Sentenza 24 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di reati tributari, il termine dilatorio di novanta giorni, concesso al contribuente - ai sensi dell'art. 5, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario, non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo del reato di omessa dichiarazione previsto al comma primo del citato art. 5; detto termine è quindi privo di valenza scriminante nei confronti di chi, alla scadenza del termine ordinario, era tenuto a presentare la dichiarazione, eventualmente anche in concorso con il nuovo obbligato nei novanta giorni di proroga. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretta la condanna del rappresentante di una società, dimessosi appena dopo la scadenza del termine ordinario).
Commentario • 1
- 1. La proroga per la dichiarazionehttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2017, n. 19196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19196 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2017 |
Testo completo
19 196 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 24/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 741/2017 ALDO CAVALLO Presidente - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.36243/2016 ANGELO MATTEO SOCCI CLAUDIO CERRONI ALDO ACETO ANTONELLA CIRIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA IO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Procuratore Generale in persona del dott. SANTE SPINACI che ha concluso per: "Inammissibilità". RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Ancona con sentenza del 11 marzo 2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata - G.U.P. - (1 aprile 2015) dichiarava di non doversi procedere (per estinzione dei reati per prescrizione) nei confronti di LL RG per l'annualità 2007 – art. 4 d. lgs. 74/2000- e rideterminava la pena per i residui reati (art. 4, per l'anno 2008, e art. 5, d. Igs. 74 del 2000, relativo alla dichiarazione IVA del 2009, con IVA evasa di € 865.887,40) in mesi 10 di reclusione, confermava nel resto.
2. L'imputato propone ricorso per Cassazione, tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge e illogicità della motivazione e travisamento della prova relativamente all'elemento soggettivo dei reati. Al 5 novembre 2010 il ricorrente ha dismesso la carica di amministratore della Thinkita s.p.a. in epoca quindi antecedente alla data 2: di presentazione della dichiarazione fiscale. Nel cessare la carica tutta la documentazione è stata consegnata alla nuova amministratrice IC UD. Non sussistono ipotesi certe di concorso nel reato con la nuova amministratrice, essendo la società amministrata direttamente ed esclusivamente dalla nuova ed avenclo la amministratrice, società che trasferiste anche la propria sede in Caltanisetta. La IC non può considerarsi una testa di legno come ritenuto nella sentenza impugnata. Infatti la stessa è una dei soci fondatori, non un'estranea. 2. 2. Mancanza ed illogicità della motivazione con il riferimento agli atti di accertamento della Guardia di Finanza. 1 Augub Mattesfacci La sentenza impugnata ritiene piena prova tutta l'attività compiuta e verbalizzata dalla Guardia di finanza, attività compiuta a distanza di tre anni dalla cessazione della carica del ricorrente. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Il ricorrente non presenta alcun motivo per il reato di cui all'art. 4, d. lgs. 74 del 2000, anno 2008, non prescritto, poiché gli unici anni dichiarati prescriti sono quelli del 2007 e del 2006. Relativamente alla fattispecie dell'art. 5, d. lgs. 74 del 2000, omessa dichiarazione, il ricorrente genericamente si limita a sostenere di aver cessato la carica di amministratore della Thinkita s.p.a. al 5 novembre 2010, e quindi non risponderebbe dell'omessa dichiarazione, in quanto obbligata sarebbe la nuova amministratrice. La sentenza impugnata con motivazione adeguata immune da contraddizioni e da manifesta illogicità rileva che a presentare la dichiarazione era obbligato il ricorrente che rimase in carica almeno fino al 5 ottobre 2010. La dichiarazione IVA per l'anno 2009 nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma andava presentata nel periodo tra il 1 febbraio e il 30 settembre 2010, ovvero entro il 30 settembre 2010 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata. Pertanto il termine scadeva nella piena vigenza della carica. Il termine di novanta giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi od I.V.A., совидло лоби босил 2 individuato "ex lege" quale momento consumativo del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre, ove le scadenze siano diverse a seconda della modalità prescelta dal contribuente per la presentazione della dichiarazione, dall'ultima scadenza prevista dalle leggi tributarie. (Sez. 3, n. 48304 del 20/09/2016 - dep. 16/11/2016, Gioia, Rv. - 26857601). Il termine del comma 2, dell'art. 5, d. lgs. n. 74 del 2000 deve ritenersi operativo solo se la dichiarazione sia effettivamente presentata in ritardo di 90 giorni, infatti la norma prevede che "non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto". Se la dichiarazione non è presentata anche dopo 90 giorni la stessa è quindi omessa. Infatti "Il termine dilatorio di giorni novanta, concesso al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario (art. 5, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo" (Sez. 3, n. 43695 del 10/11/2011 dep. 25/11/2011, Bacio Terracina Coscia, Rv. 25132801). Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "Il termine dilatorio di giorni novanta, concesso al contribuente per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario (art. 5, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), non si configura quale elemento di una causa di non punibilità, ma costituisce un termine ulteriore per adempiere all'obbligo dichiarativo, e per individuare il momento consumativo, ma non scrimina chi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione era tenuto a presentare la dichiarazione, eventualmente anche in concorso con il nuovo obbligato nei 90 giorni di proroga (nel caso di specie il rappresentante della società si era dimesso appena dopo la scadenza del termine per presentare la dichiarazione)".
4. L'ulteriore motivo risulta estremamente generico, perché lo stesso ricorrente lo ritiene "marginalmente rilevante ai fini del decidere", e perché ripropone lo stesso motivo di appello senza critiche specifiche 3 alla decisione impugnata, che sul punto ha ampiamente motivato, senza contraddizione e senza manifeste illogicità, anche in relazione al tipo di giudizio, abbreviato. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Aldo CAVALLO Село Спой DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 APR 2017 IL LERI Luana Maran 4