Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
In materia di notificazioni, le disposizioni relative alla notifica all'imputato all'estero stabilite dall'art. 169 cod. proc. pen. non si applicano nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza avuto notizia del procedimento penale instaurato nei suoi confronti ed abbia eletto domicilio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2007, n. 6418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6418 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/11/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 2647
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 8032/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 14.2.2006 della Corte di Appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. MONTAGNA Alfredo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 14.2.2006, in parziale riforma della sentenza 2.3.2005 del Tribunale monocratico di Mantova, ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di BE GI in ordine ai reati di cui:
al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3 in relazione alla L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. d), per avere - quale amministratore unico della s.r.l. "ICS" dal 7.11.1997 al 31.12.1999 - al fine di consentire alla "Cima Pietro Autotrasporti" l'evasione delle imposte sui redditi o dell'I.V.A., emesso fatture per operazioni inesistenti - in Castellucchio, dal 29.12.1997 al 25.3.1999;
al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, lett. c), in relazione alla L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. f), per avere indicato, nelle dichiarazioni dei redditi societari, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture relative ad operazioni inesistenti);
al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 in relazione alla L. n. 516 del 1982, art. 4, comma 1, lett. b), per avere - quale amministratore unico della s.r.l. "ICS" - a fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e di consentirne l'evasione a terzi, occultato e/o distrutto le pagine dei registri I.V.A. e del libro giornale anteriori all'1.1.1996, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari - acc. in Castellucchio, nel maggio 2000;
e - con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendo stati unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., nonché ritenuta la continuazione con un delitto di simulazione di reato precedentemente giudicato con sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 6.6.2003, irrevocabile il 13.7.2003 - confermava la pena principale determinata in complessivi anni tre di reclusione (in essa assorbita quella già irrogata con la menzionata sentenza definitiva) e riduceva la durata della pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il BE, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:
la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, prospettando che esso sarebbe stato notificato illegittimamente al difensore, ex art. 161 c.p.p., comma 4;
la insussistenza del reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, avendo il commercialista dr. UI deposto nel senso che la contabilità era stata regolarmente istituita ed anche prodotta, successivamente alla constatazione dei fatti di rilievo penale, in sede di ricorso alla Commissione tributaria avverso l'accertamento induttivo compiuto dall'ufficio delle entrate;
la insussistenza del reato di dichiarazioni fraudolente, poiché la fittizietà delle operazioni poste a base dei denunziati elementi passivi sarebbe indimostrato e frutto di mere congetture. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.
2. Manifestamente infondata è, anzitutto, l'eccezione procedurale. Il ricorrente lamenta la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, per essere stato esso notificato al difensore come domiciliatario senza tenere conto che, dopo la proposizione del gravame, egli aveva eletto domicilio all'estero, sicché la notifica si sarebbe dovuta eseguire con la procedura di cui all'art. 169 c.p.p.. Al riguardo deve rilevarsi che l'imputato - con dichiarazione pervenuta alla Procura della Repubblica di Mantova in data 28.7.1999 - aveva eletto domicilio per le notificazioni in Brescia, presso lo studio del proprio difensore di fiducia avv.to Sturla Maria Teresa. Con successiva dichiarazione, indirizzata al Tribunale di Mantova ed ivi pervenuta il 31.3.2005 (cioè dopo la pronuncia della sentenza di primo grado), aveva comunicato "il mutamento del domicilio eletto, indicando il nuovo domicilio presso il luogo di residenza in Londra (GB) Cheval Piace, n. 38".
In tale situazione l'autorità giudiziaria procedente non aveva l'obbligo di invitare l'appellante, ai sensi dell'art. 169 c.p.p., ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato italiano per le notifiche successive, avendo quegli già avuto notizia del procedimento penale instaurato nei suoi confronti, essendosi già svolto il giudizio di primo grado ed essendo state già ricevute tutte le previste notificazioni nel domicilio eletto ai sensi dell'art. 161 c.p.p. (vedi, per l'orientamento costante di questa Corte Suprema: Sez. 5^, 5.6.1997, n. 5323; Sez. 3^, 29.5.2000, n. 6198; Sez. 4^, 12.6.2001, n. 23716; Sez. 5^, 31.5.2004, n. 24695).
3. Manifestamente infondate sono pure le doglianze in punto di sussistenza della emissione di fatture per operazioni inesistenti, dell'utilizzazione di analoghe fatture fittizie in sede di dichiarazione dei redditi e di occultamento e/o distruzione di scritture e documenti contabili.
3.1 La Corte di merito, con adeguata confutazione delle argomentazioni della difesa:
a) quanto alla ritenuta "inesistenza" delle operazioni commerciali (prestazioni di personale dipendente e cessioni di materiale di cancelleria) fatturate alla ditta "Cima Pietro Autotrasporti", ha logicamente desunto la natura fittizia dei documentati rapporti dalla assenza di lavoratori dipendenti della s.r.l. "ICS" e dalla assoluta mancanza di acquisti di cancelleria in entrata, escludendo altresì razionalmente la prestazione di una non meglio precisata attività di consulenza svolta dal solo BE, non spiegata e non spiegabile anche in considerazione della di lui qualificazione professionale (possesso del diploma di geometra);
b) quanto poi alla ritenuta "inesistenza" delle operazioni commerciali fatturate alla s.r.l. "ICS", ha verificato la mancanza di qualsiasi traccia dei trasporti delle merci asseritamente acquistate ed il mancato introito delle merci medesime.
3.2 In relazione, infine, all'occultamento delle scritture contabili, risulta evidenziato che "la contabilità antecedente al gennaio 1996 non è mai stata presentata, mentre i verbalizzanti rinvennero solo parziali scritture relative agli anni successivi". Irrilevante, ai fini della configurazione del reato, è un'eventuale successiva riemersione (dopo il compimento dell'accertamento tributario) delle scritture e dei documenti dei quali non è stato consentito l'esame ai soggetti pubblici che hanno svolto la verifica fiscale, poiché la condotta di "occultamento" si ha ogni qualvolta vi sia il materiale nascondimento, avvenuto con qualsivoglia modalità, purché idonea a rendere irreperibile la documentazione, anche solo temporaneamente.
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art.616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2008