Sentenza 20 settembre 2016
Massime • 2
Il termine di novanta giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi od I.V.A., individuato "ex lege" quale momento consumativo del delitto di cui all'art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre, ove le scadenze siano diverse a seconda della modalità prescelta dal contribuente per la presentazione della dichiarazione, dall'ultima scadenza prevista dalle leggi tributarie.
Ai fini della determinazione della pena il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'autore, categorie di elementi che, se pure sono indicate in due parti separate della stessa disposizione (art. 133 cod. pen.), molto spesso si integrano. Nell'ipotesi in cui gli elementi negativi di valutazione siano particolarmente rilevanti è superfluo procedere ad un esame dettagliato di quelli positivi, specialmente quando taluni di questi presentino scarso significato.
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Con la sentenza 5 agosto 2025, n. 29372, la Sezione feriale della Corte di cassazione torna a presidiare i confini applicativi dell'art. 110 c.p., riaffermando un principio di garanzia: la responsabilità concorsuale presuppone un contributo causale — materiale o morale — effettivo, consapevole e volontario, dotato di un'incidenza apprezzabile nella realizzazione del fatto tipico. La Suprema Corte scandisce con nettezza la distinzione tra: partecipazione materiale, che implica lo svolgimento di condotte tipiche o atipiche ma idonee, in termini di nesso causale, a concorrere alla produzione dell'evento; contributo morale, riconducibile all'istigazione o al rafforzamento del proposito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2016, n. 48304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48304 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2016 |
Testo completo
483 04 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.2804 Composta da - Presidente - PU - 20/09/2016 Elisabetta Rosi R.G.N. 20148/2016 Gastone Andreazza Andrea Gentili Alessio Scarcella Relatore Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: - GIOIA DOMENICO, n. 30/08/1968 a Salerno avverso la sentenza della Corte d'appello di SALERNO in data 20/10/2015; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S. Tocci, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
for RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 20/10/2015, depositata in data 26/01/2016, la Corte d'appello di SALERNO, in parziale riforma della sentenza emessa in data 20/06/2007 dal tribunale di Salerno nei confronti di GIOIA DOMENICO, dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso limitatamente al reato ascritto al capo a) della rubrica (emissione continuata in concorso di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8, d. lgs. n. 74 del 2000), perché estinto per prescrizione, riducendo per l'effetto la pena inflitta al medesimo ad 1 anno e 4 mesi di reclusione;
nel resto, confermava la sentenza appellata, la quale aveva riconosciuto l'attuale ricorrente colpevoli anche del delitto di omessa dichiarazione in concorso relativamente al periodo di imposta 2003, evadendo IVA per un importo pari ad € 181.307,76 superiore al limite di legge, reato contestato come commesso in data 31/10/2004, ultima data per la presentazione della dichiarazione annuale, secondo le modalità esecutive e spazio-temporali meglio descritte nel relativo capo.
2. Ha proposto ricorso GIOIA DOMENICO impugnando la sentenza predetta con cui deduce due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge in relazione all'individuazione del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2003 ed al momento consumativo del reato. In sintesi la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, la Corte d'appello ha individuato erroneamente il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi nel 31/10/2004, senza indicare quale sia la norma che lo preveda, aggiungendo il ricorrente che detto termine potrebbe in realtà essere procrastinato sino alla scadenza dell'anno solare;
in ogni caso, peraltro, il principio del favor rei, dovrebbe consentire la retrodatazione del momento consumativo alla data minima di presentazione.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione apparente in relazione alla determinazione della pena. In sintesi la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, la Corte d'appello ha determinato la pena in 2 anni di reclusione, 2 riferendosi ad una condotta complessiva dell'imputato che avrebbe creato ad hoc una società cartiera, così fornendo in realtà una motivazione apparente;
tale affermazione sarebbe erronea non potendo quanto affermato assurgere a criterio di commisurazione della pena, in quanto la creazione di una "cartiera" costituisce il nucleo del fatto tipico del reato contestato, tant'è che senza la società cartiera non vi sarebbe stata nemmeno la contestazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile.
4. Ed invero, quanto al primo motivo, deve rilevarsi che sulla base delle disposizioni del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, la dichiarazione fiscale per l'anno 2004 doveva essere presentata entro i termini seguenti: a) 2 agosto 2004, per chi presentava il modello in banca o presso gli uffici postali;
b) 2 novembre 2004 per chi avesse optato per l'invio telematico. Si ricorda, infine, che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 15 della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/1/2004), erano stati approvati i modelli Iva/2004 e le relative istruzioni per la compilazione, che dovevano essere utilizzati per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2003. Quanto, poi, al dies a quo da cui computare la consumazione del reato di omessa dichiarazione, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il termine di novanta giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi od I.V.A., individuato "ex lege" quale momento consumativo del delitto di cui all'art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre, ove le scadenze siano diverse a seconda della modalità prescelta dal contribuente per la presentazione della dichiarazione, dall'ultima scadenza prevista dalle leggi tributarie (Sez. 3, n. 22045 del 21/04/2010 dep. 10/06/2010, Perrone, Rv. 247636, relativa proprio a fattispecie di omessa dichiarazione I.V.A. in cui il momento consumativo è stato individuato in quello della presentazione per via telematica, la cui scadenza era successiva a quella della tradizionale presentazione presso gli uffici postali o bancari). Tenuto pertanto conto di quanto sopra, corretto è il calcolo eseguito dalla sentenza impugnata (salva la indicazione quale termine di consumazione del 31/10/2004 anziché nel 2/11/2004) dovendosi quindi computare i sette anni e sei mesi dalla scadenza del 90° giorno successivo al 2/11/2004, ossia dal 2/02/2005; il termine, così computato, sarebbe quindi andato a scadere il 3 2/08/2012; devono, però, essere calcolati i periodi di sospensione per un totale di anni 3, mesi 6 e gg. 6 (precisamente, i rinvii: dal 10/07/09 al 6/07/2010 e dal 6/07/2010 al 20/01/2012 ai sensi dell'art. 132 bis, disp. Att. C.p.p.; dal 20/01/2012 al 23/11/2012 su richiesta del difensore;
dal 23/11/2012 al 15/10/2013 per concomitante impegno processuale, nella misura di gg. 60; dal 15/10/2013 al 31/10/2014 per adesione del difensore all'astensione proclamata dall'organismo professionale di appartenenza); ne discende, pertanto, che il termine finale è maturato in data 8/02/2016, successivo alla sentenza d'appello, donde trova applicazione il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266; nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come nel caso in esame).
5. Inammissibile è, anche, il secondo motivo. Ed infatti, la pena base è stata determinata dal giudice in due anni di reclusione;
giudice ha determinato il trattamento sanzionatorio valutando l'entità dei redditi non dichiarati e la condotta complessiva dell'imputato; la pena finale è stata quindi fissata in anni 1 e mesi 4 di reclusione. Tenuto conto dei diversi limiti edittali applicabili all'epoca del fatto (da 1 a 3 anni di reclusione, a fronte dell'aumento apportato dal d. lgs. n. 158 del 2015 da un anno e sei mesi di reclusione a 4 anni), la circostanza che la pena sia stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale, ossia in 1 anno e 4 mesi di reclusione complessivi, rende del tutto prive di pregio le censure del ricorrente. Ed infatti, osserva questa Corte, il richiamo all'entità complessiva dell'IVA di cui è stata omessa la dichiarazione si traduce nella valutazione negativa, ex art. 133, comma primo, n. 2, c.p., della condotta del ricorrente, tenuto conto del danno provocato all'Erario con il proprio comportamento;
ed è pacifico che ai fini della determinazione della pena il giudice deve procedere ad una valutazione complessiva del fatto e della personalità dell'autore, categorie di elementi che, se pure sono indicate in due parti separate della stessa disposizione (art. 133 cod. pen.), molto spesso si integrano. Nell'ipotesi in cui gli elementi negativi di valutazione siano particolarmente rilevanti è superfluo procedere ad un esame dettagliato di quelli positivi (peraltro nella specie nemmeno indicati dal ricorrente), specialmente quando taluni di questi presentino scarso significato (Sez. 3, n. 15811 del 19/09/1990 - dep. 29/11/1990, Leonardi, Rv. 185876).
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, 20 settembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessio Scarcella Elisabetta Rosi U sdeltaker DEPOSITATA IN CANC 16 NON D "Ju Lub 5