 77. 213.000: 2); lire 40.000.000 per speciale indennità; lire 666.164.657 per capitalizzazione del trattamento pensionistico;
lire 189.518.621 per capitalizzazione dell'indennità integrativa speciale;
per un totale di lire 934.289.778, cifra esposta in valuta del 1990 e quindi da adeguare ai valori degli importi che fossero stati calcolati a credito dello OR.
Alla trattazione di questo motivo è logicamente preliminare l'esame del ricorso incidentale, col quale OR LA, denunciando la violazione dell'art. 346 C.p.c., osserva che il Ministero, nelle conclusioni definitive precisate nell'udienza del 25 giugno 1996, si limitò a richiamare quelle di appello, dove non risulta proposta ne' quantificata un'espressa eccezione di compensazione, formulata soltanto nella parte motiva di tale atto. Pertanto, ammesso che abbia ritualmente proposto l'eccezione di compensazione nell'atto di appello, il Ministero vi ha implicitamente rinunciato nel momento in cui, precisando le conclusioni da sottoporre al Collegio, non l'ha riproposta.
La Corte dunque, conclude il ricorrente incidentale, rifiutando di sanzionare tale decadenza, eccepita dallo OR nella comparsa conclusionale, ha detratto dal risarcimento liquidato, senza alcun fondamento, la somma complessiva di lire 706.164.657. Al riguardo, attraverso l'esame diretto degli atti processuali, cui la Corte è abilitata, stante il denunciato "error in procedendo", e prescindendo dalla motivazione adottata sul punto dal giudice "a quo", si osserva che, avendo il Tribunale rigettato l'eccezione di compensazione del Ministero perché non provata, il Ministero, con l'appello, dedusse il mancato esame dei documenti asseritamene te versati già in prime cure a fondamento della stessa e relativi all'attribuzione allo OR della pensione privilegiata, dell'equo indennizzo e dell'indennità "una tantum", riproponendo quindi l'eccezione in parola, al fine di ottenere la detrazione dal risarcimento di quanto già corrisposto allo OR ai titoli suddetti;
e coerentemente concluse, in via subordinata, per una congrua riduzione degli importi determinati dal Tribunale. Nell'udienza di precisazione delle conclusioni definitive il Ministero appellante si riportò poi a quelle dell'atto di appello. Se dunque l'opportuna coordinazione della parte motiva con le conclusioni del gravame non permette dubbi sulla riproposizione espressa dell'eccezione, affidata, per la sua quantificazione, al sostegno documentale (e del resto, a norma dell'art. 345 2^ comma C.p.c., nel testo previgente alla riforma, applicabile al processo in esame, pendente alla data del 30 aprile 1995, la compensazione poteva essere utilmente eccepita anche per la prima volta in appello); è pur vero che non può configurarsi nessun abbandono dell'eccezione in parola in sede di conclusioni definitive.
Infatti il principio invocato dal ricorrente incidentale, secondo cui le domande e le eccezioni non riproposte nell'udienza di precisazione delle conclusioni si considerano abbandonate, opera soltanto quando la parte abbia precisato le proprie in modo dettagliato e specifico, ciò che nella fattispecie non è avvenuto;
con la conseguenza che il giudice di appello è stato legittimamente investito della questione della compensazione in forza del semplice richiamo alle conclusioni del gravame, che logicamente la contengono.
Del resto non sarebbe incorso in nessuna decadenza il Ministero appellante nemmeno nell'ipotesi che, come era sua facoltà, avesse omesso di precisare le conclusioni in udienza, ciò che non avrebbe prodotto altro effetto che quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza.
Se dunque è da rigettare il ricorso incidentale, non può avere miglior sorte il residuo motivo del ricorso principale. Anzitutto, la quarta voce oggi pretesa in compensazione (capitalizzazione dell'indennità integrativa speciale) non formò oggetto dell'eccezione sollevata in sede di merito ed è pertanto questione non proponibile in Cassazione per la prima volta. Per quanto concerne le altre voci, la Corte ha detratto dall'ammontare del danno lire 666.164.657, quale capitalizzazione della pensione privilegiata (valore riferito al 25 ottobre 1991, data del decreto attributivo), e lire 40.000.000 per l'indennità "una tantum" di pari importo (valore riferito al 30 ottobre 1991, data del decreto attributivo); e così, complessivamente, lire 706.164.657. Ha invece ritenuto non detraibile la somma di lire 78.213.930, attribuita allo OR a titolo di equo indennizzo. Ha spiegato al riguardo che, come risulta dalla documentazione prodotta (segnatamente la nota 8 agosto 1995 della Direzione provinciale del Tesoro di Cremona), metà di tale somma non viene ripetuta dalla pubblica amministrazione, evidentemente perché non ritenuta di natura risarcitoria, mentre la stessa amministrazione sta procedendo al recupero dell'altra metà, mediante trattenute mensili di lire 420.505 sulla pensione dello OR;
ma, non essendovi dati da cui desumere quando è iniziata la detrazione, non è possibile quantificare l'eventuale somma residua compensabile. In conclusione, per effetto delle detrazioni, il risarcimento totale di lire 2.155.156.000 (lire 534.156.000 per il danno patrimoniale;
lire 41.000.000 per spese mediche documentate;
lire 30.000.000 per spese mediche non documentate;
lire 350.000.000 per spese future;
lire 800.000.000 per il danno biologico;
lire 400.000.000 per il danno morale) è stato ridotto a lire 1.448.991.343.
Quanto alla rivalutazione, pur ammettendo che le somme rispetto alle quali è stato riconosciuto al Ministero il diritto alla detrazione corrispondono ad altrettante obbligazioni di valore, partecipando esse della stessa natura risarcitoria attribuita alle erogazioni patrimoniali corrisposte allo OR;
la Corte osserva tuttavia che, essendo il credito dello OR diventato liquido prima di quelli del Ministero e coincidendo per detti crediti il momento della loro liquidità e quello del loro sorgere (coi D.M. concessivi delle attribuzioni patrimoniali portate in compensazione), tale affermazione è priva di rilevanza pratica, assumendo rilevanza, da tale momento, soltanto il credito residuo dello OR. Ebbene, al cospetto di queste statuizioni, sfugge del tutto, per l'estrema sinteticità e l'oscurità della censura, il senso della lamentata limitazione della compensazione "ad una soltanto delle poste di danno liquidate" e del richiamo al trattamento pensionistico da infortunio sul lavoro avente a base "il danno globale patito dal soggetto"; ne' viene meglio spiegato perché sarebbe errata la quantificazione del danno biologico e morale.
La Corte di merito ha chiarito sia perché non abbia ammesso in detrazione l'equo indennizzo sia perché non abbia rivalutato oltre l'ottobre 1991, per rendere il sottraendo numericamente omogeneo al minuendo (rapportato, nelle sue varie componenti, ad epoche successive all'ottobre 1991), le due poste portate in compensazione, ma contro le rispettive ragioni non vengono formulate censure. Il motivo in esame, pertanto, a parte il già rilevato profilo di novità, si esaurisce in una generica postulazione di erroneità della sentenza impugnata e in proposizioni puramente assertive, estranee alla tipologia del ricorso per Cassazione, e non consente l'esercizio della funzione di legittimità.
La reciproca soccombenza è giusto motivo di compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di Cassazione tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004