Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2002, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
ce 62670 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UORE LA DICASSAZIONE༡་༡ ༩་འ ར་ ” CORT SEZIONE TRIBUTAR: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 726/1999 Dott. Giovanni PAOLINI Presidente Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER 6566 Cron. FALCONE Consigliere Dott. Giuseppe CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Aldo DI BLASI . Consigliere Ud. 30/11/2001 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributo ILOR S E N TENZA Soggetti passivi Familiari sul ricorso proposto da: collaboratori Impresa DI RO LA, residente in [...], rappresentata e Esenzione - Presupposti. Mastroianni, con il quale è difesa dall'Avv. Andrea elettivamente domiciliata, giusta procura in Notaio Benedetto Antonio Elia di Milano del 9-12-1998, Rep. 47844, in Roma, via C. Alberto Racchia n.2, presso كسات lo Studio dell'Avv. Riccardo Contardi ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per 0 4 4 2 legge, controricorrente per la Cassazione della sentenza n.477/1/97 resa dalla - Sez.I^, in Commissione Tributaria Regionale di Roma data 31-10-1997, depositata il 19-11-1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il Pubblico Ministero dott. Sepe Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sulle istanze del Centro Servizi II.DD. di Roma, veniva notificata a Di IE AN, cartella esattoriale relativa ad iscrizione a ruolo IRPEF ed ILOR, per l'anno 1987. La contribuente impugnava l'atto innanzi la Commissione Tributaria di primo grado di Roma, che, con decisione n.187/04/96, rigettava il relativo ricorso. La Commissione Tributaria Regionale di Roma, adita, in appello, dalla Di IE, respingeva il gravame, ritenendo insussistenti i prescritti presupposti perché potesse ritenersi, così come prospettato dalla contribuente, che il reddito derivante dall'attività di collaborazione ad impresa familiare, conseguito quale plusvalenza realizzata per cessazione d'azienda e 2 soggetta a tassazione ai fini IRPEF, non fosse soggetto ad ILOR, ai sensi del combinato disposto degli artt.115, comma 2°, lett. c) e 16 comma 1° lett. g) del DPR n. 917/1986. La Di IE, con ricorso notificato il 29-12-1998, ed affidato ad un mezzo, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso, notificato 1'8-02-1999, 1'Amministrazione ha chiesto dichiararsi inammissibile, e, comunque, rigettarsi, l'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo l'impugnata sentenza viene censurata per violazione del combinato disposto degli artt. 115, secondo comma, lettera e) e 16, comma 1°, lett. g) del DPR n. 917/1986, in relazione all'art.360 n. ri 3 e 5 C.p.c.. Sostiene la ricorrente, che avrebbero errato i giudici di appello nel ritenere legittimo l'assoggettamento a Row tassazione ILOR della somma di L. 15.747.000, ricevuta, in relazione al rapporto di collaborazione intrattenuto, da parte del titolare dell'impresa familiare, quale plusvalenza da cessione aziendale, tenuto conto che aveva titolo a godere del regime di esenzione ILOR, previsto dall'indicata normativa. Il ricorso è infondato. 3 Lo stesso va, invero, deciso in applicazione di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte nella sentenza n.9459 del 10-08-1992, che si condivide e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi. Ivi, infatti, è stato chiarito: A) che l'art. 115 del DPR n.917 del 26-12-1986, in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art.36 del DPR n.42 del 4-02-1988, può trovare applicazione anche a periodi di imposta precedenti al 1988, ma che tale applicazione retroattiva non può essere estesa ai periodi di imposta anteriori al 1985, tenuto conto che la sussistenza dei presupposti, cui la retroattività è subordinata, deve risultare da attestazioni che, in quanto redatte in base alle disposizioni previgenti, non potevano essere conformi a quelle inserite nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta avente inizio dal 1 gennaio 1985" attesa l'evidente diversità سمان sostanziale di contenuto, fra l'altro connessa alle sopravvenute disposizioni (artt.3 e 4 del D.L. 19- 12-1984 n. 853 convertito in Legge 17-02-1985 n.17); B) che è, pertanto, possibile che, con riguardo a 1985 al 1987, trovi periodi d'imposta dal applicazione l'esenzione ILOR, prevista dal richiamato art.115 lett. c) ma che l'applicazione + retroattiva del beneficio fiscale a tali periodi, subordinata alla deve ritenersi espressamente del contribuente condizione che le dichiarazioni siano state validamente presentate e siano conformi alle disposizioni del T.U.. Per l'effetto, è stato affermato il principio, secondo cui "I redditi delle imprese familiari, imputati ai familiari collaboratori sono esenti dall'ILOR, а norma del combinato disposto dell'art.115 T.U. 22 dicembre 1987 n.917 e dell'art.36 DPR 4 febbraio 1988 n.42, soltanto, se sono relativi a periodi d'imposta dall'1 gennaio 1985 in poi, alle condizioni di validità e conformità della dichiarazione dei redditi alle disposizioni dell'art.5 comma 4 T.U. n.917 del 1987". Alla relativa stregua, poiché la verifica di conformità effettuata dai giudici di appello, ha dato esito negativo non risultando, dagli atti in esame, la سال conformità della dichiarazione dei redditi, presentata T.U.alle disposizioni dell'art.5 delper l'anno 1987, n.917/1986, deve escludersi che la ricorrente possa avere titolo a fruire della chiesta esenzione. Il ricorso va, dunque, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 5 Così deciso in Roma il 30 novembre 2001. PresidenteCiel Bolt Dott Relatore Estensore Il Consigliere abi Dott. Antonit IL CANCELLIERE C NT TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 FEB. 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocente TI 6