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Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17982 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EL IO EM nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bagnato, di fiducia avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Vibo Valentia in data 25/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Giulio Romano ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udita la discussione della difesa del ricorrente avv. Giuseppe Bagnato, che si è associato alle conclusioni del P.G. ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 25/10/2022, Il Tribunale del riesame di Vibo Valentia rigettava l'appello proposto ex art. 322 bis c.p.p., da EL IO, nell'ambito del proc. n. 2239/14 r.g.n.r., volto ad ottenere la revoca del sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro il 12.12.2019, avente ad oggetto l'Agenzia funebre "Croce Azzurra", sul presupposto del venir meno, all'esito del procedimento di riesame personale, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di intestazione fittizia di cui all'art. 512 bis c.p. ( capo F3) e dell'intervenuta restituzione del bene, disposta dal GUP di Catanzaro, Penale Sent. Sez. 2 Num. 17982 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 31/01/2023 in esito al giudizio abbreviato, in favore del coimputato AR RE. Nel ricorso in esame, EL IO, oltre a ribadire le censure proposte in sede di appello poc'anzi illustrate, deduce anche che il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti applicativi del provvedimento di sequestro, sulla base di indizi relativi ad altre fattispecie di reato (capi A) ed R5) e non a quello di intestazione fittizia di beni di cui all' art. 512 bis c.p. aggravato dall'art. 416 bis.lc .p., contestato al capo F3). L'intera ordinanza sarebbe, dunque, viziata da motivazione apparente perché la premessa da cui muove e cioè il fatto che l'agenzia funebre sarebbe stata messa a disposizione per le esigenze dell'associazione come contestato al capo A), comprese le riunioni tra gli aderenti e per realizzare le condotte di turbativa d'asta di cui al capo R5), non si concilia con le considerazioni conclusive circa la legittimità del sequestro ex art. 240 c.p., riferito al fumus del delitto intestazione fittizia di cui al capo F3). La revoca del sequestro, secondo la difesa, andava disposta anche per l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 512 bis c.p., consumato nel 2004, che preclude la confisca e dunque impedisce anche il sequestro preventivo del bene. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato . Occorre anzitutto ricordare che in tema di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951/2017 ). Nel caso in esame il Tribunale del riesame di Vibo Valentia, pur affermando che il sequestro era stato disposto ai sensi dell'art. 240 c.p.., avendo riguardo esclusivamente all'ipotesi delittuosa di cui all'art.512 bis c.p., aggravato dall'art. 416 bis.1 c.p. ed osservato che nessun apprezzabile rilievo dovesse attribuirsi al fatto che il Tribunale di Catanzaro, rigettando la richiesta di revoca del sequestro, aveva ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del EL, in odine al delitto di intestazione fittizia (con ordinanza peraltro risalente al 2020) sul condivisibile assunto che diversi sono i presupposti applicativi della misura cautelare personale (i gravi indizi di colpevolezza) e quelli della misura cautelare reale ( il fumus del reato ed il periculunn in mora), ha però valorizzato, ai fini rigetto dell'appello, le ipotesi di reato di cui ai capi A) ed R5) rimarcando come l'agenzia funebre venisse strumentalmente utilizzata dal EL, per la realizzazione delle riunioni tra gli aderenti all'associazione mafiosa di cui al capo A) e per esercitare la turbativa d'asta nei confronti dei partecipanti alle gare come contestato al capo R5). Tale argomento ha anche condotto il Tribunale a ritenere, "in presenza di condotte successive di rilevante interesse sotto il profilo dell'esercizio del potere mafioso, poste in essere attraverso il bene fittiziamente intestato e sottoposto a vincolo cautelare", non spirato il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 512 bis c.p. Invero, benchè in linea di principio sia da condividersi quanto affermato nell'ordinanza del Tribunale che, richiamando il consolidato orientamento di legittimità, ha qualificato il reato di intestazione fittizia, come reato istantaneo ad effetti permanenti, deve escludersi che le condotte contestate ai capi A) ed R5), possano determinare uno slittamento in avanti del termine di prescrizione, trattandosi di condotte od operazioni dirette non già a determinare una "nuova apparenza", ma di attività di gestione del bene, con la conseguenza che ai fini della legittimità del sequestro, esse non possono essere considerate rilevanti. Deve ricordarsi che le Sezioni Unite hanno statuito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori integra una ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, rimanendo irrilevante il permanere della situazione antigiuridica a quella conseguente (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768). Pertanto, «laddove si dovesse assegnare rilevanza a qualsiasi evento successivo che intervenga a mutare l'assetto societario, l'affermazione per cui la fattispecie delittuosa in questione ha natura di reato istantaneo verrebbe di fatto a svuotarsi di significato» (Sez. 5, n. 1587 del 30/09/2021, dep. 2022, Meluzio, non mass.). Non si può neppure escludere, però, che «successive fittizie intestazioni dello stesso bene o della stessa compagine sociale, attuate anche attraverso il trasferimento ad altri soggetti ovvero il mutamento del capitale sociale, sempre finalizzato ad eludere l'individuazione del reale ed effettivo dominus, costituiscano altre ed autonome fattispecie dello stesso reato poste in essere successivamente» (così Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272903; in senso conforme cfr., di recente, Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 10253 del 13/1/2021, Pinto, non mass.). Nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale non ha valorizzato attività o operazioni successive che hanno comportato altri mutamenti o trasferimenti di beni o attività, avendo piuttosto, valutato la strumentalità del bene confondendo i piani : quello del trasferimento fittizio e quello della gestione illecita dell'agenzia. Alla luce di tali considerazioni deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Vibo Valentia perché verifichi , alla luce dei principi sopra espressi, quale sia il tempo di consumazione del reato di intestazione fittizia ai fini della legittimità del sequestro. La giurisprudenza di questa Corte ha escluso, infatti, che sia possibile disporre un sequestro, anche se finalizzato alla confisca, allorché la prescrizione del reato sia intervenuta ancor prima dell'esercizio dell'azione penale (Sez. 3, 19.5.2009, n. 30933,rv. 244247). In tal caso, invero, il pubblico ministero non potrebbe più nemmeno iniziare l'azione penale ma dovrebbe limitarsi a chiedere l'archiviazione per la già avvenuta estinzione del reato. D'altra parte, è stato ritenuto abnorme anche il provvedimento del GUP che dispone il rinvio a giudizio per un reato, dando contestualmente atto della estinzione dello stesso per prescrizione. Il suddetto principio è stato di recente ribadito, rilevandosi che "se si ha che proprio in radice l'esercizio dell'azione penale risulti precluso perché il reato è già estinto per prescrizione, il giudice penale non può affatto essere investito con l'esercizio dell'azione penale, ma la notitia criminis, eventualmente pervenuta al p.m., comporta la richiesta di archiviazione ex artt.411 e 408 c.p.p. senza esercizio dell'azione penale" (Sez. 3,6.10.2010, n. 5857/2011, Grova e altri). Ora, è vero che la prescrizione del reato va accertata in sede di cognizione, ma è anche vero che il giudice del riesame deve comunque verificare che vi sia quanto meno il fumus che non sia già intervenuta una causa di estinzione del reato, la quale renderebbe illegittima la misura cautelare del sequestro preventivo. Non può invero ritenersi consentita l'incisione del diritto costituzionale con una misura cautelare penale, allorché il reato non potrebbe mai essere accertato in sede penale perché estinto ancor prima dell'esercizio dell'azione penale. In tal caso, invero, restano praticabili solo le misure e gli strumenti demandati alla autoritàamnninistrativa. (Sez. 3, n. 24162/2011,Rv. 250641;Sez. 3, n. 35313/2016 Rv. 267534;Sez. 3, n. 50428/2 019, Rv. 277439). Ritiene il Collegio che detto condivisibile principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ( Sez. 2, n. 39756/2011, Rv. 251192, Sez. 1, n. 23266/2010, Rv. 247581; Sez. 2, n.38053/2021, Rv.282129), non sia stato correttamente applicato, non ravvisandosi nei delitti contestati al capo A) e al capo R5), condotte o operazioni dirette ad eludere le disposizioni normative in materia di misure di prevenzione, quanto piuttosto attività di gestione illecita del bene.
p.q.m.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vibo Valentia competente ai sensi dell'art. 324, co5, c.p.p. Così deciso in Roma , 31/1/2023 Il consigliere estensore Il Presidente
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Giulio Romano ha chiesto l'annullamento con rinvio;
udita la discussione della difesa del ricorrente avv. Giuseppe Bagnato, che si è associato alle conclusioni del P.G. ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 25/10/2022, Il Tribunale del riesame di Vibo Valentia rigettava l'appello proposto ex art. 322 bis c.p.p., da EL IO, nell'ambito del proc. n. 2239/14 r.g.n.r., volto ad ottenere la revoca del sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro il 12.12.2019, avente ad oggetto l'Agenzia funebre "Croce Azzurra", sul presupposto del venir meno, all'esito del procedimento di riesame personale, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di intestazione fittizia di cui all'art. 512 bis c.p. ( capo F3) e dell'intervenuta restituzione del bene, disposta dal GUP di Catanzaro, Penale Sent. Sez. 2 Num. 17982 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 31/01/2023 in esito al giudizio abbreviato, in favore del coimputato AR RE. Nel ricorso in esame, EL IO, oltre a ribadire le censure proposte in sede di appello poc'anzi illustrate, deduce anche che il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti applicativi del provvedimento di sequestro, sulla base di indizi relativi ad altre fattispecie di reato (capi A) ed R5) e non a quello di intestazione fittizia di beni di cui all' art. 512 bis c.p. aggravato dall'art. 416 bis.lc .p., contestato al capo F3). L'intera ordinanza sarebbe, dunque, viziata da motivazione apparente perché la premessa da cui muove e cioè il fatto che l'agenzia funebre sarebbe stata messa a disposizione per le esigenze dell'associazione come contestato al capo A), comprese le riunioni tra gli aderenti e per realizzare le condotte di turbativa d'asta di cui al capo R5), non si concilia con le considerazioni conclusive circa la legittimità del sequestro ex art. 240 c.p., riferito al fumus del delitto intestazione fittizia di cui al capo F3). La revoca del sequestro, secondo la difesa, andava disposta anche per l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 512 bis c.p., consumato nel 2004, che preclude la confisca e dunque impedisce anche il sequestro preventivo del bene. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato . Occorre anzitutto ricordare che in tema di sequestro preventivo o probatorio, il ricorso per cassazione, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951/2017 ). Nel caso in esame il Tribunale del riesame di Vibo Valentia, pur affermando che il sequestro era stato disposto ai sensi dell'art. 240 c.p.., avendo riguardo esclusivamente all'ipotesi delittuosa di cui all'art.512 bis c.p., aggravato dall'art. 416 bis.1 c.p. ed osservato che nessun apprezzabile rilievo dovesse attribuirsi al fatto che il Tribunale di Catanzaro, rigettando la richiesta di revoca del sequestro, aveva ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del EL, in odine al delitto di intestazione fittizia (con ordinanza peraltro risalente al 2020) sul condivisibile assunto che diversi sono i presupposti applicativi della misura cautelare personale (i gravi indizi di colpevolezza) e quelli della misura cautelare reale ( il fumus del reato ed il periculunn in mora), ha però valorizzato, ai fini rigetto dell'appello, le ipotesi di reato di cui ai capi A) ed R5) rimarcando come l'agenzia funebre venisse strumentalmente utilizzata dal EL, per la realizzazione delle riunioni tra gli aderenti all'associazione mafiosa di cui al capo A) e per esercitare la turbativa d'asta nei confronti dei partecipanti alle gare come contestato al capo R5). Tale argomento ha anche condotto il Tribunale a ritenere, "in presenza di condotte successive di rilevante interesse sotto il profilo dell'esercizio del potere mafioso, poste in essere attraverso il bene fittiziamente intestato e sottoposto a vincolo cautelare", non spirato il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 512 bis c.p. Invero, benchè in linea di principio sia da condividersi quanto affermato nell'ordinanza del Tribunale che, richiamando il consolidato orientamento di legittimità, ha qualificato il reato di intestazione fittizia, come reato istantaneo ad effetti permanenti, deve escludersi che le condotte contestate ai capi A) ed R5), possano determinare uno slittamento in avanti del termine di prescrizione, trattandosi di condotte od operazioni dirette non già a determinare una "nuova apparenza", ma di attività di gestione del bene, con la conseguenza che ai fini della legittimità del sequestro, esse non possono essere considerate rilevanti. Deve ricordarsi che le Sezioni Unite hanno statuito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori integra una ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, rimanendo irrilevante il permanere della situazione antigiuridica a quella conseguente (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768). Pertanto, «laddove si dovesse assegnare rilevanza a qualsiasi evento successivo che intervenga a mutare l'assetto societario, l'affermazione per cui la fattispecie delittuosa in questione ha natura di reato istantaneo verrebbe di fatto a svuotarsi di significato» (Sez. 5, n. 1587 del 30/09/2021, dep. 2022, Meluzio, non mass.). Non si può neppure escludere, però, che «successive fittizie intestazioni dello stesso bene o della stessa compagine sociale, attuate anche attraverso il trasferimento ad altri soggetti ovvero il mutamento del capitale sociale, sempre finalizzato ad eludere l'individuazione del reale ed effettivo dominus, costituiscano altre ed autonome fattispecie dello stesso reato poste in essere successivamente» (così Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272903; in senso conforme cfr., di recente, Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 10253 del 13/1/2021, Pinto, non mass.). Nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale non ha valorizzato attività o operazioni successive che hanno comportato altri mutamenti o trasferimenti di beni o attività, avendo piuttosto, valutato la strumentalità del bene confondendo i piani : quello del trasferimento fittizio e quello della gestione illecita dell'agenzia. Alla luce di tali considerazioni deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Vibo Valentia perché verifichi , alla luce dei principi sopra espressi, quale sia il tempo di consumazione del reato di intestazione fittizia ai fini della legittimità del sequestro. La giurisprudenza di questa Corte ha escluso, infatti, che sia possibile disporre un sequestro, anche se finalizzato alla confisca, allorché la prescrizione del reato sia intervenuta ancor prima dell'esercizio dell'azione penale (Sez. 3, 19.5.2009, n. 30933,rv. 244247). In tal caso, invero, il pubblico ministero non potrebbe più nemmeno iniziare l'azione penale ma dovrebbe limitarsi a chiedere l'archiviazione per la già avvenuta estinzione del reato. D'altra parte, è stato ritenuto abnorme anche il provvedimento del GUP che dispone il rinvio a giudizio per un reato, dando contestualmente atto della estinzione dello stesso per prescrizione. Il suddetto principio è stato di recente ribadito, rilevandosi che "se si ha che proprio in radice l'esercizio dell'azione penale risulti precluso perché il reato è già estinto per prescrizione, il giudice penale non può affatto essere investito con l'esercizio dell'azione penale, ma la notitia criminis, eventualmente pervenuta al p.m., comporta la richiesta di archiviazione ex artt.411 e 408 c.p.p. senza esercizio dell'azione penale" (Sez. 3,6.10.2010, n. 5857/2011, Grova e altri). Ora, è vero che la prescrizione del reato va accertata in sede di cognizione, ma è anche vero che il giudice del riesame deve comunque verificare che vi sia quanto meno il fumus che non sia già intervenuta una causa di estinzione del reato, la quale renderebbe illegittima la misura cautelare del sequestro preventivo. Non può invero ritenersi consentita l'incisione del diritto costituzionale con una misura cautelare penale, allorché il reato non potrebbe mai essere accertato in sede penale perché estinto ancor prima dell'esercizio dell'azione penale. In tal caso, invero, restano praticabili solo le misure e gli strumenti demandati alla autoritàamnninistrativa. (Sez. 3, n. 24162/2011,Rv. 250641;Sez. 3, n. 35313/2016 Rv. 267534;Sez. 3, n. 50428/2 019, Rv. 277439). Ritiene il Collegio che detto condivisibile principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ( Sez. 2, n. 39756/2011, Rv. 251192, Sez. 1, n. 23266/2010, Rv. 247581; Sez. 2, n.38053/2021, Rv.282129), non sia stato correttamente applicato, non ravvisandosi nei delitti contestati al capo A) e al capo R5), condotte o operazioni dirette ad eludere le disposizioni normative in materia di misure di prevenzione, quanto piuttosto attività di gestione illecita del bene.
p.q.m.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vibo Valentia competente ai sensi dell'art. 324, co5, c.p.p. Così deciso in Roma , 31/1/2023 Il consigliere estensore Il Presidente