Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2015, n. 20466
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Sentenza 27 gennaio 2015

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In sede esecutiva, l'illegittimità della pena accessoria applicata dal giudice della cognizione può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie o quantità, questa risulti eccedente il limite legale, e non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, per lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, nel dichiarare estinto il reato di cui all'art. 186 comma secondo, lett. b), D.Lgs. n. 285 del 1992, aveva rideterminato la durata della sospensione della patente di guida in anni uno, applicando la riduzione della metà alla sanzione erroneamente stabilita in sede di cognizione in anni 2, ovvero in misura eccedente il limite massimo edittale previsto dalla ipotesi di reato contestata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2015, n. 20466
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20466
    Data del deposito : 27 gennaio 2015

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