Sentenza 19 giugno 2008
Massime • 1
È legittimo il sequestro operato dalla polizia giudiziaria di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato in esecuzione di un decreto di perquisizione del pubblico ministero, seppure in detto decreto non siano state minuziosamente descritte e però alla loro individuazione possa giungersi in base sia alla natura del reato indicato nel decreto di perquisizione, sia alla nozione normativa di "corpo di reato" e di "cosa pertinente al reato".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2008, n. 35866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35866 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 19/06/2008
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 965
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 7116/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORW DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI TORINO;
nei confronti di:
MU AT, nato a [...] [...];
avverso la ordinanza del Tribunale di Torino dell'01/02/2008;
sentita la relazione del consigliere Dott. CARMENINI;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. MURA Antonio, che ha chiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Il tribunale della libertà di Torino, in accoglimento della richiesta di riesame avanzata nell'interesse di MU AT avverso il decreto di sequestro probatorio disposto dal P.M. in sede, in data 6.12.2007, ha annullato il decreto stesso.
Il Tribunale ha ritenuto di dover accogliere il riesame per difetto assoluto di motivazione, "non avendo la Procura ne' dato contezza nel provvedimento impositivo delle ragioni dell'assunto provvedimento, nè ha trasmesso alcun atto d'indagine, dal quale si possano evincere i presupposti della contestazione ex art. 644 c.p., e il conseguente atto di sequestro".
Contesta questa ordinanza il P.M. interessato, deducendo la violazione di legge e rappresentando che non era stato emesso nessun provvedimento di sequestro, bensì un decreto di perquisizione motivato, a seguito del quale la P.G. delegata aveva rinvenuto gli oggetti sequestrati.
Il ricorso è fondato.
Deve essere premesso che si tratta di sequestro conseguente a perquisizione, ai sensi dell'art. 252 c.p.p.. Nel provvedimento, con il quale il pubblico ministero delegava gli ufficiali di P.G., sono indicati sia il reato per il quale si procede, sia i soggetti offesi dal reato, sia le cose pertinenti al reato per cui si procede (usura), con l'indicazione specifica degli oggetti da sequestrare ("appunti manoscritti e su files, agende, rubriche, documenti cartacei ed elettronici custoditi su personal computer o altri supporti informatici;
somme di denaro;
telefoni cellulari;
rubriche telefoniche;
documenti bancari indicati di deposito presso conti, investimenti, ed anche pegni, polizze di pegno e simili, ogni altro atto, documento, contratto, lettera relativi a rapporti tra l'indagato e le persone offese sopra indicate"). Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (ricordata anche nell'ordinanza del tribunale del riesame) afferma che anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita in concreto per l'accertamento dei fatti;
aggiunge che il giudice del riesame non è legittimato ad integrare il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali dell'organo dell'accusa, che siano state da questo radicalmente pretermesse (Cass. S. U. sent. 2004/0 5876 riv 226711). Proprio questa giurisprudenza contrasta con le conclusioni che ne ha tratte il giudicante, poiché la Sezioni Unite, nel sottolineare la necessità di una indicazione delle ragioni, tuttavia non richiedono formule sacramentali, ne' una motivazione diffusa e pleonastica e specificano che l'omissione deve essere radicale, sì che dall'atto del P.M. non siano ricavabili le ragioni stesse (ibidem riv 226712). Nel caso di specie il P.M. ha indicato, in maniera idonea ad informare il soggetto sottoposto a perquisizione, tutti gli elementi sia dell'ipotesi di reato per cui si procede, sia delle vittime, sia degli oggetti che - in relazione e alla tipologia della condotta - reato e alle persone offese - rivestivano la concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti. Può pertanto affermarsi che è legittimo il sequestro di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato effettuato dalla polizia giudiziaria all'esito di decreto del p.m. di perquisizione e sequestro anche se la cosa sequestrata non sia stata minuziosamente descritta nel provvedimento di perquisizione, purché alla sua individuazione possa comunque pervenirsi mediante il riferimento sia alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione è stata disposta, sia alle nozioni normative di "corpo di reato" e di "cosa pertinente al reato" (indicazione, per altro, che nella specie è presente;
v. Cass. Sez. 6^ sent. 199801934 riv 211593). Queste considerazioni comportano l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al tribunale di Torino per l'ulteriore corso, specificando che resta valido il provvedimento del P.M..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti per l'ulteriore corso al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008