Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7697 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
1 769 7 /0 1 MED POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto INTEG. CONTRASS- SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - PresidenteSPADONE Dott. Mario R.G.N. 1508/00 Cron. 17725 CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco 2831 - Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Ud. 02/04/01 - CIOFFI - Rel. Consigliere- Dott. Carlo Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere- CORTE SUPPERA DICASS UFFICIO COPIL ha pronunciato la seguente Richiesta copia stro SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000per diritti L. sul ricorso proposto da: 1 7 GIU 2001 IL CANCELLIER COOPERATIVA MEDIO OVEST IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo rapp.te Dr.ssa POL ROSA, CAPPELLI ELIO elettivamente domiciliati LEONELLO, in ROMA VIA DUE 75, presso lo studio dell'avvocato AMILCARE MACELLI The bidifende firsta delege in otti e ORLANDI FRANCESCO, elett doc. in Rome, The Due modell. to do + FOSCARINI per procura speciale Dott. ROSATI Franco, l'ow. Foscarini du lo dfenoll T rep.n.4592, dell' 11/1/200 ch la difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato GRECO SE per procura speciale Dott. D.LZANI Marco, in TRENTO rep.46867 del 6/11/00, l'avvocato ORLANDI FRANCESCO, giusta delega in atti;
ricorrenti 2001 574 e da 2 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D'AM RA, SA IG, BR SE COPIE studio anche quale avente causa perdel fratello IT UFFICIO;
Richiesta copia RI F IA MIGLIOTTI MA, RE M.GABRIELLA, RE ELIANA, RE dal Sig. C 0 0 per diritti L. GIU. 2001 0 ELISABETTA, RE FABIOLA, RE ALFREDO, quali eredi di RE;
IL CANCELLIERE il TI ZI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DUE MACELLI 75, difesi dagli avvocati AMILCARE FOSCARINI, SE GRECO, giusta delega in atti;
Intervenienti volonter
contro
FU OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN MARINO 51, presso lo studio dell'avvocato SE CIAFFI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
ST TO, FE SE, DI BE ET, RI MA, GL LL;
- intimati con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 3545/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 02/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito 1'Avvocato FOSCARINI Amilcare, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato CIAFFI EP, difensore della -2- resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto. -3- ! FATTO Con sentenza del 12 dicembre 1991 il Tribunale di Roma accolse la domanda che NN FU CI, condomina dell'edificio sito in Roma, via Monti di Pietralata n. 128, aveva proposto nei confronti degli altri condomini e della società Cooperativa Medio Ovest, costruttrice del fabbricato, e con cui aveva rivendicato la comproprietà di alcuni locali nel dettaglio specificati, che aveva sostenuto essere condominiali. Tale decisione venne confermata dalla Corte d'appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe, contro la quale la società Cooperativa Medio Ovest, IO LL PE e Francesco AN hanno proposto ricorso per la cassazione. Questa Corte, all'udienza del 16 novembre 2000 ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di undici condomini nel dettaglio elencati, che avevano partecipato al giudizio di appello, ma che non sono stati chiamati a partecipare al giudizio di legittimità. L'atto di integrazione del contraddittorio è stato notificato soltanto a cinque dei litisconsorti;
gli altri hanno depositato un atto di intervento con cui, costituendosi nel giudizio, hanno "fatto propri tutti i motivi addotti dai ricorrenti nell'impugnare" la citata sentenza della Corte d'appello di Roma. Uno di questi ultimi, EP RI, è intervenuto anche "quale avente causa" di altro condomino, suo fratello IT. DIRITTO L'atto di integrazione del contraddittorio non è stato notificato ai condomini che da ultimo intervenuti, ed il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. L'intervento volontario dei litisconsorti pretermessi non è previsto nel giudizio di legittimità, e non è compatibile con le sue peculiari caratteristiche (vedi Cassazione civile, sez. II, 25 ottobre 1986 n. 6268). Quello poi di EP RI, nella asserita qualità di avente causa da suoi fratello italo, è assolutamente irrituale, non essendo stata precisato il tipo di successione che si è allegata, se a titolo universale o particolare, e non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra 250.000 le parti le spese di lite. 109T 4EXT. 40000 Roma, 2 aprile 2000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 (Mario Spadone) TOT. 290'000 Il presidente OUG on 03 versate €.. 1.67.77 Registrato in L'estensorero N CESSANDSCAP SETE/77 Араваш Dirigente Area Servizi (Dotssa Maria Grazie DI FILIPPO) (Carlo Cioffi) Responsabile Septais Attil TY M. RACCOMAY 3 N 1 IL CANCELLIERE C1 Valaria Neri R O 07 GIU.2001 M P 2