Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/2002, n. 67
CASS
Sentenza 4 gennaio 2002

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Il termine previsto dall'art. 644 cod. proc. civ. per la notifica del decreto ingiuntivo è perentorio e, come tale, non può essere prorogato. Peraltro, qualora il creditore provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso di tale termine, le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato; ed inoltre, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire solo l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore, che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione. In tal ultimo caso l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 cod. proc. civ. può acquisire rilevanza, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/01/2002, n. 67
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 67
    Data del deposito : 4 gennaio 2002

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