Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
società per azioni Ferrovie dello Stato, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via Santa Maria Mediatrice 1 presso lo studio dell'avvocato Federico Bucci, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
FE RT,
- intimato -
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - del 6 giugno 2001, depositata il giorno 18 successivo, numero 209, r.g. 72;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 22 settembre 2003 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Trento, ha rigettato la impugnazione proposta dalla società Ferrovie dello Stato nei confronti della pronuncia del tribunale di Bolzano con la quale si era accertato il diritto del lavoratore ricorrente alla inclusione nella base di computo del premio di fine esercizio delle somme percepite a titolo di "elemento distinto dalla (e non "della", come invece risulta dalla sentenza del giudice di merito) retribuzione". Il giudice di secondo grado ha ritenuto di dovere respingere la tesi difensiva della azienda secondo la quale l'elemento sarebbe distinto ed esterno rispetto alla retribuzione e, come tale, inidoneo a produrre effetti sulle voci stipendiali indirette. Questo assunto, secondo la decisione impugnata, fondata esclusivamente sulla denominazione dell'istituto, è smentita dalle disposizioni dettate dagli articoli 41 e 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro prevedenti il suo riconoscimento, ricavandosi inequivocabilmente dalla loro letterale formulazione, che le parti avevano inteso considerare tra gli elementi costitutivi della base del computo anche quello in questione, ricavandosi dal dato testuale delle disposizioni stesse l'intento negoziale di ricomprendere nella retribuzione base (e quindi nel premio di esercizio, il cui importo era pari a quello della retribuzione) anche "l'eventuale EDR", derivandone che quando, con l'accordo del 1995 venne prevista una attribuzione a questo titolo, essa venne a costituire elemento di computo ai fini della determinazione del premio di esercizio. A identiche conclusioni doveva pervenirsi con riferimento al contratto siglato il 6 febbraio 1998.
Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società Rete Ferroviaria Italiana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente - denunciando violazione o falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 del codice civile in relazione alla interpretazione dell'articolo 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1990/1992, del Protocollo del 31 luglio 1992, degli articoli 33 e 44 del contratto collettivo 1993/1995 e dell'Accordo del 6 febbraio 1998, nonché vizi della motivazione - deduce che la interpretazione che il giudice del merito ha fornito delle clausole contrattuali in tema di "elemento distinto dalla retribuzione" non è assolutamente condivisibile per essere inficiata dalla mancata individuazione della ratio sottesa all'istituto, la cui natura erroneamente si è ritenuta retributiva, non essendosi tenuto conto della relativa disciplina succedutasi nella materia. Espone che già con l'articolo 27 del contratto 1987-1989 si era stabilito testualmente che la quota di 19.000 lire del premio di produzione non conglobata fosse considerata "elemento distinto dalla retribuzione e utile, quindi, ai soli fini pensionistici", e ciò per il periodo 1^ gennaio 1990 - 1^ gennaio 1991, essendosi poi previsto con l'articolo 37 del contratto 1990-1992 che a decorrere dal 1^ gennaio 1991 tale voce venisse assorbita negli stipendi iniziali. Ne consegue che l'articolo 33 dello stesso contratto secondo il quale "sono elementi della retribuzione base: a) lo stipendio ... ed eventuale EDR ..." andava evidentemente inteso nel che nella retribuzione base dovesse ricomprendersi anche l'elemento distinto eventualmente spettante per il limitato periodo sopra indicato. Successivamente, con il Protocollo del 31 luglio 1992, le parti espressamente concordarono, nell'ambito di una trattativa tesa a contenere il disavanzo del bilancio dello Stato e per effetto della intervenuta soppressione del meccanismo della scala mobile, "l'erogazione di una somma forfetaria a titolo di Elemento Distinto dalla Retribuzione di lire 20.000 mensili per 13 mensilità a partire dal mese di gennaio 1993 ... che resterà allo, stesso titolo acquisita per il futuro nella retribuzione", sicché nessun obbligo poteva incombere sul datore di lavoro di computare l'elemento a fini diversi e in particolare per il premio di esercizio, costituendo questo la quattordicesima mensilità dei dipendenti dell'ente. Con l'articolo 5 del contratto collettivo 1993-1995 l'elemento in questione fu identificato come voce retributiva, spettante sempre sulle tredici mensilità, costituita da una quota delle competenze accessorie da computarsi nella base pensionabile. Infine, definitiva riprova della non computabilità dell'elemento per la determinazione del premio di esercizio, è il verbale di accordo del 6 febbraio 1998 che previde la corresponsione di "un 14 EDR ..., da tenere distinto da quello di uguale importo già mensilmente spettante".
La censura è fondata, dovendo condividersi le osservazioni formulate dalla società ricorrente tendenti a fornire dimostrazione della illogicità della motivazione della sentenza impugnata e della mancata osservanza dei criteri di ermeneutica contrattuale. Occorre in primo luogo osservare che non può trovare accoglimento la tesi per la quale all'attributo "eventuale", usato dalle parti nell'articolo 33 del contratto 1990-1992 con riguardo all'elemento distinto dalla retribuzione, non dovesse attribuirsi "il valore di limite cronologico (cioè ostacolo al riferimento a contenuti economici che non fossero già positivamente conosciuti alla data di stipulazione del contratto in questione)", essendo questo "del tutto estraneo al significato lessicale proprio dell'aggettivo inducendo invece lo stesso "un riferimento a potenzialità future, per ciò stesso non necessariamente identificabili tra quelle esistenti nell'attualità, si che è evidente che l'intenzione dei contraenti fosse quella di non limitare l'incidenza dell'istituto ai contenuti economici dell'epoca e di lasciarne libera l'espansione anche a futuri incrementi o nuovi assetti", tanto che la stessa formula venne riprodotta anche nel contratto successivo, "così palesandosi l'intenzione definitiva dei contraenti collettivi di considerare tra gli elementi costitutivi della base di computo anche quello eventuale, perché all'epoca non effettivamente erogato, ricompreso sotto la denominazione in parola". E invero, a un tale rilievo si deve anzi tutto obiettare che nel lessico italiano l'aggettivo "eventuale" ha il preciso significato del "che può avvenire" con riferimento quindi a una cosa ben nota nel momento e incerta esclusivamente nella sua futura presenza. Ma, anche a volere prescindersi da ciò, il Collegio deve ribadire quanto già in precedenza affermato sul punto, decidendo su un ricorso vertente in identica fattispecie e nei confronti di decisione di identico contenuto (Cass., 13 marzo 2003, n. 3740), e cioè che è totalmente illogica la affermazione, che si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, che la possibilità e l'eventualità possano essere intese come portatrici di tanti contenuti da non averne poi in realtà alcuno sul quale compiere una concreta operazione interpretativa, imponendosi allora che, in considerazione della polisemia della espressione "elemento distinto dalla retribuzione" (per essere stata usata dalle parti per designare ora voci retributive non pensionabili, ora poste contabili da considerare ai soli fini pensionistici, ora come base di calcolo di altre voci), si imponeva che l'interpretazione sia della parola "eventuale" che dell'intero dato negoziale venisse operata, secondo quanto espressamente disposto dall'articolo 1369 del codice civile con riferimento proprio alle "espressioni a più sensi", con motivazione adeguata a definire lo specifico significato scelto e a esprimere le ragioni della scelta stessa rispetto al dato esaminato, il che non ha fatto la Corte di appello di Bolzano, in quanto la stessa avrebbe dovuto indicare con-gruamente e logicamente gli elementi di valutazione in base ai quali ravvisava nelle pattuizioni successive al contratto collettivo 1990-1992 (il quale, incontestabilmente, escludeva l'EDR dagli elementi di computo del premio di esercizio salvo che per l'anno 1990) un intento negoziale indirizzato a identificare nell'elemento stesso una posta economica stabilmente accrescitiva dello stipendio e, come tale, da computare nel premio annuale di esercizio prima e nell'assegno pensionabile poi, e ciò attraverso una indagine interpretativa, necessaria qualora non si fosse ritenuto sufficiente il ricorso al solo dato letterale, di ciascuna clausola contrattuale per mezzo delle altre e attribuendovi il senso risultante dal complesso della disciplina pattizia secondo i criteri indicati nell'articolo 1363 del codice civile. Resta esclusivamente da marcare che questa Corte, con altre pronunce confermative di decisioni di merito (Cass., 8 gennaio 2002, n. 124;
Cass., 15 maggio 2002, n. 7085), ha concluso per la non sindacabilità decisioni di segno opposto fondate sulla interpretazione sistematica (e non frammentaria) delle disposizioni contrattuali oltre che sulla utilizzazione del canone primario rappresentato dalla formulazione letterale di esse. Della sentenza impugnata si impone pertanto la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice - che si designa nella Corte di appello di Venezia - il quale, utilizzando i criteri ermeneutici previsti in tema di interpretazione dei contratti, e in particolare dagli articoli 1362, 1363 e 1369 del codice civile, proceda al riesame della controversia e identifichi appropriatamente la comune intenzione delle parti nel fare rientrare o meno, attraverso le clausole nella contrattazione collettiva intervenuta fino al contratto 1997-1999, il cosiddetto "elemento distinto dalla retribuzione" tra gli elementi di computo per la determinazione della base di calcolo del premio di esercizio fino a tutto il 1996 e dell'assegno personale pensionabile per il periodo successivo. Alla stessa Corte territoriale si demanda di provvedere, all'esito, alla regolamentazione anche delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004