Sentenza 8 febbraio 2008
Massime • 1
Il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, previsto dall'art. 656, comma nono, lett. a), cod. proc. pen. nei confronti di soggetti che siano stati condannati per uno dei delitti di cui all'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario, trova applicazione anche nel caso, previsto dal successivo comma decimo, in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che la sottoposizione agli arresti domiciliari non fa venir meno la ragione del divieto, costituita dalla presunzione di particolare pericolosità dei soggetti in questione contrapposta e prevalente rispetto a quella di ridotta pericolosità, in genere, dei condannati a pene detentive brevi, sulla quale si basa la regola della sospensione dell'esecuzione di tali pene, precisando altresì che la soluzione accolta è avvalorata dalla modifica dell'art. 656, comma nono, lett. a) cit., operata dall'art. 4 undevicies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. con modd. in L. 21 febbraio 2006, n. 46).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2008, n. 10683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10683 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 08/02/2008
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 388
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 026179/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL RO N. IL 25/08/1963;
avverso ORDINANZA del 04/07/2007 GIP TRIBUNALE di TIVOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data il Tribunale di Tivoli, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza, presentata da MA DR, di sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dal Pubblico Ministero in data 16.5.2007, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza 2 maggio 2005 della Corte di Appello di Roma, definitiva il 20 marzo 2007, di condanna del MA alla pena di sette anni di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 2. Il MA aveva chiesto la sospensione della esecuzione, a norma dell'art. 656 c.p.p., commi 5 e 10, poiché si trovava agli arresti domiciliari e, tenuto conto del presofferto, la pena residua era inferiore ai tre anni di reclusione, ma il giudice dell'esecuzione, facendo proprie le osservazioni del Pubblico Ministero, ha invece ritenuto che, riguardando la condanna un reato ostativo ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, si applicasse il divieto di sospensione previsto dall'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), non rilevando la circostanza che il richiedente si trovasse agli arresti domiciliari poiché su tale circostanza, normalmente indicativa di ridotta pericolosità, prevaleva la presunzione di particolare pericolosità dei soggetti condannati per i gravi reati previsti dall'art. 4 bis.
Contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione ha proposto ricorso per cassazione il condannato ribadendo che la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 c.p.p., comma 10 per i condannati già agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna in esecuzione si applicava in tutti i casi in cui sussistevano i presupposti previsti dal comma 5 della suddetta disposizione, non rilevando invece le preclusioni previste dal comma 9.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è in effetti infondato.
La giurisprudenza di questa Corte, dal 2001 in poi, è ormai consolidata nel senso che il divieto di sospensione della esecuzione della penae per le pene detentive brevi, previsto dall'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. a), dell'art. 656 c.p.p. nei confronti dei soggetti che siano stati condannati per taluno dei delitti previsti dall'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, trova applicazione anche nel caso, previsto dal dallo stesso art. 656, successivo comma 10 in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, atteso che tale circostanza non fa venire meno la ragione del suddetto divieto, costituita dalla particolare pericolosità dei soggetti in questione, contrapposta e prevalente rispetto a quella di ridotta pericolosità, in genere, dei condannati a pene detentive brevi, sulla quale si basa la regola della sospensione, nei loro confronti, della esecuzione di tali pene (v. Cass. Sez. 1^ n. 45638 del 2001, rv. 220369; Cass. N. 14996 del 2001, rv. 219611; Cass. N. 36764 del 2001, rv. 219612; Cass. Sez. 1^ n. 34117 del 2003, rv. 225153; Cass. Sez. 1^ n. 25831 del 2002, rv. 221602; Cass. Sez. 2^ n. 10795 del 2002, rv. 221546; Cass. Sez. 1^ n. 15732 del 2002, rv. 221298; Cass. Sez. 1^ n. 5646 del 2002, rv. 220839).
L'unico precedente difforme (Cass. Sez. 2^ n. 287 del 2000, rv. 215557) si basa sul rilievo che il comma 10 non richiama espressamente il comma 9, tuttavia occorre rilevare che i casi previsti dal comma 9 sono quelli in cui al condannato non possono essere concesse le misure alternative, il che fa venire meno le ragioni che giustificano la sospensione provvisoria della esecuzione che è, appunto, preordinata alla possibile applicazione da parte del Tribunale di Sorveglianza di una delle misure alternative (come si desume dall'obbligo del Pubblico Ministero di trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza, fino alla cui decisione il condannato permane nello stato in cui si trova).
Avvalora tale conclusione la recente modifica del comma 9, lett. a) introdotta con la L. 21 febbraio 2006, n. 46, art. 4 undevicies che consente la sospensione della esecuzione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 89 (la sospensione non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4 bis.........fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89.......), con ciò indicando espressamente che l'unica eccezione possibile è quella per favorire il recupero dei tossicodipendenti, escluse invece altre ipotesi di carattere generale.
Ne discende che correttamente il giudice dell'esecuzione ha escluso la sospensione della esecuzione della pena nel caso in esame in cui si tratta di condannato per reati di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, che, se pure agli arresti domiciliari, peraltro non rientra nell'unica eccezione prevista dalla modifica dell'art. 656 c.p.p., al comma 9, lett. a). Tanto più che, trattandosi di norma di carattere eccezionale, la sua interpretazione deve essere rigorosa e non può essere estesa oltre i casi espressamente indicati.
Il ricorso deve essere pertanto respinto con le consequenziali statuizioni in punto di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2008