Sentenza 4 luglio 2013
Massime • 1
L'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell'art. 409 cod. proc. pen. il quale rinvia all'art. 127, comma quinto, cod. proc.pen., che sanziona con la nullità l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio. (Fattispecie in cui la Corte ha accolto il ricorso della persona offesa che, avendo richiesto di essere informata in caso di richiesta di archiviazione, non aveva ricevuto alcun avviso).
Commentario • 1
- 1. Udienza camerale penale: documenti sempre procucibili (Cass. 4722/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 maggio 2019
Il termine previsto per il deposito per memorie ex art. 127 c.p.p. è cirocoscritto alla sola produzione delle memorie, escludendo l'applicazione della norma anche a produzioni aventi carattere meramente documentale. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (ud. 13/12/2016) 31-01-2017, n. 4722 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Presidente - Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - Dott. SAVINO Mariapia G. - rel. Consigliere - Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: L.O., nato il (OMISSIS) parte offesa; M.A., nato il (OMISSIS) parte offesa; …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2013, n. 29936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29936 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 04/07/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1611
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 30720/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di LI IO, nato a [...] il [...], persona offesa;
nei confronti di:
FF IO;
avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Monza in data 8.2.2011;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto 8.2.2011 il G.I.P. presso il Tribunale di Monza archiviò il procedimento penale n. 15639/10 a carico di FF IO, per il reato di cui all'art. 640 c.p.. Ricorre per cassazione il difensore della persona offesa (avendo sottoscritto la nomina in calce al ricorso "Anche per autentica di firma") deducendo violazione della legge processuale in quanto, pur avendo richiesto nella querela di essere informato in caso di richiesta di archiviazione, non aveva ricevuto alcun avviso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Risulta dalla querela allegata al ricorso che il ricorrente aveva chiesto di essere informato in caso di richiesta di archiviazione. Non consta dal testo del provvedimento impugnato che tale avviso gli sia stato dato.
Secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte l'ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dall'art. 409 c.p.p., comma 6; e tali limiti sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti dall'art. 127 c.p.p., comma 5, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l'intervento in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al Tribunale. (Cass. Sez. Un., sent. n. 24 del 9.6.1995, dep. 3.7.1995, rv 201381). Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013