CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 23418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23418 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14563/2018) proposto da: EL LA MA (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato in Roma, via Olindo Malagodi n. 5, presso lo studio dell’Avv. Alfredo Consarino, che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Giuseppe Amato, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro TECNO CE Costruzioni S.r.l. (P.IVA: 02491310799), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Fernando Scarpelli, con elezione di domicilio digitale presso il suo indirizzo PEC;
Vendita – Simulazione – Risoluzione – Integrazione contraddittorio – Società cessata per mancato transito dal registro ditte al registro imprese – Notifica inesistente R.G.N. 14563/18 U.P. 4/7/2023 Civile Sent. Sez. 2 Num. 23418 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 01/08/2023 2 di 18
- controricorrente -
e SETTINGIANO 2 S.n.c., SI TO (C.F.: SI TTI 49A11 C352X), SI EN (C.F.: SI DNC 51R11 C352K), PRESTA Berenice (C.F.: [...]), SI UC (C.F.: SI LCU 73H18 D862R), EM EP (C.F.: [...]) e SI MA (C.F.: SI MRC 80B21 C352F);
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 195/2018, pubblicata il 29 gennaio 2018, notificata il 26 aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Tommaso Basile, che ha chiesto il rigetto del ricorso con riferimento a tutti i motivi articolati, conclusioni richiamate – in sede di requisitoria orale – all’udienza pubblica;
vista la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; sentito – in sede di discussione orale all’udienza pubblica – l’Avv. Claudia Consarino – in delega dell’Avv. Alfredo Consarino – per il ricorrente. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 28/30 novembre 2009, LA LA MA conveniva, davanti al Tribunale di 3 di 18 Catanzaro, la Tecno CE Costruzioni S.r.l., per sentire dichiarare la nullità per simulazione del contratto di vendita concluso per atto pubblico del 16 ottobre 2003, rep. n. 103.362, con la conseguente restituzione, a cura dell’apparente acquirente, del terreno oggetto di vendita, nonché al fine di sentire pronunciare, stante il grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni ivi convenute, la risoluzione del contratto e dei patti aggiunti di cui alle scritture private del 14 aprile 2003 e del 1° febbraio 2007, con il conseguente rilascio del suolo e delle eventuali opere sullo stesso realizzate e con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti, al pagamento della somma di euro 75.000,00 prevista nel contratto a garanzia dell’adempimento e al rimborso del 50% della somma corrisposta all’Agenzia delle entrate in conseguenza della vendita simulata. Al riguardo, l’attore esponeva: che aveva dato in permuta, con atto notarile del 13 gennaio 1993, in favore della IN 2 S.n.c., un suolo edificabile di sua proprietà, affinché quest’ultima vi predisponesse un piano di lottizzazione e realizzasse la costruzione di alcuni fabbricati, tre dei quali si sarebbero dovuti trasferire al LA;
che, insorta controversia sull’esatta esecuzione della permuta, a fini transattivi, con scrittura privata del 14 aprile 2003, il LA, la IN 2 e la Tecno CE davano atto della risoluzione consensuale del precedente atto di permuta, con la conseguente restituzione del suolo da parte della IN 2 e con la previsione del subentro nelle obbligazioni di quest’ultima della Tecno CE;
che, allo scopo di formalizzare il contenuto di detta scrittura, erano stati conclusi tre distinti atti: a) con atto pubblico del 16 ottobre 2003, 4 di 18 rep. n. 103.360, intercorso tra il LA e la IN 2, era convenuta la risoluzione consensuale della permuta del 13 gennaio 1993 e la contestuale retrocessione, in favore del LA, del terreno dal medesimo trasferito in permuta alla controparte;
b) con atto pubblico del 16 ottobre 2003, rep. n. 103.362, era venduta, dal LA alla Tecno CE, una parte di terreno di sua proprietà, tra cui quella oggetto della precedente permuta, per il prezzo di euro 85.000,00; c) con
contro
-scrittura del 16 ottobre 2003, sottoscritta dal LA, dalla IN 2 e dalla Tecno CE, le parti concordemente dichiaravano che gli atti pubblici stipulati in pari data erano stati redatti al fine di ottemperare agli obblighi previsti nella scrittura privata del 14 aprile 2003; che l’atto di vendita in favore della Tecno CE era dunque simulato, tanto che il prezzo ivi indicato non era stato effettivamente corrisposto;
che la Tecno CE aveva realizzato, sulla porzione di terreno emarginata, alcune unità immobiliari (due corpi di fabbrica con otto appartamenti), mentre, contravvenendo agli impegni assunti con la scrittura del 14 aprile 2003, non aveva edificato le quattro unità immobiliari che sarebbero spettate al LA;
che, pertanto, con scrittura privata del 1° febbraio 2007, era concessa una proroga dei termini pattuiti nella precedente scrittura;
che, nonostante detta proroga, le aspettative del EL rimanevano inevase, in quanto la Tecno CE neppure iniziava ad eseguire i lavori;
che, nel frattempo, l’Agenzia delle entrate aveva notificato al LA un avviso di accertamento per l’importo di euro 35.880,31 per una plusvalenza non dichiarata, importo che era stato debitamente corrisposto. 5 di 18 Si costituiva in giudizio la Tecno CE Costruzioni S.r.l., la quale chiedeva il rigetto delle avverse domande e, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., eccepiva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della IN 2 S.n.c., quale litisconsorte necessaria che aveva partecipato all’accordo simulatorio dedotto da controparte. All’integrazione del contraddittorio provvedeva l’attore, attraverso la notifica della citazione per estensione del contraddittorio del 28 ottobre 2010, nei confronti della IN 2 S.n.c., in persona del suo legale rappresentante Sia TO, presso la sede legale della società. Tuttavia, come era emerso dalla visura prodotta dalla Tecno CE all’udienza fissata per la comparizione della litisconsorte pretermessa, la IN 2 risultava “cessata” sin dal 13 marzo 2008 per mancata iscrizione presso il registro delle imprese. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1563/2011, depositata il 24 giugno 2011, ritenuta inesistente la notificazione indirizzata al litisconsorte pretermesso, dichiarava la “improcedibilità” della domanda. All’uopo, evidenziava che non poteva essere disposta la rinnovazione della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci, a fronte della radicale inesistenza dell’atto notificato alla società estinta nel termine concesso. 2.– Con atto di citazione notificato il 7 novembre 2011, LA LA MA proponeva appello, lamentando: l’erronea qualificazione della IN 2 quale litisconsorte necessaria;
la sua estraneità all’atto di vendita simulato;
la 6 di 18 mancanza di alcuna domanda spiegata nei suoi confronti o di alcun effetto giuridico che sarebbe potuto conseguire dalla emananda sentenza;
il mancato assolvimento dell’onere di indicazione del litisconsorte necessario a cura dell’eccipiente; l’indebita equiparazione degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese alla cancellazione dal registro delle ditte per mancato passaggio al registro delle imprese;
l’erronea prospettazione dell’inesistenza della notifica, a fronte – al più – di una mera nullità, che avrebbe giustificato la concessione di un termine per la rinnovazione. Si costituiva nel giudizio d’impugnazione la Tecno CE Costruzioni S.r.l., la quale resisteva all’appello e chiedeva la conferma della pronuncia appellata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, corretta con ordinanza del 13 aprile 2018, rigettava l’appello e confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto qui interessa: a) che la IN 2 era stata parte, per il tramite del proprio legale rappresentante, dell’accordo simulatorio del 16 ottobre 2003, a fronte del quale il LA aveva proposto l’azione di simulazione dell’atto pubblico di vendita del 16 ottobre 2003, rep. n. 103.362, nonché dell’accordo del 14 aprile 2003, richiamato nella scrittura del 16 ottobre 2003, del quale il EL aveva domandato la risoluzione per inadempimento;
b) che, pertanto, erano litisconsorti necessari tutti i partecipanti all’accordo; c) che la notificazione della citazione, effettuata a persona fisica già deceduta o ad una 7 di 18 persona giuridica estinta per effetto della cancellazione, doveva considerarsi giuridicamente inesistente, il che impediva di ordinarne la rinnovazione nei confronti degli ex soci, trattandosi di errore incidente sulla vocatio in ius, perché rivolta ad un soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto essere il destinatario, facilmente individuabile all’esito della consultazione del registro delle imprese;
d) che l’inesistenza della notifica doveva essere imputata a parte attrice, che avrebbe dovuto diligentemente individuare tutti i litisconsorti in ordine alla domanda proposta e verificare la loro esistenza, eventualmente provvedendo ad evocare in giudizio i successori della società cessata. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, LA LA MA. Ha resistito con controricorso l’intimata Tecno CE Costruzioni S.r.l. 4.– Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. 5.– Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 101, 102 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che la società IN 2 fosse litisconsorte necessaria e, per l’effetto, per avere confermato la dichiarazione di “improcedibilità” della domanda, sul presupposto che la suddetta integrazione non fosse stata effettuata. 8 di 18 Espone l’istante che la IN 2 S.n.c. si era sciolta dal precedente contratto di permuta mediante la risoluzione prevista dapprima con la scrittura privata del 14 aprile 2003 e successivamente formalizzata e ribadita con l’atto pubblico di risoluzione del 16 ottobre 2003, sicché essa non avrebbe avuto alcun interesse a partecipare al giudizio di simulazione, dal momento che non avrebbe avuto più alcuna obbligazione o credito verso le parti in causa e, per l’effetto, nessuna richiesta sarebbe stata avanzata nei suoi confronti. 1.1.– Il motivo è infondato. E ciò perché l’attore ha espressamente richiesto non solo l’accertamento della simulazione del contratto di vendita concluso per atto pubblico del 16 ottobre 2003, rep. n. 103.362, tra LA LA MA – in qualità di venditore – e la Tecno CE Costruzioni S.r.l. – in qualità di acquirente –, ma anche (ed in via presupposta) la pronuncia della risoluzione del contratto di cui alla scrittura privata del 14 aprile 2003 (e del patto aggiunto del 1° febbraio 2007), poi recepito nella
contro
-scrittura del 16 ottobre 2003, atti ai quali pacificamente ha partecipato anche la IN 2 S.n.c. Ora, l’azione finalizzata alla pronuncia della risoluzione giudiziale deve essere esperita nei confronti di tutti i contraenti, quali litisconsorti necessari, poiché un contratto unico non può divenire inefficace per alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per altri. Sicché la decisione pronunciata senza la partecipazione di tutti i contraenti, mirando l’azione proposta ad ottenere una sentenza costitutiva, cioè produttiva di un mutamento 9 di 18 (risoluzione) della situazione giuridica pregressa, sarebbe inutiliter data (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 9042 del 05/05/2016; Sez. 2, Sentenza n. 27302 del 12/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 320 del 16/01/1998; Sez. 2, Sentenza n. 11049 del 08/11/1993; Sez. 1, Sentenza n. 4833 del 14/07/1983; Sez. 2, Sentenza n. 3018 del 08/05/1981). E tanto a prescindere dalla necessità di integrazione del contraddittorio con riferimento alla domanda avente ad oggetto la simulazione relativa soggettiva della compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, rispetto alla quale l’alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l’interesse dello stesso ad essere parte del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7050 del 12/03/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 27477 del 28/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15268 del 20/06/2017; Sez. 2, Sentenza n. 4315 del 04/03/2016; Sez. 6-3, Ordinanza n. 1466 del 24/01/2014; Sez. U, Sentenza n. 11523 del 14/05/2013). 2.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 115 c.p.c. e 2697, primo e secondo comma, c.c., per avere il Giudice del gravame escluso che ricadesse sull’eccipiente l’onere di indicare il litisconsorte asseritamente pretermesso, documentandone l’esistenza, la qualità e i presupposti idonei a giustificare l’integrazione del contraddittorio. 10 di 18 Osserva, in proposito, l’istante che, in tal modo, sarebbe stato addossato sull’attore l’onere di individuare il litisconsorte pretermesso, mentre, in realtà, sarebbe ricaduto sull’eccipiente l’onere di emarginare, individuandoli correttamente, i nominativi dei litisconsorti, l’esistenza degli stessi nonché l’interesse di questi ultimi a partecipare al giudizio. Per converso, ad avviso del ricorrente, la Tecno CE si sarebbe limitata a sostenere che la società IN 2 fosse litisconsorte necessaria, senza determinare l’interesse di tale società alla partecipazione al giudizio e soprattutto senza specificare, artatamente, che la medesima società non era stata iscritta nel registro delle imprese, per intervenuta cessazione, circostanza nota all’eccipiente fin dal momento della proposizione dell’eccezione. Solo all’esito della notifica alla società, la Tecno CE procedeva al deposito di un certificato della Camera di Commercio, dal quale risultava la pregressa “cancellazione”, e ciò benché la notifica dell’atto integrativo del contraddittorio fosse stata eseguita presso la sede della società e l’atto fosse stato ritirato dal legale rappresentante Sia TO. 2.1.– La doglianza è infondata. In tema di litisconsorzio necessario, nel caso in cui la non integrità del contraddittorio non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti e venga eccepita da una di esse, spetta alla parte che la deduce l’onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l’invocata integrazione e, cioè, i 11 di 18 titoli in base ai quali i soggetti pretermessi assumono la veste di litisconsorti necessari. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia eccepito il difetto di contraddittorio deve acquisire la certezza sia in ordine alla esistenza dei soggetti pretermessi sia in ordine ai presupposti della loro vocatio in jus, poiché il dubbio su tali circostanze ricade sull’eccipiente e non consente al giudicante di ravvisare la dedotta violazione dell’art. 102 c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17589 del 21/08/2020; Sez. L, Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020; Sez. 2, Sentenza n. 11318 del 10/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 25810 del 18/11/2013; Sez. 2, Sentenza n. 5880 del 16/03/2006). Ebbene, la Tecno CE si è attenuta a tali precetti, posto che ha indicato debitamente la IN 2 S.n.c. quale litisconsorte necessaria pretermessa, in quanto partecipe degli atti di cui si invocava la risoluzione (ed effettivamente risultante come parte in tali atti). Tanto era sufficiente a consentire al giudice di delineare il quadro fattuale sulla scorta del quale disporre l’integrazione del contraddittorio. A fronte di tale argomentata obiezione, sarebbe stato compito dell’attore sincerarsi, attraverso una pronta visura camerale, dell’attuale esistenza della società, della sua iscrizione presso il registro delle imprese e dell’eventuale legittimazione dei soci. E all’esito sarebbe stato suo preciso onere notificare l’atto di integrazione del contraddittorio verso la parte effettivamente legittimata. 12 di 18 3.– Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.P.R. n. 581/1995, dell’art. 3 del d.P.R. n. 247/2004 nonché degli artt. 2312 e 2945 c.c. ed, ancora, l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale erroneamente valutato che la IN 2 S.n.c. fosse stata cancellata dal registro delle imprese, equiparandone gli effetti alla mancata iscrizione, e per non avere comunque attribuito all’atto di “cancellazione” effetto meramente dichiarativo, superabile con la prova contraria. Obietta l’istante che nella fattispecie la cessazione sarebbe dipesa dal fatto che la società non aveva effettuato il passaggio dal registro delle ditte al registro delle imprese, sicché non avrebbe potuto equipararsi la fattispecie a quella della cancellazione dal registro delle imprese. Piuttosto, tale evenienza avrebbe determinato un mero declassamento di tale società a società irregolare, tanto più che essa aveva continuato a porre in essere attività di impresa, consistente nella stipula di contratti e addirittura di atti pubblici risalenti all’anno 2003. Né si sarebbero potuti ricollegare gli effetti della “cancellazione” delle società di capitali a quelli che la medesima legge attribuisce alla “cancellazione” delle società di persone, attesa la mera valenza dichiarativa della “cancellazione” di quest’ultime. 3.1.– La censura è fondata. 13 di 18 Si premette che l’atto di integrazione del contradittorio è stato notificato dall’odierno ricorrente – attore nella controversia instaurata in prime cure – verso la IN 2 S.n.c. presso la sede legale della società, con notificazione ex art. 140 c.p.c. ritirata dal suo legale rappresentante Sia TO in data 28 ottobre 2010. All’esito, la società convenuta Tecno CE ha esibito visura camerale dalla quale risultava che la IN 2 S.n.c. era “cessata” a far data dal 13 marzo 2008 per mancata iscrizione nel registro delle imprese. Pertanto, nella fattispecie non può ritenersi – come invece osservato dalla Corte distrettuale – che fosse maturato un fatto estintivo per l’intervenuta cancellazione della società di persone. Ai sensi dell’art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 247/2004, il procedimento per la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quando l’ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze: a) irreperibilità presso la sede legale;
b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
c) mancanza del codice fiscale;
d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita. Nessuna delle predette condizioni risulta avverata ai fini della cancellazione in base alla ricostruzione offerta dalla Corte territoriale. Piuttosto la cessazione è stata disposta per il mancato passaggio dal registro delle ditte al registro delle imprese. 14 di 18 Ed invero, una volta avvenuta la concreta attuazione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c., per effetto della legge n. 580/1993 e delle successive norme di attuazione, la società di persone come costituita non ha provveduto a richiedere la sua iscrizione al neo istituito registro delle imprese, circostanza, questa, che permette di attribuire una valenza del tutto diversa, rispetto a quanto ricostruito dalle pronunce di merito, alla dichiarazione presente nella visura storica esibita in giudizio, ossia alla causale della cessazione d’ufficio per la già avvenuta iscrizione nel registro delle ditte e per il mancato transito nel registro delle imprese;
fenomeno che non consente di ritenere che la società sia stata cancellata, mancando, a monte, la stessa iscrizione nel registro delle imprese. Ora, l’art. 29 del d.P.R. n. 581/1995 stabilisce che le società costituite con atto registrato, iscritte o annotate nel registro delle ditte e non iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano iscritte nel registro delle ditte fino alla loro regolarizzazione e comunque non oltre il 26 gennaio 1997. Ed ancora, l’art. 2297, primo comma, c.c. prevede che, fino a quando la società non sia iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice. Sicché, per effetto della mancata iscrizione nel registro delle imprese (ossia del mancato transito dal registro delle ditte al registro delle imprese), la società in nome collettivo non si è estinta, ma è divenuta irregolare (ossia equiparabile ad una 15 di 18 società di fatto, con applicazione della normativa sulla società semplice). In conseguenza il Giudice di merito non avrebbe potuto equiparare la mancata registrazione della società di persone – con la sua conseguente qualificazione quale società irregolare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7692 del 21/08/1996; Sez. 3, Sentenza n. 1069 del 23/02/1981; Sez. 1, Sentenza n. 3017 del 19/08/1969; Sez. 1, Sentenza n. 2892 del 29/10/1963) – al fenomeno dell’estinzione societaria per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, ma al più avrebbe potuto valutare se estendere il contraddittorio altresì ai soci della società. Si è realizzato, infatti, un caso di annotazione che attesta proprio la mancata iscrizione e che non permette quindi di inferire dalla medesima anche l’avvenuta cancellazione della società di persone, con la possibilità di invocare tutti gli effetti ricollegabili al fenomeno estintivo scaturente dalla cancellazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1625 del 24/01/2020). 4.– Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 153 e 156 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, per avere la Corte distrettuale dichiarato erroneamente l’inesistenza della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio verso la IN 2 S.n.c. e per non aver concesso un nuovo termine per provvedere a rinnovare detta notifica, dichiarando, invece, “improcedibile” il giudizio. Secondo l’istante, l’esistenza della notifica sarebbe stata configurabile in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale 16 di 18 mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui fosse stata posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali, idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, suscettibile di rinnovazione. Senonché la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio sarebbe stata eseguita presso la sede della società IN 2 e ritirata dal suo legale rappresentante Sia TO, con la conseguenza che non avrebbe potuto essere radicalmente inesistente, tanto più che il legale rappresentante era stato socio della stessa per la quota del 98%. All’esito, sarebbe stato obbligo del giudice concedere un termine per la nuova notifica agli ex soci o comunque all’ulteriore socio quale titolare della quota del 2%, tanto più che tale erronea notifica non sarebbe stata imputabile all’attore, poiché la produzione del certificato della Camera di Commercio, attestante la “cancellazione”, era avvenuta solo successivamente alla notifica effettuata. 4.1.– La doglianza è assorbita dall’accoglimento del terzo motivo. Infatti, non si pone un problema di nullità insanabile della citazione (e non già di nullità della notificazione della stessa, sanabile mediante il rimedio della rinnovazione ex art. 291 c.p.c.), rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13535 del 17/05/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2647 del 02/02/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 532 del 14/03/1962), allorché l’estensione del 17 di 18 contraddittorio – avvenuta verso la società irregolare – sia stata indirizzata ad un soggetto giuridico esistente, per quanto anzidetto. 5.– In definitiva, il terzo motivo del ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo devono essere respinti mentre il quarto motivo è assorbito. Avendo il Tribunale in composizione monocratica, all’esito della precisazione delle conclusioni, dichiarato – con sentenza – la “improcedibilità” (recte l’estinzione del giudizio per l’inattività della parte e, segnatamente, per l’asserita mancata notifica dell’atto di estensione del contraddittorio verso il litisconsorte pretermesso entro il termine perentorio all’uopo concesso ex art. 307, ultimo comma, c.p.c.), nonostante l’effettiva, debita e tempestiva integrazione del contraddittorio nel termine accordato per l’evocazione in causa del litisconsorte pretermesso, non ricorre una delle ipotesi nelle quali la Corte d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice ex art. 354, secondo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (anziché confermarne la statuizione) – ossia nella sola ipotesi regolata dall’art. 308, secondo comma, c.p.c. –, sicché la causa deve essere rinviata alla Corte territoriale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 40831 del 20/12/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23997 del 26/09/2019; Sez. 3, Sentenza n. 7633 del 16/05/2012; Sez. 1, Sentenza n. 22917 del 11/11/2010).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione 18 di 18 accoglie il terzo motivo nei sensi di cui in motivazione, rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
contro TECNO CE Costruzioni S.r.l. (P.IVA: 02491310799), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. Fernando Scarpelli, con elezione di domicilio digitale presso il suo indirizzo PEC;
Vendita – Simulazione – Risoluzione – Integrazione contraddittorio – Società cessata per mancato transito dal registro ditte al registro imprese – Notifica inesistente R.G.N. 14563/18 U.P. 4/7/2023 Civile Sent. Sez. 2 Num. 23418 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 01/08/2023 2 di 18
- controricorrente -
e SETTINGIANO 2 S.n.c., SI TO (C.F.: SI TTI 49A11 C352X), SI EN (C.F.: SI DNC 51R11 C352K), PRESTA Berenice (C.F.: [...]), SI UC (C.F.: SI LCU 73H18 D862R), EM EP (C.F.: [...]) e SI MA (C.F.: SI MRC 80B21 C352F);
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 195/2018, pubblicata il 29 gennaio 2018, notificata il 26 aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Tommaso Basile, che ha chiesto il rigetto del ricorso con riferimento a tutti i motivi articolati, conclusioni richiamate – in sede di requisitoria orale – all’udienza pubblica;
vista la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; sentito – in sede di discussione orale all’udienza pubblica – l’Avv. Claudia Consarino – in delega dell’Avv. Alfredo Consarino – per il ricorrente. FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 28/30 novembre 2009, LA LA MA conveniva, davanti al Tribunale di 3 di 18 Catanzaro, la Tecno CE Costruzioni S.r.l., per sentire dichiarare la nullità per simulazione del contratto di vendita concluso per atto pubblico del 16 ottobre 2003, rep. n. 103.362, con la conseguente restituzione, a cura dell’apparente acquirente, del terreno oggetto di vendita, nonché al fine di sentire pronunciare, stante il grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni ivi convenute, la risoluzione del contratto e dei patti aggiunti di cui alle scritture private del 14 aprile 2003 e del 1° febbraio 2007, con il conseguente rilascio del suolo e delle eventuali opere sullo stesso realizzate e con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti, al pagamento della somma di euro 75.000,00 prevista nel contratto a garanzia dell’adempimento e al rimborso del 50% della somma corrisposta all’Agenzia delle entrate in conseguenza della vendita simulata. Al riguardo, l’attore esponeva: che aveva dato in permuta, con atto notarile del 13 gennaio 1993, in favore della IN 2 S.n.c., un suolo edificabile di sua proprietà, affinché quest’ultima vi predisponesse un piano di lottizzazione e realizzasse la costruzione di alcuni fabbricati, tre dei quali si sarebbero dovuti trasferire al LA;
che, insorta controversia sull’esatta esecuzione della permuta, a fini transattivi, con scrittura privata del 14 aprile 2003, il LA, la IN 2 e la Tecno CE davano atto della risoluzione consensuale del precedente atto di permuta, con la conseguente restituzione del suolo da parte della IN 2 e con la previsione del subentro nelle obbligazioni di quest’ultima della Tecno CE;
che, allo scopo di formalizzare il contenuto di detta scrittura, erano stati conclusi tre distinti atti: a) con atto pubblico del 16 ottobre 2003, 4 di 18 rep. n. 103.360, intercorso tra il LA e la IN 2, era convenuta la risoluzione consensuale della permuta del 13 gennaio 1993 e la contestuale retrocessione, in favore del LA, del terreno dal medesimo trasferito in permuta alla controparte;
b) con atto pubblico del 16 ottobre 2003, rep. n. 103.362, era venduta, dal LA alla Tecno CE, una parte di terreno di sua proprietà, tra cui quella oggetto della precedente permuta, per il prezzo di euro 85.000,00; c) con
contro
-scrittura del 16 ottobre 2003, sottoscritta dal LA, dalla IN 2 e dalla Tecno CE, le parti concordemente dichiaravano che gli atti pubblici stipulati in pari data erano stati redatti al fine di ottemperare agli obblighi previsti nella scrittura privata del 14 aprile 2003; che l’atto di vendita in favore della Tecno CE era dunque simulato, tanto che il prezzo ivi indicato non era stato effettivamente corrisposto;
che la Tecno CE aveva realizzato, sulla porzione di terreno emarginata, alcune unità immobiliari (due corpi di fabbrica con otto appartamenti), mentre, contravvenendo agli impegni assunti con la scrittura del 14 aprile 2003, non aveva edificato le quattro unità immobiliari che sarebbero spettate al LA;
che, pertanto, con scrittura privata del 1° febbraio 2007, era concessa una proroga dei termini pattuiti nella precedente scrittura;
che, nonostante detta proroga, le aspettative del EL rimanevano inevase, in quanto la Tecno CE neppure iniziava ad eseguire i lavori;
che, nel frattempo, l’Agenzia delle entrate aveva notificato al LA un avviso di accertamento per l’importo di euro 35.880,31 per una plusvalenza non dichiarata, importo che era stato debitamente corrisposto. 5 di 18 Si costituiva in giudizio la Tecno CE Costruzioni S.r.l., la quale chiedeva il rigetto delle avverse domande e, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., eccepiva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della IN 2 S.n.c., quale litisconsorte necessaria che aveva partecipato all’accordo simulatorio dedotto da controparte. All’integrazione del contraddittorio provvedeva l’attore, attraverso la notifica della citazione per estensione del contraddittorio del 28 ottobre 2010, nei confronti della IN 2 S.n.c., in persona del suo legale rappresentante Sia TO, presso la sede legale della società. Tuttavia, come era emerso dalla visura prodotta dalla Tecno CE all’udienza fissata per la comparizione della litisconsorte pretermessa, la IN 2 risultava “cessata” sin dal 13 marzo 2008 per mancata iscrizione presso il registro delle imprese. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 1563/2011, depositata il 24 giugno 2011, ritenuta inesistente la notificazione indirizzata al litisconsorte pretermesso, dichiarava la “improcedibilità” della domanda. All’uopo, evidenziava che non poteva essere disposta la rinnovazione della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci, a fronte della radicale inesistenza dell’atto notificato alla società estinta nel termine concesso. 2.– Con atto di citazione notificato il 7 novembre 2011, LA LA MA proponeva appello, lamentando: l’erronea qualificazione della IN 2 quale litisconsorte necessaria;
la sua estraneità all’atto di vendita simulato;
la 6 di 18 mancanza di alcuna domanda spiegata nei suoi confronti o di alcun effetto giuridico che sarebbe potuto conseguire dalla emananda sentenza;
il mancato assolvimento dell’onere di indicazione del litisconsorte necessario a cura dell’eccipiente; l’indebita equiparazione degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese alla cancellazione dal registro delle ditte per mancato passaggio al registro delle imprese;
l’erronea prospettazione dell’inesistenza della notifica, a fronte – al più – di una mera nullità, che avrebbe giustificato la concessione di un termine per la rinnovazione. Si costituiva nel giudizio d’impugnazione la Tecno CE Costruzioni S.r.l., la quale resisteva all’appello e chiedeva la conferma della pronuncia appellata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, corretta con ordinanza del 13 aprile 2018, rigettava l’appello e confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto qui interessa: a) che la IN 2 era stata parte, per il tramite del proprio legale rappresentante, dell’accordo simulatorio del 16 ottobre 2003, a fronte del quale il LA aveva proposto l’azione di simulazione dell’atto pubblico di vendita del 16 ottobre 2003, rep. n. 103.362, nonché dell’accordo del 14 aprile 2003, richiamato nella scrittura del 16 ottobre 2003, del quale il EL aveva domandato la risoluzione per inadempimento;
b) che, pertanto, erano litisconsorti necessari tutti i partecipanti all’accordo; c) che la notificazione della citazione, effettuata a persona fisica già deceduta o ad una 7 di 18 persona giuridica estinta per effetto della cancellazione, doveva considerarsi giuridicamente inesistente, il che impediva di ordinarne la rinnovazione nei confronti degli ex soci, trattandosi di errore incidente sulla vocatio in ius, perché rivolta ad un soggetto diverso da quello che avrebbe dovuto essere il destinatario, facilmente individuabile all’esito della consultazione del registro delle imprese;
d) che l’inesistenza della notifica doveva essere imputata a parte attrice, che avrebbe dovuto diligentemente individuare tutti i litisconsorti in ordine alla domanda proposta e verificare la loro esistenza, eventualmente provvedendo ad evocare in giudizio i successori della società cessata. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, LA LA MA. Ha resistito con controricorso l’intimata Tecno CE Costruzioni S.r.l. 4.– Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. 5.– Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 101, 102 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per avere la Corte di merito ritenuto che la società IN 2 fosse litisconsorte necessaria e, per l’effetto, per avere confermato la dichiarazione di “improcedibilità” della domanda, sul presupposto che la suddetta integrazione non fosse stata effettuata. 8 di 18 Espone l’istante che la IN 2 S.n.c. si era sciolta dal precedente contratto di permuta mediante la risoluzione prevista dapprima con la scrittura privata del 14 aprile 2003 e successivamente formalizzata e ribadita con l’atto pubblico di risoluzione del 16 ottobre 2003, sicché essa non avrebbe avuto alcun interesse a partecipare al giudizio di simulazione, dal momento che non avrebbe avuto più alcuna obbligazione o credito verso le parti in causa e, per l’effetto, nessuna richiesta sarebbe stata avanzata nei suoi confronti. 1.1.– Il motivo è infondato. E ciò perché l’attore ha espressamente richiesto non solo l’accertamento della simulazione del contratto di vendita concluso per atto pubblico del 16 ottobre 2003, rep. n. 103.362, tra LA LA MA – in qualità di venditore – e la Tecno CE Costruzioni S.r.l. – in qualità di acquirente –, ma anche (ed in via presupposta) la pronuncia della risoluzione del contratto di cui alla scrittura privata del 14 aprile 2003 (e del patto aggiunto del 1° febbraio 2007), poi recepito nella
contro
-scrittura del 16 ottobre 2003, atti ai quali pacificamente ha partecipato anche la IN 2 S.n.c. Ora, l’azione finalizzata alla pronuncia della risoluzione giudiziale deve essere esperita nei confronti di tutti i contraenti, quali litisconsorti necessari, poiché un contratto unico non può divenire inefficace per alcuni dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per altri. Sicché la decisione pronunciata senza la partecipazione di tutti i contraenti, mirando l’azione proposta ad ottenere una sentenza costitutiva, cioè produttiva di un mutamento 9 di 18 (risoluzione) della situazione giuridica pregressa, sarebbe inutiliter data (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2969 del 31/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 9042 del 05/05/2016; Sez. 2, Sentenza n. 27302 del 12/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 320 del 16/01/1998; Sez. 2, Sentenza n. 11049 del 08/11/1993; Sez. 1, Sentenza n. 4833 del 14/07/1983; Sez. 2, Sentenza n. 3018 del 08/05/1981). E tanto a prescindere dalla necessità di integrazione del contraddittorio con riferimento alla domanda avente ad oggetto la simulazione relativa soggettiva della compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, rispetto alla quale l’alienante non riveste la qualità di litisconsorte necessario, se nei suoi confronti il contratto sia stato integralmente eseguito, mediante adempimento degli obblighi tipici di trasferimento del bene e di pagamento del prezzo, e non venga dedotto ed allegato l’interesse dello stesso ad essere parte del processo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7050 del 12/03/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 27477 del 28/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15268 del 20/06/2017; Sez. 2, Sentenza n. 4315 del 04/03/2016; Sez. 6-3, Ordinanza n. 1466 del 24/01/2014; Sez. U, Sentenza n. 11523 del 14/05/2013). 2.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 115 c.p.c. e 2697, primo e secondo comma, c.c., per avere il Giudice del gravame escluso che ricadesse sull’eccipiente l’onere di indicare il litisconsorte asseritamente pretermesso, documentandone l’esistenza, la qualità e i presupposti idonei a giustificare l’integrazione del contraddittorio. 10 di 18 Osserva, in proposito, l’istante che, in tal modo, sarebbe stato addossato sull’attore l’onere di individuare il litisconsorte pretermesso, mentre, in realtà, sarebbe ricaduto sull’eccipiente l’onere di emarginare, individuandoli correttamente, i nominativi dei litisconsorti, l’esistenza degli stessi nonché l’interesse di questi ultimi a partecipare al giudizio. Per converso, ad avviso del ricorrente, la Tecno CE si sarebbe limitata a sostenere che la società IN 2 fosse litisconsorte necessaria, senza determinare l’interesse di tale società alla partecipazione al giudizio e soprattutto senza specificare, artatamente, che la medesima società non era stata iscritta nel registro delle imprese, per intervenuta cessazione, circostanza nota all’eccipiente fin dal momento della proposizione dell’eccezione. Solo all’esito della notifica alla società, la Tecno CE procedeva al deposito di un certificato della Camera di Commercio, dal quale risultava la pregressa “cancellazione”, e ciò benché la notifica dell’atto integrativo del contraddittorio fosse stata eseguita presso la sede della società e l’atto fosse stato ritirato dal legale rappresentante Sia TO. 2.1.– La doglianza è infondata. In tema di litisconsorzio necessario, nel caso in cui la non integrità del contraddittorio non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti e venga eccepita da una di esse, spetta alla parte che la deduce l’onere non solo di indicare le persone dei litisconsorti asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l’invocata integrazione e, cioè, i 11 di 18 titoli in base ai quali i soggetti pretermessi assumono la veste di litisconsorti necessari. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia eccepito il difetto di contraddittorio deve acquisire la certezza sia in ordine alla esistenza dei soggetti pretermessi sia in ordine ai presupposti della loro vocatio in jus, poiché il dubbio su tali circostanze ricade sull’eccipiente e non consente al giudicante di ravvisare la dedotta violazione dell’art. 102 c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17589 del 21/08/2020; Sez. L, Ordinanza n. 5679 del 02/03/2020; Sez. 2, Sentenza n. 11318 del 10/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 25810 del 18/11/2013; Sez. 2, Sentenza n. 5880 del 16/03/2006). Ebbene, la Tecno CE si è attenuta a tali precetti, posto che ha indicato debitamente la IN 2 S.n.c. quale litisconsorte necessaria pretermessa, in quanto partecipe degli atti di cui si invocava la risoluzione (ed effettivamente risultante come parte in tali atti). Tanto era sufficiente a consentire al giudice di delineare il quadro fattuale sulla scorta del quale disporre l’integrazione del contraddittorio. A fronte di tale argomentata obiezione, sarebbe stato compito dell’attore sincerarsi, attraverso una pronta visura camerale, dell’attuale esistenza della società, della sua iscrizione presso il registro delle imprese e dell’eventuale legittimazione dei soci. E all’esito sarebbe stato suo preciso onere notificare l’atto di integrazione del contraddittorio verso la parte effettivamente legittimata. 12 di 18 3.– Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.P.R. n. 581/1995, dell’art. 3 del d.P.R. n. 247/2004 nonché degli artt. 2312 e 2945 c.c. ed, ancora, l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale erroneamente valutato che la IN 2 S.n.c. fosse stata cancellata dal registro delle imprese, equiparandone gli effetti alla mancata iscrizione, e per non avere comunque attribuito all’atto di “cancellazione” effetto meramente dichiarativo, superabile con la prova contraria. Obietta l’istante che nella fattispecie la cessazione sarebbe dipesa dal fatto che la società non aveva effettuato il passaggio dal registro delle ditte al registro delle imprese, sicché non avrebbe potuto equipararsi la fattispecie a quella della cancellazione dal registro delle imprese. Piuttosto, tale evenienza avrebbe determinato un mero declassamento di tale società a società irregolare, tanto più che essa aveva continuato a porre in essere attività di impresa, consistente nella stipula di contratti e addirittura di atti pubblici risalenti all’anno 2003. Né si sarebbero potuti ricollegare gli effetti della “cancellazione” delle società di capitali a quelli che la medesima legge attribuisce alla “cancellazione” delle società di persone, attesa la mera valenza dichiarativa della “cancellazione” di quest’ultime. 3.1.– La censura è fondata. 13 di 18 Si premette che l’atto di integrazione del contradittorio è stato notificato dall’odierno ricorrente – attore nella controversia instaurata in prime cure – verso la IN 2 S.n.c. presso la sede legale della società, con notificazione ex art. 140 c.p.c. ritirata dal suo legale rappresentante Sia TO in data 28 ottobre 2010. All’esito, la società convenuta Tecno CE ha esibito visura camerale dalla quale risultava che la IN 2 S.n.c. era “cessata” a far data dal 13 marzo 2008 per mancata iscrizione nel registro delle imprese. Pertanto, nella fattispecie non può ritenersi – come invece osservato dalla Corte distrettuale – che fosse maturato un fatto estintivo per l’intervenuta cancellazione della società di persone. Ai sensi dell’art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 247/2004, il procedimento per la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quando l’ufficio del registro delle imprese rileva una delle seguenti circostanze: a) irreperibilità presso la sede legale;
b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
c) mancanza del codice fiscale;
d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita. Nessuna delle predette condizioni risulta avverata ai fini della cancellazione in base alla ricostruzione offerta dalla Corte territoriale. Piuttosto la cessazione è stata disposta per il mancato passaggio dal registro delle ditte al registro delle imprese. 14 di 18 Ed invero, una volta avvenuta la concreta attuazione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c., per effetto della legge n. 580/1993 e delle successive norme di attuazione, la società di persone come costituita non ha provveduto a richiedere la sua iscrizione al neo istituito registro delle imprese, circostanza, questa, che permette di attribuire una valenza del tutto diversa, rispetto a quanto ricostruito dalle pronunce di merito, alla dichiarazione presente nella visura storica esibita in giudizio, ossia alla causale della cessazione d’ufficio per la già avvenuta iscrizione nel registro delle ditte e per il mancato transito nel registro delle imprese;
fenomeno che non consente di ritenere che la società sia stata cancellata, mancando, a monte, la stessa iscrizione nel registro delle imprese. Ora, l’art. 29 del d.P.R. n. 581/1995 stabilisce che le società costituite con atto registrato, iscritte o annotate nel registro delle ditte e non iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano iscritte nel registro delle ditte fino alla loro regolarizzazione e comunque non oltre il 26 gennaio 1997. Ed ancora, l’art. 2297, primo comma, c.c. prevede che, fino a quando la società non sia iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice. Sicché, per effetto della mancata iscrizione nel registro delle imprese (ossia del mancato transito dal registro delle ditte al registro delle imprese), la società in nome collettivo non si è estinta, ma è divenuta irregolare (ossia equiparabile ad una 15 di 18 società di fatto, con applicazione della normativa sulla società semplice). In conseguenza il Giudice di merito non avrebbe potuto equiparare la mancata registrazione della società di persone – con la sua conseguente qualificazione quale società irregolare (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7692 del 21/08/1996; Sez. 3, Sentenza n. 1069 del 23/02/1981; Sez. 1, Sentenza n. 3017 del 19/08/1969; Sez. 1, Sentenza n. 2892 del 29/10/1963) – al fenomeno dell’estinzione societaria per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, ma al più avrebbe potuto valutare se estendere il contraddittorio altresì ai soci della società. Si è realizzato, infatti, un caso di annotazione che attesta proprio la mancata iscrizione e che non permette quindi di inferire dalla medesima anche l’avvenuta cancellazione della società di persone, con la possibilità di invocare tutti gli effetti ricollegabili al fenomeno estintivo scaturente dalla cancellazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1625 del 24/01/2020). 4.– Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 145, 153 e 156 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, per avere la Corte distrettuale dichiarato erroneamente l’inesistenza della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio verso la IN 2 S.n.c. e per non aver concesso un nuovo termine per provvedere a rinnovare detta notifica, dichiarando, invece, “improcedibile” il giudizio. Secondo l’istante, l’esistenza della notifica sarebbe stata configurabile in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale 16 di 18 mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui fosse stata posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali, idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, suscettibile di rinnovazione. Senonché la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio sarebbe stata eseguita presso la sede della società IN 2 e ritirata dal suo legale rappresentante Sia TO, con la conseguenza che non avrebbe potuto essere radicalmente inesistente, tanto più che il legale rappresentante era stato socio della stessa per la quota del 98%. All’esito, sarebbe stato obbligo del giudice concedere un termine per la nuova notifica agli ex soci o comunque all’ulteriore socio quale titolare della quota del 2%, tanto più che tale erronea notifica non sarebbe stata imputabile all’attore, poiché la produzione del certificato della Camera di Commercio, attestante la “cancellazione”, era avvenuta solo successivamente alla notifica effettuata. 4.1.– La doglianza è assorbita dall’accoglimento del terzo motivo. Infatti, non si pone un problema di nullità insanabile della citazione (e non già di nullità della notificazione della stessa, sanabile mediante il rimedio della rinnovazione ex art. 291 c.p.c.), rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13535 del 17/05/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2647 del 02/02/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14360 del 06/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 532 del 14/03/1962), allorché l’estensione del 17 di 18 contraddittorio – avvenuta verso la società irregolare – sia stata indirizzata ad un soggetto giuridico esistente, per quanto anzidetto. 5.– In definitiva, il terzo motivo del ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo devono essere respinti mentre il quarto motivo è assorbito. Avendo il Tribunale in composizione monocratica, all’esito della precisazione delle conclusioni, dichiarato – con sentenza – la “improcedibilità” (recte l’estinzione del giudizio per l’inattività della parte e, segnatamente, per l’asserita mancata notifica dell’atto di estensione del contraddittorio verso il litisconsorte pretermesso entro il termine perentorio all’uopo concesso ex art. 307, ultimo comma, c.p.c.), nonostante l’effettiva, debita e tempestiva integrazione del contraddittorio nel termine accordato per l’evocazione in causa del litisconsorte pretermesso, non ricorre una delle ipotesi nelle quali la Corte d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice ex art. 354, secondo comma, c.p.c. vigente ratione temporis (anziché confermarne la statuizione) – ossia nella sola ipotesi regolata dall’art. 308, secondo comma, c.p.c. –, sicché la causa deve essere rinviata alla Corte territoriale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 40831 del 20/12/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23997 del 26/09/2019; Sez. 3, Sentenza n. 7633 del 16/05/2012; Sez. 1, Sentenza n. 22917 del 11/11/2010).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione 18 di 18 accoglie il terzo motivo nei sensi di cui in motivazione, rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda