Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2001, n. 10196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10196 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
LA CORTE SU R1019 6 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ON Oggetto COMPENSI SEZIONE PRIMA CIVILE DI AMMINISTRATORE DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SOCIETA R.G.N. 21127/99 Dott. Alfredo ROCCHI Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 22306 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 3416 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Dott. Mario ADAMO - Consigliere Ud. 28/03/2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L. elettivamente domiciliata in ROMA VIA | 2-6 ANG ZAAL ZERBETTO GRAZIA, CANCELLIERE MONTE SANTO 2, presso l'avvocato SERGIO BARENGHI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato 1,55 L.3000 CANCELLERIA RAIMONDO PUSATERI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
DF021930. FALLIMENTO HOLZWERK ULTEN Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO SABBATINI, 2001 giusta delega a margine del controricorso;
955 controricorrente avverso la sentenza n. 56/99 della Corte d'Appello di TRENTO, Sezione distaccata di BOLZANO, depositata il 19/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente, l'Avvocato Albini, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto dei motivi primo e secondo e l'assorbimento del terzo motivo del ricorso. Svolgimento del processo BE ZI, amministratore unico dall'1.1.1987 al 27.7.1992 della società Holzwerk Ulten, s.r.l., di- chiarata fallita, chiese la insinuazione al passivo del credito di L. 167.249.990, in via privilegiata, ai sen- si dell'art. 3751 bis n.2 C.C., per compensi e spese connessi alla carica, deducendo che l'assemblea dei so- ci, in data 10.9.1987, aveva determinato il suo compen- SO annuo in L. 30.000.000, con effetto da quell'eserci- zio, oltre alle spese documentate. Sulla opposizione del curatore, il quale aveva evi- denziato che dalle scritture contabili risultava solo 2 per l'anno 1989 un credito di L. 1.597.000, il giudice delegato ammise quell'importo in via chirografaria. La BE propose opposizione allo stato passivo, che il Tribunale di Bolzano accolse, ammettendo il cre- dito come richiesto, ma in via chirografaria, e condan- nando alle spese processuali il fallimento, che impugnò la decisione, assumendo che il credito non poteva che essere quello risultante dalle scritture contabili. Resistette all'appello la BE, che propose ap- pello incidentale per il mancato riconoscimento del privilegio invocato, e la Corte di Appello di Bolzano, con sentenza 24.2.1999, accogliendo la impugnazione del fallimento e respingendo quella della appellata, riget- tò la pretesa di credito e condannò BE ZI al- le spese del doppio grado del processo. Ha ritenuto la corte di merito che, essendo ai fini della formazione dello stato passivo il curatore terzo e dovendosi le ragioni di credito desumere dai libri contabili, la pretesa non aveva trovato in essi confer- ma, giacché per l'anno 1987 il compenso risultava ri- portato tra i costi e dunque percepito e per l'anno 1988 la identica scritturazione era stata prima compiu- ta e poi annullata, ciò lasciando ipotizzare una rinunzia a riguardo dell'amministratore; rinuncia ancor più certa per gli anni successivi per i quali era 3 mancata qualunque annotazione tra i costi avvalorata dal fatto che la tenuta di tali scritture era onere dell'amministratore. BE ZI ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui ha resistito con controricorso il fallimento della società Holzwerk, che ha depositato memoria. Motivi della decisione Denunzia la ricorrente con il primo motivo la vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., ri- levando che il fallimento non aveva dedotto la rinunzia al compenso, sulla quale la corte di merito aveva fon- dato la decisione di rigetto;
mentre con il secondo mo- tivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.C. e 2729 c.C., nonché il vizio di insuf- ficiente e contraddittoria motivazione su un punto de- cisivo della controversia. Assume che il credito è certo e documentato, perché ی پ ک certa è la delibera che aveva determinato il compenso quanto la durata della carica;
nessuna prova sarebbe stata data in ordine alla rinunzia, che non può mai presumersi, mentre essa ricorrente aveva sempre manife- stato la volontà di veder soddisfatto il suo credito. Rileva che la mancata registrazione del compenso nelle scritture contabili non è significativa della 4 inesistenza del credito, in senso contrario giovando la deliberazione assembleare che rappresenta il fatto ne costitutivo. I due motivi possono essere esaminati congiuntamen- te, perché censurano sostanzialmente, sotto uno stesso profilo e cioè quello della estinzione per rinunzia del credito vantato la decisione della corte di merito, che su di esso ha fatto leva nel riformare la sentenza dei premi giudici. Entrambi meritano di essere accolti. 1E principio di diritto, espressamente contemplato dall'art. 342 c.p.c., che i motivi di impugnazione deb- bano essere specifici ed espressamente formulati, in maniera che risultino chiare e precise le ragioni della denunziata erroneità ed ingiustizia della pronuncia di primo grado e che non giovi a tal fine il richiamo а quanto dedotto nel precedente grado di giudizio (Cass. 498 e 105/1999; 5857/1998; 4449/1989). E' pertanto, fondato il primo mezzo di gravame, cui si rileva che il curatore fallimentare non ave- con va dedotto la rinunzia al compenso dell'amministratore unico della società con l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, con il quale aveva solo fatto valere la qualità di terzo, idonea a rendergli opponi- bili esclusivamente le risultanze delle scritture con- 5 il credito van- tabili, dalle quali non sarebbe emerso tato dalla ricorrente. Di tanto dà atto lo stesso controricorrente, che però rileva che con l'appello si era riportato "integralmente a quanto esposto negli scritti difensivi di primo grado", così intendendo richiamare la deduzio- ne della comparsa di costituzione e risposta alla oppo- sizione allo stato passivo, in cui aveva sostenuto 'che il compenso relativo agli anni precedenti o era stato percepito о l'amministratore vi avevaregolarmente rinunziato". Quel richiamo, peraltro, a prescindere dalla inido- neità a conseguire - come si è detto l'effetto devo- lutivo, risulta circoscritto agli anni 1987 e 1988," gli anni precedenti", appunto, il 1989, per il quale l'ammissione nello stato passivo era stata ottenuta nella misura risultante dalle scritture e cioè in ra- gione di 4. 1.597.000, e così sostanzialmente al solo anno 1988, posto che per il 1987 il compenso risulta registrato tra i costi di esercizio, a riprova della riscossione, come la corte di merito ha accertato sua forza di giudicato, in difetto di specifiche censu- con re sul punto;
sicchè resterebbero, comunque, esclusi della rinuncia gli anni 1990, dalla prospettazione 1991, 1992. 6 Fondato è anche il secondo mezzo. Se il fatto estintivo della rinunzia è, infatti, estraneo al thema decidendum, portato all'esame della corte di merito, le argomentazioni da essa utilizzate, al fine di sostenere quell'evento, perdono qualunque valenza giuridica, al di là della intrinseca infonda- tezza - laddove desumono la rinunzia dalla mancata an- notazione del credito, pur a fronte della certezza del- la sua insorgenza e della sua entità, incontestate es- sendo rimaste la delibera assembleare che l'aveva at- tribuito e la durata della carica di amministratore unico, cui doveva commisurarsi e della loro contrad- dittorietà, nel punto in cui attribuiscono alla annota- zione tra i costi per il 1987 la portata della riscos- sione del compenso, ma non anche il valore contrario alla mancanza di registrazione per gli anni successivi;
e omettono di comparare il dato positivo della annota- zione del credito per il 1989, poi insinuato al passi- VO, di L. 1.579.000, con quello negativo delle succes- sive mancate annotazioni, assegnando alla prima il va- lore di una volontà dell'amministratore di esigere il compenso e alle altre, relative ad importi di gran lun- ga maggiori, in quanto pari a L. 30.000.000 per anno, quello della rinunzia;
senza alcuna indagine sulla ra- gione di siffatta scelta, utile a suffragare la pro- 7 spettata ricostruzione della volontà abdicativa, che deve fondarsi su fatti inequivoci e concludenti. Contraddittorietà della motivazione che la sentenza impugnata ancor più esprime, laddove afferma che la mancata indicazione del credito nelle scritture conta- bili non può giovare a riconoscerne la esistenza, poi- ché ciò porterebbe a trasformare la omissione dell'am- responsabile della loro tenuta, in unministratore, vantaggio per lui, assunto che è in sé incongruente, poiché la mancata indicazione del credito semmai sareb- be a lui pregiudizievole, equivalendo, come la corte territoriale ha poi finito per ritenere, а sua inesi- stenza, per sopravvenuta estinzione. L'accoglimento dei primi due motivi porta all'as- sorbimento del terzo, con cui BE ZI ha denun- ziato la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazione del- l'art. 2751 bis n.2 c.c., deducendo che la corte terri- toriale ha omesso, a causa del totale rigetto della do- manda, di considerare la natura del credito vantato, in ordine alla quale aveva invocato il privilegio previsto da tale norma. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in rela- zione ai motivi accolti, e rinviata alla Corte di Ap- pello di Trieste, per un nuovo esame e per la liquida- 8 zione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso;
dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugna- ta in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Trieste, anche per le spese di cassazio- ne. Roma 28.3.2001 Arferde Дая Il Consigliere estensore Presidente Donato Plenteda ruch CORTE B ALLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Jani Veriut Deposites in Ca ris 26 LUG. 2001 IL CANCELLIEGE Моё баілить * 60000 TOT 31000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat 4 SET. 2001ere 4 versate 6. 310.000 cin40814 trecentocleci a > (lire p. 1 Dirigente servizi (Dott.ssa Mar ras DI FILIPPO) li Responsable Servizio Atti Gludiziari ✓ RACCICHINI)