Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2013, n. 10673
CASS
Sentenza 19 febbraio 2013

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Massime1

In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ammissione al beneficio prevista per i "familiari superstiti" delle vittime del terrorismo o di stragi di comune matrice, fondata sulla solidale partecipazione della collettività agli oneri processuali entro limiti ragionevoli e sostenibili per l'Erario, deve essere limitata a coloro che si trovino in più stretto rapporto con la vittima dovendo essere esclusi i parenti di grado successivo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha confermato l'esclusione dal beneficio del fratello non convivente di una vittima del terrorismo).

Commentario1

  • 1Stragi e tutela delle vittime (Cass. 28440/13)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2013, n. 10673
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10673
Data del deposito : 19 febbraio 2013

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