Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2013, n. 29936
CASS
Sentenza 4 luglio 2013

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Massime1

L'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell'art. 409 cod. proc. pen. il quale rinvia all'art. 127, comma quinto, cod. proc.pen., che sanziona con la nullità l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio. (Fattispecie in cui la Corte ha accolto il ricorso della persona offesa che, avendo richiesto di essere informata in caso di richiesta di archiviazione, non aveva ricevuto alcun avviso).

Commentario1

  • 1Udienza camerale penale: documenti sempre procucibili (Cass. 4722/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 maggio 2019

    Il termine previsto per il deposito per memorie ex art. 127 c.p.p. è cirocoscritto alla sola produzione delle memorie, escludendo l'applicazione della norma anche a produzioni aventi carattere meramente documentale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (ud. 13/12/2016) 31-01-2017, n. 4722 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente - Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - Dott. SAVINO Mariapia G. - rel. Consigliere - Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: L.O., nato il (OMISSIS) parte offesa; M.A., nato il (OMISSIS) parte offesa; …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2013, n. 29936
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29936
Data del deposito : 4 luglio 2013

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