Sentenza 25 gennaio 2017
Massime • 1
L'omessa notifica alla persona offesa dell'udienza fissata a seguito di opposizione all'archiviazione integra una nullità relativa, la quale è sanata qualora non sia stata dedotta dal difensore presente all'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2017, n. 19281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19281 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2017 |
Testo completo
" 1928 1 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/01/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente SENTENZA N. 181 Dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - N. 41765/2016 Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL GA N. IL 25/07/1962 parte offesa nel procedimento LL SI N. IL 15/05/1972 parte offesa nel procedimento c/ BARRA ANTONIO N. IL 18/10/1967 RAIA SONIA N. IL 12/01/1973 CERCIELLO RAFFAELE N. IL 15/05/1972 avverso il decreto n. 2301/2012 GIP TRIBUNALE di NOLA, del 18/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. de Fil/L elu he del concluso per le A COUP Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.Il Giudice per le indagini preliminari di Nola, in seguito alla celebrazione dell'udienza camerale, disponeva la archiviazione del procedimento iscritto nei confronti egli indagati per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore delle persone offese che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe stato violato il diritto di difesa, nella sua declinazione di diritto all'attivazione del contradditorio camerale che deve precedere la decisione sulla richiesta di archiviazione;
si deduceva che la richiesta di archiviazione non era stata notificata al IL GA, che rivestiva la qualifica di persona offesa dal reato;
2.2. vizio di legge e di motivazione: il provvedimento impugnato non terrebbe conto delle indicazioni contenute nell'atto di opposizione all'archiviazione presentato nell'interesse del IL MA, così integrando una violazione "sostanziale" del diritto al contraddittorio.
3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono inammissibili.
1.1. La doglianza proposta con il primo motivo, che rileva il difetto di notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione al IL GA, persona offesa che aveva presentato opposizione alla richiesta di archiviazione è manifestamente infondata. Nel caso di specie dagli atti emergeva che sia il IL MA, che il IL GA erano difesi dallo stesso avvocato, che riceveva l'avviso (nel quale era indicato il solo IL MA) e partecipava regolarmente all'udienza camerale fissata ai sensi dell'art. 409 comma 2 cod. proc. pen. Nel corso di tale udienza, come emerge dagli atti, il difensore non eccepiva la mancata notifica dell'avviso d'udienza al IL GA, da lui assistito. inIl difetto di notifica si traduce in una nullità qualificabile come "relativa" quanto il mancato avviso lede gli interessi della persona offesa, soggetto processuale legittimato a partecipare all'udienza camerale, ma al quale non è attribuibile la qualità di "parte processuale": che non consente di estendere 2 all'offeso la tutela generale riservata alle "parti" dall'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e di riconoscere l'esistenza di una nullità generale a regime intermedio (inquadramento ritenuto sulla base di una valutazione finalizzata alla diagnosi differenziale del vizio in questione dalla nullità assoluta da Cass. sez, 2 n. 17447 del 1\04\2015 Rv. 263572; oltre che da Cass. sez.
4. N. 23185 del 15/04/200; Rv. 225589 e da Cass. sez. 1 n. 5054 del 17\01\2008, rv. 238656) La nullità in questione è, tuttavia, espressamente prevista dall'art. 127 comma 5 cod. proc. pen. (a sua volta richiamato dall'art. 409 commi 2 e 6 cod. proc. pen.) ed è finalizzata a garantire la tutela degli interessi dei soggetti legittimati a partecipare alla camera di consiglio, tra i quali si annovera senz'altro la persona offesa. Si tratta di vizio che deve essere tempestivamente eccepito dal difensore presente essendo altrimenti sanato, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso che denuncia la violazione del contraddittorio nella dimensione "sostanziale" è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione pronunciato all'esito dell'udienza camerale conseguente d'opposizione è consentito solo per motivi concernenti la violazione del contraddittorio ex art. 127 comma 5 cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza della cassazione, che si condivide, è inoltre affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione, il provvedimento di archiviazione che omette di valutare le ragioni esposte dalla persona offesa nell'atto di opposizione (Cass. Sez. 3, n. 19132 del 27/03/2014 Rv. 260109, Cass. sez. 7, n. 3826 del 09/10/2013, Rv. 259145). Il contraddittorio risulta dunque tutelato non solo nella sua dimensione formale, ma anche in quella sostanziale. La Corte di legittimità ha infatti individuato in capo al giudice un onere di valutazione delle questioni proposte con l'atto di opposizione. Il merito della decisione adottata all'esito dell'udienza camerale resta invece, interamente sottratto al sindacato di legittimità (Cass. sez. 1, n. 9440 del 03/02/2010 Cc., Rv. 246779; cass. sez. 2, n. 29936 del 04/07/2013, Rv. 256660; Cass sez. 2, n. 39153 del 27/09/2012, Rv. 252982). Non è infatti ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto o l'ordinanza di archiviazione per vizio di motivazione o per travisamento dell'oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite (v. Cass. 20.6.2004, Migliaccio;
Cass. 23.12.1992, Cassiano) e non possono essere censurate né "le valutazioni espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione e 3 neppure le considerazioni in base alle quali il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione, essendo il giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'azione penale" (Cass. pen. 28.9.1999, Mezzaroma e più di recente Cass. sez. 1 n. 8842 del 7.2.2006). Pertanto non è consentito il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione per motivi attinenti alla valutazione del merito della notitia criminis (v. Cass. pen. sez. 6 n. 436 del 5.12.2002).
1.3. Nel caso di specie, il Tribunale riconduceva la condotta degli imputati ad un inadempimento civilistico, con motivazione che teneva in considerazione le ragioni addotte nell'atto di opposizione orientato invece ad individuare nell'azione degli indagati gli elementi costitutivi del reato di truffa.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ifricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 25 gennaio 2017 In Presidente L'estensore Sandra Recchione Giovanni Diotallevi voti llew DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 21 APR. 2017 IL "CANCELLIERE Claudia Planelli