Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/05/2002, n. 6714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6714 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
N De 74014 REPUBBLICA ITALIANA 06714 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A I RTE SU R R 5 A Oggetto 6 . T 8 E N 9 U 1 - N / B NE TRIB TARIA O I 4 B I Tributaria / . Z 6 R L 2 A T L . R A R . T S ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: P . R I A I A D G T R L E E 1 E R D 3 T 1 I A Dott. Bruno SACCUCCI S A Presidente R.G. N. 659/01 . D N N E M S E T Cron.19 174Consigliere A N Dott. Enrico ALTIERI E S E Dott. Stefano MONACI Consigliere - Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud. 27/02/02 Dott. Antonino DI BLASI - Consigliere C. C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S EN T ENZA N. 74084 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
CC AN;
intimata avverso la sentenza n. 321/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 1106 15/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/02/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo CC AN ' residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo sismici avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito spettasse imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del 13, comma 1, della legge 27 d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "L'art. 3, secondo comma bis, del C.L. 30 dicembre 1985, n. 781, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1996, a. 46 11 quale prevede che le somme relative a pagamenti delie imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio . 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, A. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF -( 1 ) dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, 133, posto in relazione n. 1999, n. 28, deve essere all'art. 11 della legge 18 febbraio considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da giurisprudenziale, tale indirizzo il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 27.2.2002 Così deciso in Roma il Il Presidente Il Cons. Estensore бино асчист DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 10 MAG, 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista E N 8 O 9 A I 1 I / Z . 4 R A / N R 6 A - 2 T T S B I U B . . G B L P E . I L R D A R L . T A E B D D A T A T I N R E E S T E . A N M