Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2001, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
AULA "A" 02 1 3 0/01 REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente DELL'ANNO Consigliere R.G.N.15589/98 Dott. Paolino Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Francesco Ant. MAIORANO Consigliere Cron. 4426 Dott. Gianfranco SERVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto UD.18.12.2000 da CG064127 OL CO F IORA VANTE rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Chiriaco, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Flaminia, n. 141, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
I. N. P. S. Istituto Nazionale per della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., Prof Ing. G. Billia, rapp.to e difeso dagli avv.ti Mario Passaro, Mario Poti e 1 V 5510 Carlo De Angelis, con i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, giusta procura speciale depositata in atti, costituito solo con procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n. 16812/97 del 12.03/23.09.1997, R.G. n. 48982/91. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2000 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 11706/90 il Pretore di Roma accoglieva domanda proposta da LA VA contro la 1'I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps) e riconosceva al LA l'assegno di invalidità con decorrenza I° febbraio 1989, così spostata quest'ultima in rapporto alla domanda amministrativa del 31 marzo 1979. Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dall'Inps, rigettava la domanda del LA;
irripetibili le spese del giudizio. Osservava il Tribunale: nell'atto di appello vi era sufficiente specificazione della doglianza mossa alla sentenza impugnata circa l'eccezione della insussistenza del 2 2 agli atti requisito contributivo;
dalla documentazione risultavano contributi settimanali in totale di n. 138 versati dall'agosto 1962 all'ottobre 1969, insufficienti secondo la normativa all'epoca vigente;
la sentenza appellata non aveva fatto alcun riferimento al detto requisito, sicché, non sussistendo esso, la domanda doveva essere rigettata, con assorbimento di ogni altra questione. Ricorre per cassazione LA VA con unico motivo di censura. è costituito depositando solo procura speciale Si l'Inps. MOTIVI DELLA DECISIONE l'unico motivo di ricorso LA VA Con insufficiente motivazione, violazione di legge e denunzia delle norme di legge regolantiapplicazione distorta l'acquisizione e la valutazione della prova: l'esistenza agli atti della prova di una posizione amministrativa e di un esteso periodo di lavoro dipendente di esso ricorrente presso Stato estero (Canada), avrebbe dovuto indurre il Tribunale, a conoscenza che la parte non aveva alcun potere di ottenere dall'Istituto la ricostruzione della propria posizione assicurativa, ad "ordinare all'Inps la chiara ricostruzione di una posizione che già per altro rendeva evidente l'esistenza del requisito". Z Il ricorso è infondato. 3 1 E' pacifico il principio che il requisito contributivo, in quanto quest'ultimo elemento costitutivo del diritto azionato, e quindi presupposto della domanda, deve essere provato da colui che invoca il diritto stesso. Orbene, il profilo di censura relativo alla violazione distorta applicazione delle norme di legge regolanti e l'acquisizione e la valutazione della prova>> non risulta neanche in minima parte sostenuta nelle argomentazioni sviluppate in ricorso, sicché esso, soltanto, e peraltro titolato (non si rinvengono neanche le insufficientemente, specifiche che si assumono violate ○ distortamente norme applicate), non può essere esaminato. Quanto al profilo relativo all'eccepito difetto di motivazione della sentenza impugnata, in buona sostanza si intende censurare la sentenza per omesso esame di una circostanza di fatto (lavoro in Canada) che avrebbe dovuto sollecitare il giudice di merito ad una indagine istruttoria presso l'Istituto. Orbene, è altrettanto pacifico il principio di questa Corte, secondo cui il vizio di omesso esame di una circostanza di fatto, obbliga il deducente a proporre non solo il fatto nei suoi singoli elementi di valutazione, ma in termini di certezza, che la anche la decisività, esaminata, avrebbe comportato una circostanza, una volta diversa decisione. Ed è proprio la certezza della diversa h decisione che non può desumersi dal ricorso, atteso che si denuncia solo un asserito esteso periodo di lavoro dipendente (dal 1970 al 1987) presso uno Stato estero (il Canada)>>, senza che di tale attività lavorativa se ne indichi una qualche minima fonte di prova, se non con la generica e insufficiente espressione che di essa esisteva ugualmente prova documentale>>, peraltro non indicata. Su questa base, la richiesta a questa Corte del controllo sul comportamento del giudice di merito per le asserite omissioni di integrativi provvedimenti istruttori (informazioni all'Inps) senza alcuna istanza di parte e/o la indicazione di circostanziati elementi di individuazione, appare, oltre che infondata nel merito, anche in evidente violazione del principio di autosufficienza del ricorso per la genericità dell'assunto che non permette in questa sede di valutare gli (insussistenti) elementi fattuali e la certezza che dalla ulteriore istruttoria sortisse anche la diversa e invocata decisione nel merito. Il ricorso, pertanto, va rigettato, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione in applicazione del principio di irripetibilità di cui al ripristinato art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
C o r t e rigetta il ricorso;
nulla per le la spese del giudizio di cassazione. h 5 Così deciso in Roma il 18 dicembre 2000. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella візіонанні враздашева Guglielmo Sciarelli bylich all IL : IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 14 FEB. 2001 oggi, A OL CA IL LABORATORE M E R DICANCELLERIA P 3 0 I A 3 1 D S 5 . S , T A : O R T L , N A L ' A O L 9 S B L E 7 E I - P S D 8 D - I I 1 A S N 1 T N G S E O O E S P G A I M D G A I E E , O A L T O D T R I A E T R L T S I I L N D E G E E S D ✪ R E 6