Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 1
In ordine al ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie, è consentito al danneggiato agire per il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224, comma secondo cod.civ .anche separatamente, in un giudizio successivo a quello in cui si sia formato il giudicato sugli interessi legali per il medesimo ritardo , purché il creditore nel primo giudizio abbia fatto espressa riserva di agire in separata sede per il maggior danno.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15169 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABATINI Francesco - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OFFICINE POLLASTRI SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede in Uboldo (Va), in persona della liquidatrice e legale rappresentante Sig.ra Anna Maria Ghirlinzoni, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato CARMINE PUNZI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato CLAUDIO CONSOLO, giusta procura speciale per Notar Elena Pala di Milano del 16 marzo 2000 rep. n. 58230;
- ricorrente -
contro
BROLLO PROFILATI SPA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 09484/00 proposto da:
MARCEGAGLIA SPA, con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mn), in persona del legale rappresentante Cav. Steno Marcegaglia, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BENUCCI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato SERGIO CARPINELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OFFICINE POLLASTRI SRL IN LIQ.;
- intimata -
avverso la sent. n. 381/99 della Corte d'Appello di MILANO, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 19 gennaio 1999 e depositata il 5 febbraio 1999 (R.G. 756/97);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Claudio CONSOLO;
uditi gli Avvocati Sergio CARPINELLI e Claudio BENUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In forza della fornitura di sei gru elettriche con ricambi vari per un importo complessivo di L. 322.800.000, la s.r.l. NE TR ottenne, in data 30 giugno 1987, dal Presidente del tribunale di Busto Arsizio un decreto ingiuntivo per L. 199.774.046, quale residua somma ancora dovuta per capitale, rivalutazione monetaria secondo i dati Istat del costo della vita alla data del 30 aprile 1987 e per interessi legali sul capitale rivalutato conteggiati alla data del 31 maggio 1987, altre al maggior danno per svalutazione monetaria a far data dal 1^ maggio 1987, agli interessi legali dal 1^ giugno 1987 al saldo effettivo.
Il decreto ingiuntivo fu opposto dall'ingiunta BR LA a freddo s.p.a. ed il tribunale, con sentenza 314/90 del 22 marzo 1990, revocò il decreto, determinando il credito - per capitale rivalutazione ed interessi alla data del decreto ingiuntivo - nel minor importo di L. 197.831.000, condannando l'opponente al pagamento della detta somma, oltre la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo gli indici Istat del costo della vita e gli interessi legali dal 3 luglio 1987 al saldo.
La detta sentenza passò in giudicato.
Con atto di citazione notificato il 20 luglio 1993 la s.r.l. NE TR convenne la società BR s.p.a. davanti allo stesso tribunale di Busto Arsizio, e, richiamata la sentenza a sè favorevole del 22 marzo 1990, dedusse che le somme pagatele dalla convenuta in esecuzione della menzionata sentenza non erano completamente risarcitorie ed erano state incassate non potendosi la NE TR permettere di attendere ulteriori lungaggini procedurali, ma con esplicita riserva di ulteriori e maggiori danni, come scritto in ricorso per D.I. ed in comparsa conclusionale di replica.
Costituitasi la convenuta;
che chiese il rigetto della domanda, il tribunale adito, con sent. n. 416 del 1996, dichiarò che si era formato il giudicato sulla pretesa di danno da ritardo nel pagamento, e, qualificata come extracontrattuale l'azione di ulteriore danno, dichiarò prescritto il preteso credito risarcitorio, per decorso del termine quinquennale di cui agli artt. 2043 e 2947 c.c. Gravata la sentenza dalla soccombente, la Corte di appello di Milano, con sentenza depositata in data 5 febbraio 1999, rigettò l'appello, osservando in parte motiva: - che la prima circostanza dedotta a sostegno della domanda era che gli interessi accordati dal tribunale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non erano satisfattivi dell'intero danno subito, posto che in quel giudizio si era agito per ottenere soltanto il danno coperto dalla rivalutazione monetaria e dagli interessi legali sulla somma rivalutata, facendo espressa riserva di agire per gli ulteriori danni in separato giudizio;
- che, peraltro, investire il giudice della questione della rivalutazione significava chiedere il danno maggiore, di cui al secondo comma dell'art. 1224 c.c., in ordine al quale il tribunale di Busto Arsizio, che aveva definito l'opposizione a decreto ingiuntivo, era stato investito ed aveva definito con la sentenza n. 314 del 1990; - che, pertanto, l'aver consentito il passaggio in giudicato di questa ultima sentenza aveva precluso la possibilità di ogni ulteriore domanda, atteso che l'art. 2909 c.c. impedisce che tra gli stessi soggetti si possa controvertere di nuovo sulla stessa "causa petendi" e sullo stesso "petitum"; - che, con riferimento alla seconda censura, essendo stata imputata a BR s.p.a. una condotta imprenditoriale maliziosamente rivolta in genere, e, quindi "erga omnes", a creare un quadro di apparente dissesta, al fine specifico di sfruttare in modo anomalo la procedura di amministrazione controllata e lucrare così alcuni miliardi, appariva evidente che tale fatto, pur stigmatizzato in occasione di un singolo contratto, travalicava i limiti degli obblighi direttamente scaturenti dal medesimo contratto e si poneva, secondo la stessa progettazione della società TR, come responsabilità extracontrattuale, in ordine alla quale operava l'eccezione della convenuta di prescrizione quinquennale, accolta dal primo giudice;
- che, infine, andava rilevato come i documenti in atti non consentivano, comunque, di stabilire la sussistenza di un nesso di causalità immediato e diretto tra la condotta ritenuta illecita ed il preteso danno, rimasto, peraltro, nello stato di assoluta genericità. Per la cassazione della suindicata sentenza la società NE TR s.r.l. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi, cui ha resistito con controricorso la società AR s.p.a. (che dichiarava di avere "medio tempore" incorporato la BR LA), la quale, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Vanno, preliminarmente, riuniti, ex art. 335 c.p.c., i due ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. 2) Con il primo motivo, la ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c. n. 3), in relazione all'art. 2909 c.c. ed ai principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c. n. 5), con riguardo all'affermata esistenza di un precedente giudicato esterno preclusivo dell'accoglimento della domanda risarcitoria, costituito dalla sentenza del tribunale di Busto Arsizio n. 314/90 del 22 marzo 1990. Deduce che la NE TR, con la domanda monitoria, non aveva chiesto semplicemente e genericamente di ottenere dal giudice la considerazione del diminuito potere d'acquisto della moneta. L'attrice aveva svolto sì tale domanda, ma con preciso riferimento al valore degli oneri da risarcire puntualmente dedotti in giudizio e, quindi, non aveva proposto alcuna domanda di risarcimento del maggior danno, da quantificarsi secondo la generale svalutazione monetaria. Non era dato comprendere, ad avviso della ricorrente, il fondamento della affermazione della Corte distrettuale, secondo cui, investire il giudice della rivalutazione equivale a chiedere il danno maggiore di cui al secondo comma dell'art. 1224 c.c. Al contrario, questa ultima norma riconosce il diritto al risarcimento del "maggior danno", ulteriore rispetto a quanto coperto dagli interessi legali, mentre non vi è norma alcuna che permetta di affermare che tale maggior danno si identifichi e si esaurisca nella sola rivalutazione monetaria della somma oggetto dell'obbligazione di valuta non adempiuta. Nè chiedere al giudice la rivalutazione di una specifica e puntualmente individuata voce di danno (con riserva d'ulteriore domanda) equivaleva affatto ai chiedere il maggior danno nella sua interezza, il che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice "a quo", era avvenuto nella specie, posto che nel primo giudizio il giudice non fu investito dalla creditrice della richiesta di risarcimento dello intero maggior danno. In conclusione, la Corte di appello milanese aveva violato il fondamentale canone di determinazione della cosa giudicata, non tenendo conto del principio della domanda ed errando nell'applicazione dell'art. 2909 c.c. Il motivo non merita accoglimento.
In linea generale, va posto in luce come le S.U. di questa Corte, con la sentenza 108/2000, hanno statuito che, in ordine al risarcimento del danno da fatto illecito, è consentito al danneggiato di agire separatamente per il risarcimento di voci di danno diverse da quelle oggetto del primo giudizio, a condizione che il danneggiato abbia, in questo ultimo, esplicitamente e chiaramente precisato di limitare la sua richiesta ad una parte del danno e di riservarsi di agire successivamente per il soddisfacimento di ulteriori ragioni di credito (Cass. 15 ottobre 1992 n. 11322; Cass. 6 agosto 1997 n. 7275). Inoltre, in assenza di espresse disposizioni, o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatoria, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accettarlo, attribuitagli dall'art. 1181 cod. civ., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni. In particolare, in tema di ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie, la richiesta di risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, è proponibile anche in separato giudizio, successivo a quello in cui si sia formato il giudicato sugli interessi legali per il medesimo ritardo, purché il creditore nel primo giudizio abbia fatto espressa riserva di agire in separata sede per il maggior danno (cfr. Cass. 18 maggio 1995 n. 5453; Cass. 3 dicembre 1996 n. 10805). Concludendo, si deve, quindi, ritenere che sia ammissibile la domanda giudiziale con la quale il creditore di una determinata somma, derivante dall'inadempimento di un unico rapporto, chieda un adempimento parziale, con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere non negato dall'ordinamento e rispondente ad un interesse del creditore, meritevole di tutela e che non sacrifica, in alcun modo, il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni.
Questi principi sono pienamente condivisi dal Collegio. Si tratta, ora, di accertare se essi siano applicabili alla fattispecie in esame.
Al riguardo, la tesi di fondo della ricorrente è che, nel giudizio davanti al tribunale di Busto Arsizio, conclusosi con la sentenza n. 314 del 1990, passata in giudicato, essa ricorrente, in sede monitoria, aveva richiesto la liquidazione della somma ancora (dovutale in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della controparte, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, facendo, peraltro, espressa riserva di agire in separata sede per gli ulteriori danni patiti, in conseguenza diretta o indiretta dell'inadempimento della s.p.a. LA a freddo Brodo. A fronte di ciò, la Corte di appello, cori la sentenza impugnata, non aveva tenuto conto che, per effetto della riserva di cui sopra, il giudice della prima domanda non era stato affatto investito dell'intero danno, per cui la relativa rivalutazione operata con la menzionata sentenza n. 314 del 1990 concerneva si il completo risarcimento del danno, "ma sempre ed unicamente con riguardo alle specifiche voci di danno dedotte allora in giudizio, puntualmente individuate e delimitate" (pag. 13 ricorso). Di qui la violazione del fondamentale canone dei limiti della cosa giudicata.
Osserva al riguardo il Collegio che, nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, poteva dirsi assolutamente pacifico il principio secondo cui l'indagine sull'interpretazione di un giudicato esterno, sostanziandosi in un apprezzamento di fatto, fosse censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti della cosa giudicata ovvero per difetto di motivazione, qualora cioè il procedimento interpretativo seguito dal giudice di merito presentasse vizi o logici o giuridici (ex plurimis, Cass. 2 aprile 1992, n. 3996; Cass. 23 gennaio 1995, n. 754; Cass. 3 giugno 1996, n. 5082; Cass. 25 maggio 1998, n. 5212;
Cass. 7 agosto 1998, n. 7777). Peraltro tale principio, dopo la sentenza delle sezioni unite di questo S.C. n. 226/2001, è stato radicalmente modificato, nel senso che, in sede di legittimità, il giudicato, sia pure "esterno", non solo è rilevabile di ufficio, ma va individuato nella sua portata indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, in quanto il divieto di "bis in idem" ha carattere pubblicistico e le relative questioni sono assimilabili a quelle "di diritto" anziché "di fatto", per cui in materia il sindacato della Corte di Cassazione non è limitato alla verifica della congruità della motivazione, sul punto, della sentenza impugnata, ma si estende, con pienezza di cognizione, all'accertamento sia dell'esistenza sia del contenuto del giudicato, purché la questione sia stata sollevata dalla parte ricorrente. Questa ultima condizione ricorre nel caso di specie, atteso che le doglianze formulate nel ricorso investono, come si è visto, l'esattezza della conclusione alla quale è pervenuta la Corte di appello milanese nell'interpretare la sentenza n. 314 del 1990, che, peraltro, deve essere direttamente interpretata da questa Corte per accertare se sussista o meno la dedotta violazione del giudicato. Orbene, dall'esame degli atti, al quale è possibile procedere, trattandosi della deduzione di un "error in procedendo", si evince che: 1) in effetti, con il ricorso proposto in sede monitoria al Presidente del tribunale di Busto Arsizio, l'odierna ricorrente, dopo aver richiesto la liquidazione della somma ancora dovuta, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, aveva fatto espressa riserva di chiedere in separata sede ulteriori danni conseguenti all'inadempimento della controparte;
2) proposta opposizione da parte della società ingiunta, al termine della fase istruttoria, la ricorrente NE TR concludeva, come si evince dalla sentenza n. 314 del 1990 del tribunale di Busto Arsizio: "Piaccia all'on. Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: In via principale e nel merito: a) ritenuto e dichiarato che la società opponente è decaduta dalla proposta azione di garanzia;
ritenuto e dichiarato in ogni caso la infondatezza in fatto e diritto della proposta opposizione, rigettare la stessa e così confermare il decreto ingiuntivo n. 708/87 R.G. reso dal sig. Presidente del Tribunale di Busto Arsizio in data 30 giugno 1987; in via subordinata ed ancora rito: b) ritenuto dichiarato che la società opponente è decaduta dalla proposta azione di garanzia, ritenuto e dichiarato in ogni caso la infondatezza in fatto e diritto della proposta opposizione, condannare la LA a Freddo BR spa al pagamento in favore della NE TR srl del complessivo importo 197.831.010, oltre al maggior danno per svalutazione monetaria secondo gli indici Istat del costo della vita ed agli interessi legali sul rivalutato dal 12 giugno 1987 al saldo effettivo;
c) in ogni ipotesi, spese diritti ed onorari di causa interamente rifuse;
d) sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione".
Da quanto precede appare evidente che, alla fine del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'odierna ricorrente non ha fatto, come, invece avrebbe dovuto, alcun richiamo alla riserva di ulteriori danni, contenuta nella domanda iniziale del giudizio, costituita, com'è noto, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal ricorso in fase monitoria. Il mancato richiamo a tale riserva di ulteriori danni, pur contenuta nel ricorso iniziale, fa ritenere in modo inequivoco l'abbandono, da parte della ingiungente, della riserva di ulteriori danni precedentemente formulata in fase monitoria. Ciò, del resto, trova ulteriore conferma nello stesso ricorso, laddove si deduce che la riserva di danni era stata ribadita "nel corso del giudizio di opposizione, da ultimo nell'atto di replica conclusionale" (pag. 9 del ricorso), pertanto irritualmente. È, quindi, esatta, sia pure attraverso una diversa interpretazione del giudicato, la conclusione alla quale è pervenuta la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto essere coperta dal giudicato, per effetto della sent. n. 314 del 1990 del tribunale di Busto Arsizio, la domanda di ulteriori danni conseguenti all'inadempimento contrattuale della società BR LA s.p.a. (ora Marcegaglia s.p.a.).
La Corte ritiene, comunque, giuridicamente corretta la conclusione della corte milanese, secondo cui nelle obbligazioni di valuta di cui all'art. 1224 c.c. vi è una sola possibilità di ottenere dal giudice la considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta, consistente nel dedurre che la semplice corresponsione degli interessi legali non risarcisce tutto il danno subito dal creditore, a seguito del mancato o tardivo pagamento da parte del debitore. Per cui "investire il giudice della questione della rivalutazione (cfr. anche foglio di precisazione delle conclusioni del 13 settembre 1989:
doc. BR) significa nient'altro che chiedere il danno maggiore di cui al secondo comma dell'art. 1224 c.c. citato". Il che significa che il tribunale che definì l'opposizione a decreto ingiuntivo fu sostanzialmente investito anche dell'ulteriore danno che l'odierna ricorrente ha richiesto nel presente giudizio.
Invero, nell'ipotesi di ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria, costituendo gli interessi legali ed il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., secondo comma, distinte voci dello stesso danno determinato da un unico fatto generatore, il giudicato di condanna al pagamento dei soli interessi non preclude la proposizione in un separato giudizio della richiesta del risarcimento del maggior danno, ma sul presupposto - da escludere nel caso di specie - che il danneggiato abbia, nel primo giudizio, precisato di limitare la sua pretesa risarcitoria a quella sola voce del pregiudizio subito, riservandosi di agire separatamente per il ristoro dell'altra.
Sotto questo profilo, si rileva che la sent. n. 3607 del 1995 di questa Corte, richiamata dalla ricorrente, non appare pertinente alla fattispecie in esame, poiché in essa, in sostanza, si riafferma il principio, pacifico nell'ambito della giurisprudenza di questo S.C., secondo cui "ove venga promossa una controversia per il riconoscimento ed il pagamento di un credito pecuniario nella quale non venga richiesto il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., secondo comma, questa ultima domanda è proponibile successivamente in separata sede, senza che rilevi che, nella precedente causa, sia stata avanzata e respinta un'istanza di adeguamento del credito al sopravvenuto deprezzamento della moneta, attesa l'inidoneità del giudicato di rigetto formatosi su questa ultima domanda ad interferire sulla esperibilità dell'altra". Invero, la parte ben può limitare espressamente la domanda alla parte di danno corrispondente agli interessi legali e fare riserva di chiedere in altro giudizio il danno ulteriore già subito;
se però chiede, per il ritardo nel pagamento, la condanna al pagamento della somma dovuta, oltre il maggior danno per svalutazione monetaria, il passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la sua domanda viene a contenere l'accertamento, che fa stato tra le parti a norma dell'art. 2909 c.c., che quello richiesto e liquidato è il danno subito.
Concludendo, il principio della così detta parcellizzazione del credito di cui alla richiamata sent. n. 108 del 2000 della S.U. di questa Corte non è applicabile alla fattispecie in esame. 3) Con il secondo motivo, la ricorrente principale, lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 2946 e 2947 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5), per avere ritenuto soggetto alla prescrizione quinquennale, anziché decennale, l'illecito generatore del danno conseguente all'inadempimento contrattuale della controparte BR LA e per avere ritenuto, comunque, insussistente un utile atto interruttivo della prescrizione. Deduce, in primo luogo, che non era dato vedere come potesse avere natura extracontrattuale il contegno capziosamente dilatorio tenuto dalla debitrice in pendenza del rapporto contrattuale, prima della corresponsione del dovuto e proprio al fine di dilazionarlo a suo vantaggio, inducendo la creditrice a concedere dilazioni a fronte dell'annuncio di imminenti incassi da parte della debitrice (che però già sapeva non sarebbero poi pervenuti). Al riguardo il tribunale, nella decisione di primo grado, aveva definito extracontrattuale la domanda risarcitoria perché l'obbligazione contrattuale della convenuta aveva inizio e fine con il pagamento del prezzo. Tale affermazione non poteva essere condivisa, ne' come riferimento temporale, ne' come riferimento al contenuto degli obblighi della debitrice. Inoltre, con riferimento alla affermata insussistenza di un valido atto interruttivo delle prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., era agevole rilevare che la Corte di appello aveva dato ulteriore seguito applicativo all'erroneo convincimento sulla esistenza di un precedente giudicato preclusivo dell'esame della domanda proposta dalla NE TR. Il motivo è infondato.
Invero, il richiamo alla responsabilità contrattuale della resistente appare irrilevante, stante l'evidenziata sussistenza del giudicato esterno, che com'è nato copre il dedotto ed il deducibile. Al contrario, con riferimento alla responsabilità extracontrattuale sempre della resistente, nessuna censura è stata mossa dalla ricorrente in ordine alla sussistenza della prescrizione quinquennale, ritenuta dal giudice di merito.
4) Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ritenersi assorbito il terzo motivo, con il quale la ricorrente principale deduce omessa ed insufficiente motivazione, per avere la Corte affermato (sia pure verosimilmente in via incidentale) che i documenti acquisiti agli atti non consentivano di stabilire un nesso di causalità immediato e diretto tra la condotta illecita ed il preteso danno.
5) In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato, mentre quello incidentale, essendo condizionato, va dichiarato assorbito. La ricorrente principale va condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.100,00, di cui 100,00 per spese e 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 12 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2003