Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice, davanti al quale sia stato presentato il soggetto arrestato in flagranza per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, dichiarata la propria incompetenza per territorio, trasmetta gli atti al giudice competente, considerato che detto provvedimento costituisce applicazione della norma generale di cui all'art. 23 cod. proc. pen., la quale non subisce deroghe nel giudizio direttissimo, mentre la diversa disposizione dell'art. 449, comma secondo, cod. proc. pen. - per il quale se l'arresto non è convalidato gli atti devono essere restituiti al P.M. - concerne la diversa ipotesi del diniego della convalida da parte del giudice competente, che sola giustifica la restituzione degli atti al P.M., posto che fa venire meno la legittimità dell'arresto che costituisce condizione per la speciale procedura del giudizio direttissimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2006, n. 16531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16531 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVA Bruno - Presidente - del 12/01/2006
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 26
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 43273/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. RE RC, nato il [...] in [...];
2. SC LO, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza, emessa nei loro confronti dal Tribunale di Messina l'11 novembre 2004. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Antonio MURA, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza, emessa nei loro confronti dal Tribunale di Messina l'11 novembre 2004, RE RC e LO NO hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. abnormità o nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 449 c.p.p., comma 2 e art. 23 c.p.p. (art. 606 c.p.p., lett. c)).
2. nullità dell'ordinanza di convalida per violazione dell'art. 390 c.p.p., comma 3, e artt. 178, 179 e 184 c.p.p. (art. 606 c.p.p.,
lett. c)).
L'impugnazione è inammissibile.
I ricorrenti, arrestati in flagranza in luogo compreso nel circondario del Tribunale di Barcellona, sezione distaccata di Milazzo, lamentano che, a seguito della dichiarazione di incompetenza per territorio in quanto il reato era stato commesso in Rometta, nel circondario del Tribunale di Messina, il Tribunale adito, in luogo di disporre la restituzione degli atti al P.M. per le determinazioni di competenza in applicazione dell'art. 449 c.p.p., comma 2, ne ha disposto la trasmissione per la convalida e il giudizio direttissimo al Tribunale di Messina, dichiarato competente, davanti al quale l'RE e il NO sono stati immediatamente tradotti. Il Tribunale di Messina procedeva immediatamente alla convalida dell'arresto e al contestuale giudizio direttissimo.
Ora, la trasmissione diretta degli atti da parte del giudice, davanti al quale la persona arrestata in flagranza sia stata presentata per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo, che dichiara la propria incompetenza per territorio, al giudice dichiarato competente, è disposta in applicazione dell'art. 23 c.p.p., che è norma di carattere generale e non subisce deroghe nel caso di giudizio direttissimo.
Infatti, la disposizione dell'art. 449 c.p.p., comma 2 secondo il quale se l'arresto non è convalidato gli atti devono essere restituiti al Pubblico Ministero, si riferisce alla diversa ipotesi del diniego della convalida da parte del giudice competente, che sola giustifica la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in quanto fa venir meno la legittimità dell'arresto che è condizione per la procedura speciale del giudizio direttissimo, come si rileva dal tenore della seconda parte del comma 2 del medesimo articolo, il quale, in deroga alla regola dell'esigenza della convalida preventiva dell'arresto, stabilisce che si procede ugualmente a giudizio direttissimo anche in caso di mancata convalida quando l'imputato e il Pubblico Ministero vi consentono. Ove pure così non fosse, la trasmissione diretta degli atti al giudice competente in luogo della restituzione al Pubblico Ministero non potrebbe comunque considerarsi come un provvedimento abnorme.
Infatti per giurisprudenza costante l'abnormità, che giustifica l'impugnazione immediata per cassazione del provvedimento che ne sia affetto, è costituita dalla non corrispondenza dell'atto al sistema normativo dovuta o a difetti di carattere strutturale, che lo rendono non inquadrabile nel sistema processuale, o di ordine funzionale, allorché, pur corrispondendo in astratto ad uno schema processuale, tuttavia è emesso al di fuori dalle ipotesi previste e dai casi consentiti al punto da pregiudicare la prosecuzione del processo (Cass., Sez. U., 26 gennaio 2000 n. 26, ric. Magnani;
v. anche Sez. 3^, 22 gennaio 2001 n. 103, P.M. in proc. AR ed altri;
Sez. 6^, 2 aprile 2004 n. 804, P.M. in proc. Mordacchini R. e altri). Pertanto il provvedimento impugnato non sarebbe abnorme ne' sul piano strutturale, dal momento che il tribunale ha esercitato un potere che secondo le regole generali gli compete;
ne' sotto il profilo funzionale, perché la trasmissione degli atti al giudice competente non pregiudica, ma agevola la prosecuzione del processo. Il primo motivo di ricorso è pertanto inammissibile, perché il provvedimento impugnato è del tutto legittimo e non affetto ne' da nullità o abnormità, e, come tale, neppure impugnabile. Per quanto riguarda il secondo motivo si osserva che, tratti in arresto intorno alle ore 4.00 del 10 novembre 2004, i ricorrenti, a seguito della dichiarazione, in presenza e su eccezione del difensore, di incompetenza per territorio del Tribunale di Barcellona/Milazzo, gli arrestati sono stati tradotti davanti al Tribunale di Messina, il quale il giorno 11 novembre 2004, alle ore 13,45, ha proceduto alla convalida dell'arresto e al giudizio direttissimo di entrambi, assistiti dai rispettivi difensori di fiducia.
Il procedimento, pertanto, si è svolto in modo del tutto regolare sia nei modi che nei tempi, per cui l'eccezione di nullità dedotta col il motivo in esame risulta manifestamente infondata. I ricorsi devono essere perciò dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e al versamento di Euro 1000,00 (mille) ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2006