Sentenza 6 luglio 1999
Massime • 1
Le domande dirette, rispettivamente, alla determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione sono del tutto autonome ed indipendenti l'una dall'altra, fondandosi su di un diverso "petitum" e su diversa "causa petendi", con la conseguenza che la domanda diretta alla determinazione dell'indennità di occupazione, non potendo ritenersi implicita in quella avente ad oggetto l'indennità di espropriazione, deve essere tempestivamente formulata, in via autonoma, con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, a pena di inammissibilità in caso di successiva presentazione in corso di giudizio (nella specie, all'udienza di precisazione delle conclusioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/07/1999, n. 6960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6960 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA, relatore - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso, iscritto al n. 987 del Ruolo Affari civili per l'anno 1998, proposto da TT VA, TT RO PA, TT ZO, TT DU, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Quattro Fontane n. 20, presso lo studio dell'avvocato Mano Amoroso, rappresentati dall'avvocato Cesare Oliva in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione e dallo stesso difesi, ricorrenti contro
COMUNE DI CAPRI, in persona del Sindaco in carica, autorizzato a stare in giudizio con delibera della Giunta Municipale n. 33 del 26 gennaio 1998, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tibullo n. 10, presso lo studio dell'avvocato Luigi Delli Paoli, rappresentato dagli avvocati Alfonso Falcone ed Umberto Federico in virtù di procura speciale a margine del controricorso e dagli stessi difeso, controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2784 del 25 novembre 1996. Udita, nella pubblica udienza del 24 febbraio 1999, la relazione del consigliere dottor Giovanni Olla;
udito, per il Pubblico Ministero, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dottor Alberto Russo Libertino, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30 dicembre 1991 EV, ET OL, ST ed IN TO dedussero che con decreto 16 ottobre 1981 il Sindaco di Capri aveva disposto l'espropriazione di un'area di loro proprietà, della complessiva estensione di mq. 2.276, sita in Capri;
che per quell'area, qualificata come agricola, era stata offerta, a titolo di indennità di espropriazione, la somma di L. 8.503.952; e che non avevano accettato quella somma perché irrisoria. Ciò dedotto, convennero davanti alla Corte d'appello di Napoli il Comune di Capri, la Cooperativa edilizia Isola Azzurra quale beneficiaria della espropriazione, nonché la s.r.l. Consorzio Cooperativo di Abitazione quale concessionaria dei lavori, e chiesero al giudice adito di determinare il giusto ammontare della indennità di espropriazione con la consequenziale pronuncia dei provvedimenti accessori.
Il Comune di Capri e la Cooperativa Isola Azzurra si costituirono in giudizio e resistettero alla domanda. Il Consorzio Cooperativa Abitazione, invece, rimase contumace. La Corte di Napoli, decidendo con sentenza non definitiva 9 giugno 1996, respinse le domande proposte nei confronti della cooperativa Isola Azzurra e del Consorzio Cooperativa Abitazione. Nella seconda fase del giudizio, in sede di precisazione delle conclusioni gli attori chiesero che il Comune fosse condannato anche al pagamento della indennità di espropriazione.
Con sentenza definitiva depositata il 25 novembre 1996, la Corte partenopea respinse sia la domanda diretta all'attribuzione della indennità di occupazione, che quella diretta alla rideterminazione della indennità di espropriazione.
Secondo la Corte del merito, dette statuizioni si impongono per le seguenti ragioni.
- Quella relativa alla domanda della indennità di occupazione, in via principale, stante l'inammissibilità della domanda stessa, perché è stata proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni definitive e sulla stessa l'ente locale convenuto non ha accettato il contraddittorio;
in subordine, per l'inaccoglibilità della pretesa, in connessione al difetto della prova delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della relativa pronuncia. - Quella relativa alla opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, trattandosi di una domanda infondata per una duplice ragione.
Innanzitutto, perché mentre la pretesa si ancora al presupposto della natura edificatoria dell'area espropriata, si deve concludere, invece, per la natura agricola del suolo TO. Infatti, quell'area è ricompresa in una zona che - originariamente agricola - aveva assunto natura edificatoria con il Piano di Zona del Comune di Capri in località Cesina del 21 settembre 1976, del quale, però, non si può tenere conto, atteso che questo Piano era preordinato all'espropriazione del bene per cui è controversia. In ogni caso, perché l'area era assolutamente inedificabile, giusta il disposto della L. Reg. Campania 13 maggio 1974 n. 17, il cui articolo 1 "fa divieto . . . di eseguire costruzioni lungo la fascia costiera del suo territorio ad una distanza inferiore a 500 metri dalla linea di battigia o dal ciglio dei terreni ubicati sul mare".
I TO hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sola sentenza definitiva, affidandosi ad un unico complesso motivo di annullamento.
Il Comune di Capri resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I ricorrenti TO hanno notificato al Comune di Capri - rappresentato dall'avvocato Umberto Federico - il ricorso per cassazione avverso la sentenza definitiva della Corte d'appello di Napoli del 25 novembre 1996, presso la cancelleria del giudice a quo. Tanto, alla stregua della constatazione che nel giudizio definito con la sentenza impugnata l'ente locale aveva eletto domicilio non già in Napoli, sibbene in Capri, Via Le Botteghe n. 12, presso lo studio del suo procuratore Umberto Federico e dunque, in luogo diverso da quello in cui era in corso il giudizio.
Il controricorrente Comune di Capri ha eccepito,
pregiudizialmente, l'insistenza di siffatta notifica è inesistente e, per l'effetto, l'inammissibilità del ricorso. Infatti, sostiene, la circostanza relativa alla mancata elezione del domicilio in Napoli è irrilevante, atteso che l'elezione del domicilio in Capri è del tutto valida essendo rispettosa del precetto di cui all'art. 82 comma 1 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37; e che, di conseguenza, la notifica del ricorso avrebbe dovuto essere effettuata presso il domicilio eletto in Capri e non presso la Cancelleria della Corte d'appello di Napoli. Sennonché, il vizio denunciato dal controricorrente determina la sola nullità - e non già l'inesistenza - della notificazione del ricorso in quanto, essendo avvenuta in luogo che ha pur sempre una qualche relazione coi procuratore, si sostanzia nella mera inosservanza delle disposizioni relative al luogo in cui la notifica avrebbe dovuto essere effettuata.
Siffatta nullità, peraltro, risulta sanata con effetto ex tunc, a seguito del deposito del controricorso del Comune di Capri avvenuto, tra l'altro, nel pieno rispetto dei termini di cui all'art.370 Cod. proc. civ..
L'eccezione di inammissibilità, perciò, non può trovare accoglimento.
2.- Sempre in via pregiudiziale, il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto privo dei requisiti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 Cod. proc. civ. Anche questa eccezione è infondata e deve essere respinta in quanto il contesto del ricorso consente sia di acquisire una esaustiva cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni che vi hanno assunto le parti senza necessità di ricorrere ad altre fonti;
e sia di identificare il preciso contenuto delle censure formulate nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Napoli. 3.- Dal ricorso, infatti, emerge che i ricorrenti denunciano che "la decisione impugnata è fondata su erronei presupposti di fatto e di diritto ed è stata emessa in violazione del principio di legalità, avendo collegato il dispositivo all'osservanza di leggi nazionali e regionali inesistenti ed in violazione sostanziale delle leggi e regolamenti che, pur non richiamati, regolano la materia", sotto un duplice profilo.
I) Il primo investe la statuizione di rigetto della domanda diretta all'attribuzione della indennità di occupazione. Secondo i ricorrenti, le ragioni alle quali la Corte del merito ha ancorato quella pronuncia realizzano i vizi avanti enunciati in quanto:
a) la domanda deve considerarsi ritualmente proposta sin dall'atto introduttivo del giudizio, perché "l'indennità di occupazione è parte sostanziale ed essenziale della complessiva indennità per la subita compressione del diritto soggettivo della proprietà espropriata ed opera ope legis nei termini e nella misura prevista dalla legge stessa", con la conseguenza che "all'atto della determinazione della indennità di espropriazione contenuta nel decreto finale di esproprio, il conteggio dell'indennità di occupazione in via di urgenza è atto dovuto da parte dell'amministrazione procedente";
b) comunque, la questione relativa all'attribuzione della indennità della quale si tratta aveva formato oggetto del giudizio, tanto è vero che il Consulente Tecnico d'Ufficio aveva ricevuto l'incarico di determinarne l'ammontare, tra l'altro, senza che il Comune di Capri avesse formulato alcuna opposizione;
c) infine, dai documenti acquisiti agli atti del giudizio risultavano tutti gli elementi necessari per la liquidazione della indennità.
II) Il secondo profilo di censura investe la sentenza d'appello nel punto in cui, risolvendo la questione relativa alla identificazione della natura dell'area espropriata, ha affermato che la stessa aveva natura agricola e non edificatoria.
Secondo i ricorrenti, l'affermazione è illegittima, perché:
a) negli strumenti urbanistici del Comune di Capri vigenti alla data del decreto di espropriazione, l'area di loro proprietà era ricompresa in una zona destinata all'edificazione, sicché l'area stessa aveva, perciò solo, natura edificatoria.
b) la L. Reg, Campania 13 maggio 1974 n. 17 non contiene alcun divieto di edificabilità che possa assumere rilevanza nella fattispecie.
4.- Secondo il nostro ordinamento positivo, l'indennità di occupazione d'urgenza di un immobile, anche se finalizzata alla successiva espropriazione di quel bene, è distinta ed autonoma rispetto all'indennità di espropriazione (v. Cass. S.U. 20 gennaio 1998 n. 493). Tanto perché, per lo stesso ordinamento, quella indennità è volta a compensare medio tempore , per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene il detrimento costituito dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa da quella (patrimoniale) della perdita della proprietà del bene postula un ristoro separato ed aggiuntivo non assorbibile nell'indennità di espropriazione (Cass. S.U. 24 giugno 1994 n. 6083). Ne consegue: che le domande dirette alla determinazione, rispettivamente, delle indennità di occupazione e di espropriazione sono autonome e diverse tra loro, avendo un diverso petitum ed una diversa causa petendì (v. Cass. 2 marzo 1996 n. 1635, 21 luglio 1992 n. 8799); che, di conseguenza, la domanda diretta alla determinazione della indennità di occupazione non può ritenersi implicita in quella avente ad oggetto l'indennità di espropriazione sicché deve essere formulata in via autonoma;
e che detta domanda, ove non sia stata proposta nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, ma nel corso dello stesso giudizio, rimane assoggettata al regime in tema di mutatio libelli fissato (per quel che qui rileva) negli art. 183 e 184 Cod. proc. civ., nel testo vigente avanti la novella di cui alla L. n.353/1990.
Ebbene, dalla applicazione di questi principi al caso di specie discende direttamente l'inammissibiiità della domanda del TO diretta alla attribuzione della indennità di occupazione;
e, dunque, la correttezza della conforme statuizione della Corte di Napoli. Infatti, come risulta dagli atti processuali ed è
incontroverso, la domanda è stata proposta soltanto nell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza aver mai fatto oggetto, in precedenza, del dibattito processuale;
ed in ordine ad essa domanda, poi, il Comune di Capri non ha accettato il contraddittorio. Ne deriva l'infondatezza ed il rigetto del primo profilo di censura.
5.1.- Non si possono condividere, invece, le affermazioni della Corte territoriale circa l'insussistenza di uno strumento urbanistico comportante la teorica possibilità legale di edificazione dell'area TO;
e circa, comunque, l'inedificabilità concreta della stessa area stante il divieto di cui all'art. 1 L. Reg. Campania n. 17/1974. 5.2.- Infatti, la prima affermazione disattende i principi, ormai consolidati e qui ribaditi, secondo cui il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) oltre che piano attuativo, costituisce piano conformativo della proprietà privata e, come tale è idoneo ad attribuire natura edificatoria ai suoli considerati, tanto se qualificati agricoli da un Piano Regolatore previgente (posto che l'approvazione del P.E.E.P. costituisce variante in senso tecnico-giuridico del P.R.G.) e, a maggior ragione, se la loro natura edificatoria era già prevista dagli strumenti urbanistici generali (v. Cass., 16 luglio 1998 n. 6949, 6 maggio 1998 n. 4558, 15 novembre 1997 n. 11437, 8 agosto 1997 n. 7665); e secondo cui che la natura edificatoria così attribuita assume rilievo ed efficacia anche ai finì della determinazione della indennità spettante per la espropriazione pronunciata per l'attuazione di quel Piano. Nè sulla rilevanza di quei principi al caso di specie possono sussistere dubbi sol che si consideri che - come risulta dalla sentenza impugnata senza che la relativa affermazione sia stata contestata - alla data dell'espropriazione (16 ottobre 1981) l'area TO era ricompresa in un comprensorio che gli strumenti urbanistici locali (e più precisamente il "Piano di zona del Comune di Capri in località Cesina" approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 21 settembre 1976) avevano destinato all'edilizia economico-popolare.
5.3.- La seconda affermazione, dal suo canto, realizza la falsa applicazione della L. Reg. Campania n. 13 maggio 1974 n. 17 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 17 maggio 1974.
Infatti, alla data del decreto di espropriazione (come s'è detto, il 16 ottobre 1981) e nell'ambito del Comune di Capri, il precetto di cui all'art. 1 di quella legge regionale valorizzato dal giudice del merito non trovava applicazione per una duplice ragione. In via assorbente, perché la sua efficacia era cessata a far data dal 17 maggio 1977: ciò per il disposto dell'art. 3 della stessa legge regionale, per il quale "il divieto di cui all'art. 1 della presente legge cesserà . . . comunque dopo tre anni dalla entrata in vigore della presente legge" coeva, giusta l'art. 6, al giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Inoltre, a mente dell'art. 2 lettera d), di quella fonte legislativa, stante l'avvenuta approvazione, sin dal 1976, del Piano di Zona avanti richiamato.
Il secondo profilo di censura, perciò, è fondato e deve essere accolto, con il connesso annullamento della sentenza impugnata nei punti in cui ha escluso la natura edificatoria dell'area TO e, in ogni caso, la sua concreta edificabilità.
6.- In sintesi, allora, accorre accogliere il ricorso per quanto di ragione;
cassare la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura accolto;
e rinviare ad un giudice pariordinato - che si determina nella stessa Corte d'appello di Napoli, diversa Sezione - perché sulla base dei principi avanti enunciati proceda al nuovo esame dei punti relativi alla natura dell'area espropriata, alla sua concreta edificabilità, nonché - alla stregua dei risultati raggiunti - alla determinazione della giusta indennità di espropriazione spettante ai TO.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE - accoglie per quanto di ragione il ricorso per cassazione proposto da EV TO, ET OL TO, ST TO ed IN TO avverso la sentenza della Corte d'appello di Napolì n. 2784 del 25 novembre 1996;
- cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura accolto e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Napoli, diversa Sezione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999