Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2017, n. 19196
CASS
Sentenza 24 febbraio 2017

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Massime1

In tema di reati tributari, il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente - ai sensi dell'art. 5, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario, non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al comma primo del citato art. 5; detto termine è quindi privo di valenza scriminante nei confronti di chi, alla scadenza del termine ordinario, era tenuto a presentare la dichiarazione, eventualmente anche in concorso con il nuovo obbligato nei novanta giorni di proroga. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la condanna del rappresentante di una società, dimessosi appena dopo la scadenza del termine ordinario).

Commentario1

  • 1La proroga per la dichiarazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2017, n. 19196
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19196
Data del deposito : 24 febbraio 2017

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