Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15169
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Sentenza 10 ottobre 2003

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In ordine al ritardato adempimento di obbligazioni pecuniarie, è consentito al danneggiato agire per il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224, comma secondo cod.civ .anche separatamente, in un giudizio successivo a quello in cui si sia formato il giudicato sugli interessi legali per il medesimo ritardo , purché il creditore nel primo giudizio abbia fatto espressa riserva di agire in separata sede per il maggior danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15169
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15169
    Data del deposito : 10 ottobre 2003

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