Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3328
CASS
Sentenza 7 marzo 2002

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In un contratto preliminare di compravendita per sè o per persona da nominare, la modifica del soggetto destinato ad acquistare la proprietà del bene può essere realizzata sia prevedendosi l'ingresso della persona nominata nello stesso rapporto contrattuale sorto con la conclusione del contratto preliminare, così che la persona nominata si sostituisca al contraente originario con efficacia dal momento della stipulazione, sia prevedendosi l'acquisto in capo alla persona nominata del mero diritto alla prestazione dovuta dal promittente venditore, senza che vi sia, cioè, mutamento delle originarie parti stipulanti.

La clausola del contratto preliminare con la quale si conviene di indicare nel contratto definitivo di compravendita un prezzo inferiore a quello concordato è nulla per violazione degli artt. 62 e 72 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e, se di carattere essenziale, determina la nullità dell'intero contratto.

Commentario1

  • 1Morte come conseguenza di altro delitto, coefficiente psicologico, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3328
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3328
Data del deposito : 7 marzo 2002

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