Sentenza 4 gennaio 2002
Massime • 1
Il termine previsto dall'art. 644 cod. proc. civ. per la notifica del decreto ingiuntivo è perentorio e, come tale, non può essere prorogato. Peraltro, qualora il creditore provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso di tale termine, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato; ed inoltre, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire solo l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore, che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione. In tal ultimo caso l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 cod. proc. civ. può acquisire rilevanza, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/2002, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AM OE, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Trionfale n.
7. presso l'avv. Giancarlo Fiorini, che la difende in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO di VIA FLAVIA n. 84 - ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma in data 18 dicembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Riggio;
Udito l'avv. Giancarlo Fiorini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo del 10 febbraio 1998 il Giudice di pace di Roma, su istanza del Condominio di via Flavia n. 84. intimava a NO NI AM il pagamento della somma di L. 625.000, oltre interessi e spese, per oneri condominiali.
La NI AM proponeva opposizione, eccependo in via preliminare l'inefficacia del decreto, per esserle stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla sua emissione, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., dovendosi ritenere illegittimo l'operato del giudice che, pur - non ricorrendone i presupposti, aveva concesso nuovo termine per la notifica. Nel merito contestava, con argomentazioni varie, di dovere la somma richiestale, concludendo quindi per la revoca del decreto opposto e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno.
Il giudice di pace, con sentenza in data 18 dicembre 1998, rigettava l'opposizione, rilevando l'infondatezza della eccezione preliminare poiché il giudice non aveva rimesso in termine il condominio dopo la scadenza dello stesso, ma aveva concesso il nuovo termine nel periodo in cui era ancora efficace il decreto. Nel merito rilevava che l'opponente aveva partecipato alla assemblea condominiale del 18 febbraio 1997, con la quale era stata deliberata alla unanimità la costituzione di un fondo spese, votando anch'ella a favore.
Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la NI AM in base a tre motivi di ricorso. Il condominio non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 644 c.p.c. e la contraddittorietà della motivazione la ricorrente sostiene che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere legittima la concessione di un nuovo termine per la notifica del decreto ingiuntivo poiché, essendo stato questo emesso il 10 febbraio 1998, il periodo di efficacia dello stesso era scaduto definitivamente l'11 aprile 1998, mentre solamente il 7 maggio 1998 il condominio aveva avanzato la richiesta di remissione in termini.
Il motivo è fondato.
Il termine di cui all'art. 644 c.p.c. ha infatti carattere perentorio, e quindi non è prorogabile. Peraltro nella fattispecie, se anche detto termine fosse stato prorogabile, non si sarebbe potuto parlare di concessione della proroga, avendo il condominio chiesto il nuovo termine dopo la scadenza di quello stabilito, e quindi allorquando il decreto ingiuntivo notificato alla NI AM era ormai divenuto irrimediabilmente inefficace. Peraltro, a nulla varrebbe rilevare in proposito che, qualora il creditore provveda alla notificazione del decreto ingiuntivo dopo la decorrenza del termine di efficacia di cui all'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore relative alla inefficacia del titolo prevista da tale norma, che possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine fissato nel provvedimento notificato, non possono impedire che ad una eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione, da parte del giudice della opposizione in merito alla esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, mentre l'inosservanza, da parte del creditore, del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquistare rilevanza, nel caso di rigetto della opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio (vedasi Cass. sez. l. 30 marzo 1995, n. 3783). Ciò è infatti vero solo nel caso in cui il creditore opposto, che abbia notificato il decreto ingiuntivo dopo la scadenza del termine di efficacia, si sia costituito nel giudizio di opposizione, riproponendo la domanda fatta valere con il ricorso per il decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, invece, il Condominio non si è costituito neppure in primo grado, per cui la sua domanda, a seguito della inefficacia del decreto opposto, è come non fosse stata mai proposta.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia altro vizio di motivazione, per avere il giudice di pace omesso di pronunziarsi sulla eccezione da lei sollevata circa la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo per l'assoluta incertezza circa la persona del ricorrente, non essendo stati indicati nella intestazione del ricorso per d.l. il nome e cognome del rappresentante del condominio, ed essendo inoltre illeggibile la sottoscrizione del mandato. Infine la ricorrente denunzia con l'ultimo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 c.c., sostenendo che erroneamente il giudice di pace avrebbe disatteso l'eccezione di nullità della delibera della assemblea posta a fondamento del ricorso e quella conseguente della nullità del ricorso stesso, in base al rilievo che la deliberazione era stata presa alla unaminità, e quindi anche con il voto favorevole della stessa NI AM.
Tali ultimi due motivi, per effetto dell'accoglimento del primo motivo, vanno dichiarati assorbiti.
In definitiva, per effetto dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio. Quanto alle spese giudiziali, sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti quelle di primo grado, mentre quelle relative al presente giudizio varino poste a carico del condominio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso: dichiara assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio l'impugnata sentenza. Compensa interamente tra le parti le spese di primo grado e condanna il Condominio al pagamento di quelle relative a questo giudizio, che liquida in L. 315.300 (euro 162.84) oltre a L. 500.000 (euro 258.23) per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2002