Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
In sede esecutiva, l'illegittimità della pena accessoria applicata dal giudice della cognizione può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie o quantità, questa risulti eccedente il limite legale, e non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, per lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, nel dichiarare estinto il reato di cui all'art. 186 comma secondo, lett. b), D.Lgs. n. 285 del 1992, aveva rideterminato la durata della sospensione della patente di guida in anni uno, applicando la riduzione della metà alla sanzione erroneamente stabilita in sede di cognizione in anni 2, ovvero in misura eccedente il limite massimo edittale previsto dalla ipotesi di reato contestata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2015, n. 20466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20466 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 27/01/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 225
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - N. 31491/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD ND, nato l'[...] a [...];
avverso l'ordinanza del 21/05/2014 del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. ROMANO Giulio il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21 maggio 2014, ha dichiarato estinto il reato di cui a D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, Nuovo C.d.S.(abbreviato in C.d.S.), per il quale lo stesso Tribunale, con sentenza del 4 marzo 2013, irrevocabile dal 19 aprile 2013, aveva applicato a RD ND la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, a norma dello stesso art. 186 C.d.S., comma 9-bis ; con la medesima ordinanza il Tribunale ha anche disposto la riduzione alla metà della durata della sospensione della patente di guida stabilita in due anni nella predetta sentenza.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RD tramite il difensore, avvocato Francesco Usai del foro di Firenze, il quale, con unico motivo, denuncia violazione di legge:
erroneamente il Giudice dell'esecuzione avrebbe disposto la riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, assumendo come dato di partenza la durata di tale sospensione stabilita in sentenza in anni due e quindi riducendola ad anni uno.
Il RD, infatti, era stato giudicato per il reato previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) con l'aggravante di cui al comma 2-sexies della stessa norma incidente solo sull'entità dell'ammenda, sicché la sospensione della patente di guida non avrebbe potuto superare la durata massima di un anno sancita nel medesimo art. 186, comma 2, lett. b), con l'ulteriore conseguenza che la riduzione alla metà, per riconosciuto svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, avrebbe dovuto comportare l'applicazione della sanzione per la durata di sei mesi e non di un anno, come invece statuito sulla base dell'erronea determinazione, in sentenza, del tempo della sospensiva.
3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 23 settembre 2014, ha osservato che l'erronea determinazione, nella sentenza del 4 marzo 2013 resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., della durata della sospensione della patente di guida, fissata in anni due nella (non contestata) lett. c) dell'art. 186 C.d.S., comma 2 e, invece, in anni uno nella (contestata) lett. b) dello stesso comma 2, non aveva formato oggetto di ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, divenuta pertanto irrevocabile anche in punto di durata della sanzione amministrativa accessoria;
e ha precisato che un precedente procedimento per correzione del preteso errore materiale, contenuto nella medesima sentenza, era stato dichiarato inammissibile dal giudice con ordinanza del 20 novembre 2013; ne' la riduzione della durata della sospensione della patente di guida avrebbe potuto formare oggetto dell'attuale procedimento, inteso alla sola declaratoria di estinzione del reato per positivo svolgimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Ha chiesto, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni puntualmente esposte dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta, sopra richiamate. La sentenza del 4 marzo 2013, divenuta irrevocabile, ha stabilito in anni due la durata di sospensione della patente di guida nei confronti del ricorrente, giudicato per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), con applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis dello stesso articolo.
Il denunciato errore nella determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, applicabile da sei mesi ad un anno in caso di reato previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), in assenza di impugnazione della sentenza, non può essere emendato in sede esecutiva, con la conseguenza che correttamente il Giudice dell'esecuzione, nel dichiarare l'estinzione del reato per svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, ha ridotto alla metà ossia ad un anno la durata della sospensione della patente di guida, che era stata disposta, seppure erroneamente, in due anni nella sentenza irrevocabile di applicazione della pena. Al riguardo questa Corte ha già affermato che, in sede esecutiva, l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza (Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, dep. 19/09/2013, Villirillo, Rv. 256879).
E, nel caso di specie, l'errata determinazione di durata della sospensione della patente di guida non si pone extra ordinem, ne' risulta eccedente l'astratto limite temporale previsto da uno a due anni in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool, ove sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), e da sei mesi ad un anno se il tasso alcolemico sia risultato superiore a 0,8 g/l ma non a 1,5 g/l, ipotesi, quest'ultima, contestata al RD e ritenuta nella sentenza del 4 marzo 2013 di applicazione allo stesso della pena di giorni venti di arresto ed euro duemila di ammenda, sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità.
2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2015