Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 2
In un contratto preliminare di compravendita per sè o per persona da nominare, la modifica del soggetto destinato ad acquistare la proprietà del bene può essere realizzata sia prevedendosi l'ingresso della persona nominata nello stesso rapporto contrattuale sorto con la conclusione del contratto preliminare, così che la persona nominata si sostituisca al contraente originario con efficacia dal momento della stipulazione, sia prevedendosi l'acquisto in capo alla persona nominata del mero diritto alla prestazione dovuta dal promittente venditore, senza che vi sia, cioè, mutamento delle originarie parti stipulanti.
La clausola del contratto preliminare con la quale si conviene di indicare nel contratto definitivo di compravendita un prezzo inferiore a quello concordato è nulla per violazione degli artt. 62 e 72 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e, se di carattere essenziale, determina la nullità dell'intero contratto.
Commentario • 1
- 1. Morte come conseguenza di altro delitto, coefficiente psicologico, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 maggio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - rel. consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IMM TUSCIA SRL, IMM CIMINA SRL, IMM RIELLO SRL, in persona del loro Amm.re Unico e legale rappr. Sig. Francesco SPERANDIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato SIMONE CICCOTTI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COSTANTINI GIANFRANCO, COSTANTINI SPA IMP COSTR & APPALTI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 09897/00 proposto da:
COSTANTINI GIANFRANCO, COSTANTINI SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA POLONIA 7, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO PETRUCCI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
IMM CIMINA SRL, IMM TUSCIA SRL, IMM RIELLO SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3380/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato Simone CICCOTTI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Claudio PETRUCCI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 giugno 1996/19 aprile 1997, il Tribunale di Roma definiva le controversie in essere tra NF NT, la NT s.p.a., la Immobiliare Riello s.r.l. in liquidazione, la Immobiliare Tuscia s.r.l. e la Immobiliare Cimina s.r.l., controversie oggetto di cinque procedimenti riuniti, tutti collegati a vicende connesse alla conclusione del contratto preliminare, in data 27 novembre 1989, con cui NF NT si era obbligato ad acquistare, per sè o per persona da nominare, alcune aree edificabili di proprietà della società Immobiliare Riello, site in comune di Viterbo, che quest'ultima società aveva poi venduto alle società Immobiliare Tuscia e Immobiliare Cimina con due distinti contratti, in data 22 gennaio 1992.
In particolare, il Tribunale così provvedeva: a) dichiarava la nullità del contratto preliminare del 27 novembre 1989; b) revocava il decreto ingiuntivo, che, in esito alla pronuncia di lodo irrituale, dichiarativa della nullità di quel contratto e della relativa clausola compromissoria, il presidente del Tribunale di Roma aveva concesso a NF NT e alla società NT per la restituzione, da parte della società Immobiliare Riello, delle somme versate quale anticipo sul prezzo d'acquisto delle aree promesse in vendita;
c) condannava la società Immobiliare Riello, per il titolo sub b), a pagare la somma di lire 1.091.162.232 in favore del NT e la somma di lire 318.870.543, comprensiva di rimborso IVA, in favore della società NT;
d) respingeva la domanda di risarcimento del maggior danno, richiesto dalla società NT ex art. 1224 c.c.; e) ed f) respingeva la domanda di nullità e quella diretta all'accertamento della simulazione assoluta, aventi ad oggetto i due contratti di compravendita del 22 gennaio 1992, e dichiarava l'inefficacia di tali contratti nei confronti dei creditori NF NT e società NT;
g) ed h) respingeva le domande formulate dalla società Immobiliare Riello, dirette alla risoluzione del contratto preliminare in oggetto, per inadempimento del NT, e alla dichiarazione di nullità del lodo irrituale citato;
i), l) ed m) rigettava le domande di nullità delle delibere assembleari di approvazione del bilancio degli esercizi 1989 e 1990, adottate dalla società Immobiliare Riello il 30 aprile 1990 ed il 20 maggio 1991, e respingeva le domande di risarcimento dei danni, anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., formulate dalle parti, nonché quella di restituzione, proposta dalla società Immobiliare Tuscia nei confronti della società Immobiliare Riello;
n) ordinava al Conservatore dei RR.II. di Viterbo l'annotazione della sentenza a margine della trascrizione degli atti inefficaci dopo il passaggio in giudicato della pronuncia e su istanza della parte interessata;
o) compensava le spese di lite tra le tre società immobiliari;
p), q) ed r) compensava per un quarto le spese di lite, per i restanti tre quarti poste a carico solidale delle tre società immobiliari, in relazione ai rapporti processuali, relativi alle domande che avevano visto contrapposti - da un lato - il NT e la società NT e - dall'altro - le tre società immobiliari, e condannava invece la società Immobiliare Riello a rifonderle integralmente ai due avversari, vittoriosi in relazione agli altri procedimenti riuniti.
Con separati atti, le società Immobiliare Tuscia, Immobiliare Cimina e Immobiliare Riello proponevano gravame, cui resistevano le controparti NF NT e società NT, che, al contempo, proponevano gravame incidentale.
Con sentenza del 27 ottobre/16 novembre 1999, la Corte d'appello di Roma rigettava i gravami e regolava le spese del grado, secondo criterio analogo a quello adottato dal primo giudice, peraltro condannando la società Immobiliare Riello a rimborsare al NT e alla società NT la somma di lire 22.010.000, per spese di registrazione della sentenza di primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza, le società Immobiliare Tuscia, Immobiliare Cimina e Immobiliare Riello hanno proposto ricorso in forza di sette motivi, illustrati con memoria.
NF NT e la società NT hanno resistito con controricorso e, al contempo, hanno proposto ricorso incidentale condizionato in forza di un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, i ricorsi vanno riuniti perché proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Preliminarmente, altresì, va rilevato che infondata si presenta l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata in controricorso, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., per mancata esposizione dei fatti di causa.
Il ricorso principale, infatti, contiene una sommaria esposizione - della complessa vicenda processuale in oggetto, che, seppure manchevole in alcune parti, come di seguito verrà evidenziato, tale non si presenta con riguardo ai fatti rilevanti per la decisione della maggior parte dei proposti motivi di impugnazione, così da precludere l'invocata sanzione d'inammissibilità per mancanza di requisito dovuto ex art. 366 n. 3 c.p.c.. 2. Il ricorso principale delle società Immobiliare Tuscia, Immobiliare Cimina e Immobiliare Riello espone sette motivi. Con il primo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 105 e 268 c.p.c., le ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto ammissibile l'intervento principale autonomo della società NT sul rilievo, da esse ricorrenti ritenuto non conforme alle citate norme, che anteriormente alla precisazione delle conclusioni sia dato al terzo di intervenire nel giudizio, proponendo domande, senza necessità di accettazione del contraddittorio da parte del destinatario di quelle domande.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1401 c.c., si dolgono che la Corte di merito abbia respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della controparte NF NT, ritenendo conforme a diritto l'interpretazione data dal giudice di primo grado, secondo cui sussisterebbe nel nostro ordinamento una duplice modalità di estrinsecazione della electio nei contratti per persona da nominare, in ragione della quale l'originario contraente può, a sua scelta, trasferire la titolarità dell'intero rapporto alla persona nominata, perdendo così la qualifica di parte del contratto, ovvero trasferire al designato unicamente la prestazione dovuta, in tale ipotesi rimanendo parte del contratto.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, si dolgono che la Corte di merito abbia respinto il motivo di gravame, relativo alla dedotta insussistenza della nullità del contratto per l'ipotesi di simulazione relativa del prezzo a fini fiscali, reiezione - questa - peraltro affermata sul rilievo contraddittoriamente argomentato della essenzialità di clausola. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., si dolgono che la Corte di merito, nel rigettare il motivo di gravame afferente alla revocatoria disposta dal giudice di primo grado, abbia inopinatamente ritenuto che "la parte attrice non era onerata della prova di avere subito un pregiudizio dalla vendita conseguendo al trasferimento di un immobile la sostituzione di un bene autonomamente individuabile con una somma di denaro non identificabile nel patrimonio sociale".
Con il quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1476 c.c., si dolgono che la Corte di merito, avendo accolto la domanda di accertamento della nullità del contratto, abbia ritenuto assorbiti i motivi di impugnazione relativi alla richiesta declaratoria di nullità del lodo e di risoluzione del contratto.
Al riguardo, espongono: "posto, peraltro, che tale statuizione costituisce oggetto del precedente motivo di ricorso, all'auspicato accoglimento dello stesso accede, necessariamente il rinvio al Giudice di Appello per l'esame delle doglianze svolte in quel grado e non esaminate per il ritenuto assorbimento".
Con il sesto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., si dolgono che la Corte di merito abbia negato il risarcimento dei danni, da esse ricorrenti vantato per la trascrizione delle domande avversarie, riconosciute infondate e temerarie, sul rilievo che l'accoglimento della ulteriore e subordinata domanda di revocatoria determinasse l'insussistenza di danno per le trascrizioni delle altre domande.
Con il settimo motivo, infine, denunciando violazione falsa applicazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., si dolgono che la Corte di merito abbia condannato la ricorrente società Immobiliare Riello al rimborso delle spese di registrazione della sentenza di primo grado. A dire delle ricorrenti: tali spese non erano state oggetto di domanda delle controparti;
andavano, in ogni caso, regolate in conformità delle spese di lite, costituendo accessorio di queste;
in sede di registrazione delle sentenze, possono essere assoggettati a tassazione atti diversi dalla stessa sentenza, in ordine alla cui imposizione tributaria non vige il principio dell'accessorietà alla condanna alle spese.
3. Il ricorso incidentale di NF NT e della società NT, ricorso formalmente condizionato all'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, espone un'unica censura, coinvolgente la mancata dichiarazione di inammissibilità dei gravami, allora proposti dalle controparti, in punto di legittimazione attiva di NF NT.
4. Il ricorso principale deve essere rigettato e tale rigetto assorbe il ricorso incidentale, per quanto espressamente condizionato all'accoglimento di uno dei motivi (il secondo) del ricorso principale.
Ed invero, il primo motivo non ha pregio, essendo rivolta la relativa doglianza ad un rilievo tutt'affatto diverso da quello espresso dalla Corte di merito a ragione del giudizio d'appello sul punto de quo, giudizio d'appello, appunto, che non è un nuovo giudizio ma una revisio prioris instantiae, con cognizione circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso la enunciazione di motivi specifici.
La Corte di merito, infatti, diversamente da quanto raffigurato dalle ricorrenti, nel rigettare il motivo di gravame allora proposto da queste ultime sulla legittimazione della società NT, intervenuta nel processo, in primo grado, ha rilevato che quel motivo non coinvolgeva gli elementi essenziali di tale intervento, quali l'appartenenza del diritto fatto valere all'oggetto del processo ovvero la sua dipendenza dal titolo dedotto nello stesso processo, nè la tempestività, ma esclusivamente la mancanza di accettazione del contraddittorio al riguardo, che non è prevista da alcuna norma quale condizione, cui sia subordinata l'estensione della materia del contendere, conseguente all'atto di intervento.
Il secondo motivo del ricorso principale è infondato, giusta il principio già espresso da questa Corte e specificamente richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui la modifica del soggetto destinato ad acquistare la proprietà del bene, oggetto di contratto preliminare di compravendita, nel quale il promissario acquirente si obblighi all'acquisto per sè o per persona da nominare, può essere realizzata in vario modo, prevedendo - appunto - l'ingresso della persona nominata nello stesso rapporto contrattuale, sorto con la conclusione del contratto preliminare, così che la persona nominata si sostituisce al contraente originario, ovvero tramite l'acquisizione per la persona nominata del solo diritto alla prestazione dovuta dalla controparte, promittente venditore, in tal caso non essendovi mutazione delle parti originarie del contratto preliminare (v. Cass. n. 891/81 e n. 2570/95). Il terzo motivo non ha pregio, non essendo incorsa la Corte di merito nella denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 1418 c.c., nè nei pretesi vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione. In effetti, con motivazione in sè adeguata e coerente, facendo corretta applicazione delle regole previste in materia di nullità contrattuale (in particolare, artt. 1418 e 1419 c.c.) e riallacciandosi agli orientamenti espressi in materia da questa Corte, la Corte di merito ha argomentato: a) che alla clausola, avente ad oggetto il reciproco impegno di indicare nel contratto definitivo una somma inferiore a quella concordata nel contratto preliminare, le parti "avevano espressamente inteso attribuire una portata essenziale, tanto da far risultare nel testo dell'accordo che di essa si era tenuto conto nella determinazione dell'effettivo prezzo, e che altrimenti la società proprietaria sarebbe potuta liberamente recedere dal preliminare e rifiutare la stipula del negozio definitivo"; b) che, conseguentemente, trovava conferma l'impugnata decisione del giudice di primo grado, che, "ritenuta la nullità della clausola per violazione degli artt. 62 e 72 D.P.R. 26.4.1986 n. 131, è quindi pervenuta, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione alla precedente, ma identica normativa, a dichiarare la nullità dell'intero contratto preliminare (cfr., oltre a Cass. 5750/1979 cit., Cass. 3849/1985)". Il quarto motivo è palesemente inammissibile, posto che il ricorso (nel suo complesso) non offre alcun elemento utile alla cognizione chiara e compiuta dei fatti relativi all'azione revocatoria, che le ricorrenti assumono sia stata erroneamente accolta, per non avere la controparte assolto l'onere di provare il pregiudizio subito. Tale mancanza di esposizione dei fatti di causa, rilevanti per la decisione del motivo in oggetto, preclude la stessa cognizione, pronta e puntuale, delle questioni sollevate dalle ricorrenti. Il quinto motivo è anch'esso inammissibile, per ragioni tutt'affatto analoghe a quelle ora esposte e perché, inoltre, non espone alcuna argomentata e, quindi, specifica censura della sentenza impugnata. Il sesto motivo non ha pregio siccome origina dalla attribuzione alla sentenza impugnata di un significato tutt'affatto diverso da quello effettivo.
In effetti, diversamente da quanto raffigurato dalle ricorrenti, la Corte di merito non ha disconosciuto il danno da trascrizione delle respinte domande di nullità e di simulazione assoluta di contratto, in ragione dell'accoglimento della diversa e subordinata domanda di revocatoria, ma perché alcun danno era stato prospettato e provato al riguardo.
Per l'appunto, la Corte di merito precisa che "non si riscontrano, nè sono state specificamente dedotte, le ragioni in virtù delle quali sarebbe derivato un autonomo e diverso danno dalla avvenuta trascrizione delle domande di nullità e di simulazione assoluta, respinte nel primo e nel grado di giudizio."
Il settimo motivo è anch'esso privo di pregio, in tutti e tre i rilievi in cui si articola.
In effetti, il primo rilievo di mancanza di domanda è smentito dalle risultanze degli atti, evidenzianti che le controparti ebbero a chiedere, in sede di gravame, il pagamento delle "spese di tutti i giudizi", con ciò palesando la volontà di ottenere il rimborso anche delle spese di registrazione della sentenza di primo grado, sostenute all'esito di quel giudizio.
Il secondo rilievo si presenta inammissibile, per quanto non esprime alcuna specifica critica della sentenza impugnata, limitandosi ad asserire genericamente che "le spese di registrazione costituiscono accessorio della liquidazione delle spese di lite e, conseguentemente, devono essere regolate in conformità con quelle. Ne consegue che il Giudice non può porle a carico delle parti difformemente dai criteri di liquidazione"; e ciò, a fronte della motivata regolamentazione delle spese di giudizio, disposta dalla Corte di merito secondo i plurimi rapporti processuali, instaurati tra le parti, con condanna della ricorrente società Immobiliare Riello "a rifondere, in favore del NT e della NT S.p.A., in solido tra loro, le spese relative all'impugnazione proposta da questa appellante, che si liquidano in complessive..., oltre a L. 22.010.000 quali spese di registrazione della sentenza di primo grado".
Il terzo rilievo, poi, è anch'esso inammissibile, per quanto si limita ad enunciare una mera e astratta ipotesi di possibile assoggettamento a tassazione di atti diversi dalla sentenza, senza alcuna precisazione concreta con riguardo al caso di specie. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso principale deve essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei resistenti, liquidate in euro 170,78, oltre euro 8.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 9 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2002