Sentenza 8 agosto 2001
Massime • 3
Nei giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale va riconosciuta la veste di giudice speciale, il Consiglio dell'Ordine, organo amministrativo nella materia disciplinare, è parte necessaria, in quanto portatore dell'interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso ed impugnato in via giurisdizionale dal destinatario; ne consegue che il Consiglio dell'Ordine è legittimato a sollecitare il controllo di legittimità da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense.
È ricorribile dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, da parte del locale Consiglio dell'Ordine, la decisione del Consiglio nazionale forense dichiarativa della nullità della sospensione cautelare di diritto dall'esercizio della professione disposta, a tempo indeterminato, dal medesimo Consiglio dell'Ordine, trattandosi di provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed incidente, in via diretta ed immediata, sullo "ius postulandi" dell'avvocato.
Nel giudizio dinanzi al Consiglio nazionale forense adito contro il diniego della revoca della sospensione dall'esercizio della professione forense pronunciato dal Consiglio dell'Ordine non è consentita la difesa personale svolta dall'avvocato che sia stato sospeso a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, difettando in tal caso il requisito indispensabile dello "ius postulandi", la cui mancanza è rilevabile d'ufficio.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2001, n. 10956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10956 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNANTONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LODI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PIPERNO, rappresentato e difeso dagli avvocati COSTANTINO ERCOLI, OLIVO RINALDI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OM VI, domiciliato in ROMA, VIA DEL BABBUINO 48, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ERMETE AJELLO, giusta delega in atti;
- resistente con mandato -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso la decisione n. 263/00 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 15/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Francesco SABATINI;
uditi gli avvocati Olivo RINALDI, Ermete AJELLO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo con assorbimento degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lodi - che con deliberazione del 5-6 aprile 1995, non impugnata, aveva disposto, a seguito del procedimento penale instaurato contro l'allora Dott. proc. IT BA ed a tutela della dignità e del decoro della professione forense la sospensione cautelare a tempo indeterminato dello stesso - il 2 dicembre 1998 respinse l'istanza di revoca del suindicato provvedimento da questi proposta il 5 ottobre precedente. Con la decisione ora gravata, il Consiglio Nazionale forense provvedendo sul ricorso personalmente avanzato dal BA avverso quest'ultima pronuncia il ha dichiarato la nullità delle due menzionate delibere: premesso che il provvedimento - adottato dal Consiglio locale dell'Ordine ha natura. amministrativa - sicché esso è revocabile dallo stesso Consiglio in caso di mutamento delle circostanze, e, se tale, può essere dichiarato nullo in qualsiasi momento -, ha osservato che trattavasi nella specie di sospensione cautelare di diritto disposta ai sensi dell'art. 43 primo comma lett. b) dell'art. 43 primo comma lett. B) dell'art. 43 r.d.l. 27.1.1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36 e non già di sospensione facoltativa ai sensi del terzo comma dello stesso art. 43. Orbene, rinviando la citata lettera b) agli artt. 140 (poi abrogato dall'art. 217 disp. att. c.p.p.) e 206 c.p., e non ricorrendo nella specie l'ipotesi di cui a quest'ultima norma la sospensione di diritto non poteva essere adottata ed era dunque illegittima.
Per la cassazione di tale decisione il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lodi ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi. Il BA ha depositato memoria difensiva ed ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il resistente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto un triplice profilo:
a) afferma in primo luogo "la totale carenza di legittimazione, sostanziale e processuale, dei Consigli dell'Ordine territoriali ad impugnare le decisioni del Consiglio Nazionale Forense avanti alle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione" -: a sostegno di tale tesi adduce che i Consigli, locali e nazionale svolgono rispettivamente, nella materia disciplinare le funzioni di giudice di primo e secondo grado e richiama i principi della terzietà ed imparzialità del giudice enunciati dal novellato art. 111 cost., nonché gli artt. 50 e 56 r.d. 27 novembre 1933 n. 1578. Rileva la corte che tali affermazioni si pongono in contrasto con il consolidato principio - più volte affermato non solo da queste sezioni unite (tra le altre, sentenze 5.11.1993 n. 10942, 3.3.1994 n. 2077 e 21.12.1999 n. 919 nonché ordinanza 11 gennaio 1997 n. 12 ma anche dalla Corte costituzionale (sent. 12 luglio 1967 n. 110 per il quale soltanto al Consiglio nazionale forense come agli analoghi organismi a carattere nazionale. di altri ordinamenti professionali istituiti prima dell'entrata in vigore della costituzione e rimasti in vita perché non sottoposti a revisione ai sensi della sesta disposizione transitoria della costituzione stessa) va riconosciuta la veste di giudice speciale, che deve invece essere negata ai Consigli locali, meri organi amministrativi anche nella materia disciplinare vedasi, per altri ordinamenti professionali Corte cost. 23.12.1986 n. 284 e ord. 18.4.2000 n. 103,nonché Cass.. nn. 12161/93 11072/97 e 13016/971).
Ed è proprio da tale diversa natura dei due organi che discende la qualità di parte che, nel procedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense, va riconosciuta al Consiglio locale, legittimato pertanto ad impugnare la relativa decisione (Cass. sez. un. nn. 10942/93 e 2077/94, già citate ed ordinanza 11 gennaio 1997 n. 11, nonché Corte costituzionale, ordinanza 20 maggio 1999 n. 183, la quale qualifica abnorme il procedimento al quale il Consiglio locale non sia stato posto in condizione di partecipare).
Che un organo amministrativo, portatore dell'interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso e che venga dal destinatario impugnato in via giurisdizionale debba esser parte del relativo procedimento, è del resto, principio espressamente codificato quanto al giudizio amministrativo artt. 7 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, 21 e 23 legge 6 dicembre 1971 n. 1034), mentre la già
rilevata diversità della natura dei due organi professionali (Consiglio locale e nazionale) rende non pertinente il richiamo al principio della imparzialità del giudice, di cui al novellato art. 111,cost.. b) afferma in secondo luogo il resistente che il ricorso è inammissibile per mancanza di definitività del provvedimento impugnato e richiama al riguardo la giurisprudenza in tal senso formatasi relativamente ai provvedimenti cautelari previsti dal codice di procedura civile.
Anche sotto tale aspetto l'eccezione è infondata così come infatti il non sarebbe stato seriamente contestabile la ricorribilità per cassazione, da parte dell'avvocato, del provvedimento che avesse confermato la sospensione cautelare dall'esercizio della professione disposta in sede locale (e per di più, nella specie, a tempo indeterminato), allo stesso modo non può contestarsi la ricorribilità, da parte del consiglio dell'ordine, del provvedimento che come nella specie ha posto nel nulla la già adottata sospensione.
Non vale il richiamo al codice di procedura civile, giacché i provvedimenti emessi dal Consiglio nazionale forense sono ricorribili ai sensi dell'art. 111 cost. norma della quale sussistono nella specie i presupposti (più volte indicati da questa C.S.: tra le altre, con la già citata sentenza n. 10942/9'3 stante la natura sostanziale di sentenza della decisione e l'incidenza di essa, diretta ed immediata, sullo jus postulandi dell'attuale ricorrente, del quale questi era stato precedentemente privato - tanto che di ciò egli si dolse nel ricorso al Cnf - e nell'esercizio del quale lo stesso è stato poi reintegrato dalla citata decisione (in sede penale non si dubita della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti aventi ad oggetto l'analoga misura cautelare interdittiva, di cui all'art. 290 c.p.p., salvo per la prevalente giurisprudenza che nelle more la misura abbia perduto efficacia in tal senso, tra le altre, Cass. sez. 6^ pen. 23.2.1999, Giudice). c) neppure sussiste infine la dedotta acquiescenza alla decisione del Cnf da parte del Consiglio dell'ordine di Lodi: che, infatti, esso abbia revocato. la sospensione cautelare, precedentemente disposta, è atto dovuto di per sè conseguente all'efficacia immediata art. 56 quarto comma r.d. n. 1578/33 delle decisioni del Cnf.
Avendo quest'ultimo dichiarato la nullità delle deliberazioni di sospensione cautelare, il Consiglio locale non poteva non adeguarsi, senza, tuttavia, che ciò gli precludesse l'esercizio del diritto di impugnazione.
2. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce che avendo l'avv. BA sottoscritto personalmente il ricorso al Cnf - ciò che egli non poteva fare in quanto sospeso dall'esercizio della professione forense ricorso stesso era inammissibile e detto Consiglio che tanto non ha rilevato ha conseguentemente violato gli artt. 60 e 63 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37. Osserva la Corte che tali norme rispettivamente dispongono, all'ultimo ed al primo comma, per quel che qui rileva che nel procedimento dinanzi al Cnf il professionista interessato può essere assistito da un avvocato iscritto nell'albo speciale e che egli è ammesso ad esporre le sue deduzioni personalmente o a mezzo del difensore.
Le stesse norme vanno correlate con gli artt. 1, 7 e 33 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36 sull'ordinamento della professione di avvocato nonché con l'art. 86 C.P.C. norma quest'ultima, parimenti applicabile essendo il procedimento in questione regolato in via generale dalle norme del codice di rito civile (tra le altre, in tal senso, Cass. sez. un. 10.2.1998 n. 1342). Tale essendo il quadro normativo da esso consegue che nel procedimento in questione è consentito in via eccezionale l'esercizio dello jus postulandi al professionista ancorché non iscritto nell'albo speciale, a condizione però, che egli sia iscritto in quello ordinario con l'eventuale assistenza di un avvocato iscritto nell'albo speciale Cass. sez. un. 12.1.1998 n. 160 e 28.7.1998 n. 7339; la stessa regola vale anche per il ricorso per cassazione dell'avvocato sospeso Cass. sez. un. ord. 12.6.1998 n. 557 E poiché, nella specie, il BA era stato cautelarmente sospeso, fin dal 1995 con decisione non impugnata il Cnf avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso dallo stesso personalmente proposto il 29 dicembre 1998 avverso il diniego della revoca della sospensione stessa.
Tale profilo, non, rimesso all'iniziativa delle parti avrebbe dovuto in un procedimento informato alla tutela del pubblico interesse essere rilevato ex officio dal Cnf: il che rende irrilevante che la questione non sia stata dinanzi ad esso prospettata, e pertanto ammissibile la censura avanzata solo in questa sede.
Riguardo a tale censura la documentazione, prodotta nell'odierna udienza dal resistente, oltre che inammissibile ai sensi dell'art. 372 C.P.C. è altresì del tutto irrilevante attenendo essa a questioni che sono o dovranno essere delibate in separata sede. In contrasto con il richiamato indirizzo lo stesso resistente sostiene invece che la difesa personale della parte riconosciuta dall'ordinamento professionale all'avvocato, è consentita anche nel caso in cui egli sia sospeso dall'esercizio tanto più che il relativo provvedimento era nullo: nullità dalla quale egli fa discendere che essa poteva essere rilevata da chiunque vi avesse interesse ed anche d'ufficio dal giudice
Tali argomentazioni sono infondate: la prima infatti prescinde dal quadro normativo anzidetto, mentre la seconda si pone in contrasto con la regola che il giudice può bensì rilevare anche d'ufficio la mullità di un, provvedimento amministrativo ma solo se il relativo procedimento sia stato ritualmente instaurato: il che, nella specie, non era avvenuto.
Il motivo è pertanto, oltre che ammissibile anche fondato e l'accoglimento di esso comporta l'assorbimento degli altri motivi e la cassazione senza rinvio della decisione (art. 382 terzo comma ultima parte C.P.C. dal che consegue il ripristino della già disposta sospensione e salvo s'intende, il riesame di essa alla luce di fatti sopravvenuti.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la decisione impugnata, e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 17 maggio 2001. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2001