Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
La cessione della quota di società di persone, pur non comportando necessariamente l'intento di provocare lo scioglimento della società medesima, contiene in sè la volontà di dismettere la partecipazione ceduta, con il complesso delle posizioni connesse e, dunque, di uscire dal novero dei soci. Sicché, la cessione della quota, ove non rimanga nel limitato ambito del rapporto "inter partes", ma trovi il consenso unanime occorrente per la variazione della compagine sociale con il subingresso del cessionario al cedente, segna il perfezionarsi del recesso di quest'ultimo (per effetto del concorrere di detta volontà di uscire dall'ente societario e della sua comunicazione agli altri soci) e la sua soggezione alla responsabilità delineata dall'art. 2290 cod. civ. per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/1999, n. 5479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5479 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Dr. Pasquale Reale Presidente
Dr. Giovanni Olla Consigliere
Dr. Donato Plenteda "
Dr. Giulio Graziadei rel. "
Dr. Antonio Gisotti "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CE NA, elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico n. 197, presso lo studio dell'avv. Mauro Mezzetti, che, con gli avv.ti Piero Fiumana e Mauro Bernardini, lo difende per procura a en margine del ricorso;
ricorrente contro
S.r.l. (già S.p.a.) MI, in persona del legale rappresentante AR IO, elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Santo n. 25, presso l'avv. Ettore Paparazzo, che, con l'avv. Carlo Campagna, la difende per procura a margine del controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1039 del 14 giugno/3 settembre 1996, notificata il 14 gennaio 1997;
sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Fiumana, per il ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.a. MI nel maggio 1987 ha ottenuto dal Presidente del Tribunale di Forlì decreto ingiuntivo a carico del CE NA, socio della S.n.c. Dorf per il pagamento di lire 12.406.800, esponendo che la Dorf rappresentata dallo stesso NA, aveva emesso nel 1981 sei pagherò cambiari per detto complessivo importo in favore della S.p.a. CI, la quale aveva finanziato l'acquisto di un trattore con garanzia ipotecaria sul medesimo, e che essa istante, resasi a sua volta compratrice del veicolo (dopo alcuni ulteriori passaggi di proprietà), aveva provveduto a tacitare la CI allo scopo di cancellare l'ipoteca. Il Tribunale di Forlì, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal NA, e previa revoca del provvedimento monitorio, ha ridotto il suo debito e la corrispondente condanna alla minore somma di lire 10.906.800.
La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 14 giugno/3 settembre 1996, ha respinto il gravame del NA, fra l'altro osservando:
- che l'atto del marzo 1982, con cui l'appellante aveva ceduto la propria quota di partecipazione nella Dorf, aveva determinato "recesso di fatto", con scioglimento del rapporto sociale limitatamente al recedente, e, quindi, ai sensi dell'art. 2290 cod. civ., non esonerava da responsabilità per le obbligazioni sociali preesistenti;
- che la sopravvenienza del fallimento della Dorf non autorizzava il socio ad invocare in questo giudizio il beneficium excussionis di cui all'art. 2304 cod. civ.;
- che la MI, pagando la CI ed ottenendo la consegna delle cambiali, si era resa cessionaria del credito della stessa CI verso la Dorf;
- che la tesi del verificarsi di adempimento del terzo, anziché di cessione di credito, era stata avanzata dall'opponente solo nel giudizio di secondo grado ed era smentita dalla risultanze di causa. Il NA, con ricorso notificato il 14 marzo 1997, ha chiesto la cassazione della pronuncia della Corte di Bologna, sulla scorta di tre censure.
La S.r.l. (già S.p.a.) MI ha replicato con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 2290 cod. civ. sulla responsabilità del socio uscente, si assume con il primo motivo del ricorso, riguarda le ipotesi tipiche di scioglimento del rapporto sociale contemplate dagli artt.2284-2286 cod. civ., cioè la morte, il recesso e l'esclusione, e non
è applicabile al caso del trasferimento della quota;
tale trasferimento, ad avviso del ricorrente, traducendosi in un contratto modificativo dell'assetto societario con l'adesione anche degli altri partecipanti, inciderebbe sui debiti pregressi nel senso di rendere per essi responsabili esclusivamente coloro che risultino soci all'epoca delle relative scadenze.
Il motivo è infondato.
Il recesso, quale facoltà accordata ad un contraente di sottrarsi al vincolo negoziale in precedenza assunto, si esercita attraverso una manifestazione di volontà portata a conoscenza delle altre parti.
Detta manifestazione, in assenza di previsioni che esigano forme e modalità specifiche, può essere resa anche implicitamente, per il tramite di atti incompatibili con la conservazione di quel vincolo (v. Cass. n. 2899 del 29 ottobre 1963). La cessione della quota di società di persone, se non comporta necessariamente l'intento di provocare lo scioglimento della società medesima, contiene in sè la volontà di dismettere la partecipazione ceduta, con il complesso delle posizioni connesse, e dunque di uscire dal novero dei soci (cfr. Cass. n. 2902 del 21 maggio 1979). La cessione della quota, pertanto, ove non rimanga nel limitato ambito del rapporto inter partes, ma trovi, come pacificamente nella specie, il consenso unanime occorrente per la variazione della compagine sociale con il subingresso del cessionario al cedente, segna il perfezionarsi del recesso di quest'ultimo, per effetto del concorrere di detta volontà di uscire dall'ente societario e della sua comunicazione agli altri soci.
Nella delineata situazione il cedente, essendo anche socio receduto, è soggetto alle disposizioni del citato art. 2290 cod. civ.. Con il secondo motivo del ricorso si addebita alla Corte di Bologna di non aver indagato sulla data del verificarsi dell'insolvenza della Dorf, e si ripropone la tesi secondo cui la responsabilità del socio receduto, avendo natura sussidiaria, non può essere addotta dal creditore, pure se munito di titolo formatosi prima del recesso, quando l'inadempimento si sia evidenziato successivamente ed abbia comportato, come nella concreta vicenda, la dichiarazione del fallimento soltanto della società e dei soci del tempo.
Il motivo è infondato.
La responsabilità solidale ed illimitata per il debito di società in nome collettivo, stabilita dall'art. 2291 cod. civ. in dipendenza della qualità di socio, altro non richiede, in caso di recesso, ai sensi dell'art. 2290 cod. civ., che l'anteriorità della costituzione del debito medesimo.
Detta norma non subisce le limitazioni pretese dal ricorrente, nel senso che la responsabilità del socio receduto sarebbe subordinata all'insolvenza della società prima del recesso e sarebbe comunque esclusa dal sopraggiungere del fallimento della società medesima e di altri soci.
Sotto il primo profilo, va considerato che l'insolvenza della società non condiziona l'affermazione della responsabilità del socio e la facoltà del creditore di agire in sede cognitoria per ottenere una corrispondente pronuncia, trattandosi di circostanza che, ai sensi dell'art. 2304 cod. civ., ha influenza soltanto in fase di esecuzione (individuale o concorsuale), con la regola della preventiva escussione infruttuosa del patrimonio sociale al fine dell'aggressione del patrimonio del socio (v., ex pluribus, Cass. n. 1050 del 10 febbraio 1996 e n. 3399 del 12 aprile 1994). Proprio tale indipendenza in sede cognitoria della responsabilità in questione rispetto all'inadempimento della società porta anche a negare ogni interferenza sulla responsabilità medesima del sopraggiungere del fallimento della società e di soci diversi da quello receduto.
Le condivisibili deduzioni del NA (in linea con l'orientamento di questa Corte), quando osserva che il fallimento del socio receduto può essere dichiarato solo in presenza d'insolvenza determinatasi in pendenza del rapporto sociale, trovano sostegno nella lettera e nella ratio dell'art. 147 del r.d. 16 marzo 1942 n.267, dato che l'estensione automatica della procedura concorsuale al socio, per effetto della sua responsabilità illimitata, trova giustificazione nella sussistenza del relativo status al tempo del verificarsi del presupposto del fallimento della società, cioè della sua crisi economica.
Il citato art. 147 opera però su un piano distinto ed indipendente rispetto alle previsioni dell'art. 2290 cod. civ.; la carenza dei requisiti per il fallimento del socio receduto non interferisce sulla sua posizione di corresponsabile per il debito della società anteriormente nato, la quale ha basi logiche autonome e persegue finalità di tutela del creditore che il fallimento della società non certo elide (anzi accentua).
Con il terzo motivo del ricorso si critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato una cessione di credito fra la CI e la MI, anziché un pagamento effettuato da quest'ultima in veste di terzo, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1180 cod. civ., come si sarebbe dovuto desumere da una corretta analisi degli atti del processo.
Anche tale motivo va disatteso, per il prioritario ed assorbente riscontro del difetto d'interesse del ricorrente ad una diversa definizione del rapporto fra la CI e la resistente. La MI ha agito contro il NA allegando la propria veste di subentrante nel credito della CI per fatti a suo dire integrativi di una cessione del credito stesso, a titolo oneroso, dietro versamento al cedente del corrispondente ammontare. L'eventuale qualificazione di tale versamento come adempimento del terzo avrebbe comportato, nel non contestato concorso degli elementi di cui all'art. 1203 n. 2 cod. civ., la surrogazione legale della MI nel diritto della CI, e, dunque, non avrebbe potuto incidere negativamente sull'accoglimento della domanda, anche se formulata senza riferimento alla surrogazione, restandosi nell'ambito della mera identificazione della norma applicabile ai fatti acclarati (identificazione rientrante nei poteri-doveri del giudice). In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con la conseguenziale condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da CE NA, e lo condanna al rimborso, in favore della S.r.l. (già S.p.a.) MI, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di lire 1.700.000, di cui lire 1.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1999