Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2008, n. 10683
CASS
Sentenza 8 febbraio 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, previsto dall'art. 656, comma nono, lett. a), cod. proc. pen. nei confronti di soggetti che siano stati condannati per uno dei delitti di cui all'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario, trova applicazione anche nel caso, previsto dal successivo comma decimo, in cui il condannato si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato che la sottoposizione agli arresti domiciliari non fa venir meno la ragione del divieto, costituita dalla presunzione di particolare pericolosità dei soggetti in questione contrapposta e prevalente rispetto a quella di ridotta pericolosità, in genere, dei condannati a pene detentive brevi, sulla quale si basa la regola della sospensione dell'esecuzione di tali pene, precisando altresì che la soluzione accolta è avvalorata dalla modifica dell'art. 656, comma nono, lett. a) cit., operata dall'art. 4 undevicies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. con modd. in L. 21 febbraio 2006, n. 46).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2008, n. 10683
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10683
    Data del deposito : 8 febbraio 2008

    Testo completo